La Marcatura CE delle macchine

La direttiva 2006/42/CE ed il Regolamento (UE) 2023/1230 impongono l’obbligo di eseguire l’iter di marcatura CE delle macchine ed apporre il marchio CE direttamente sulle stesse assieme ai dati indispensabili.

Che cos’è la marcatura CE Macchine?

La marcatura CE delle macchine è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dalla direttiva 2006/42/CE denominata “direttiva macchine” e dal nuovo Regolamento (UE) 2023/1230 che la sostituirà il 14 gennaio 2027. Tale procedura deve essere eseguita dal “soggetto Europeo responsabile della sua immissione sul mercato” (fabbricante, importatore o mandatario), il quale conferma per mezzo della dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione (quasi-macchine), che il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nella legge.

I prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2006/42/CE e del Regolamento (UE) 2023/1230 sono:

Macchine, quasi-macchine, macchine e ai prodotti correlati seguenti:

a) attrezzature intercambiabili;

b) componenti di sicurezza;

c) accessori di sollevamento;

d) catene, funi e cinghie;

e) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica.

Nel prosieguo dell’articolo il termine macchina indica un prodotto disciplinato dalla Direttiva 2006/42/CE e dal Regolamento (UE) 2023/1230.

La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE delle macchine ed il servizio di gestione del fascicolo tecnico.

Forniamo inoltre il servizio di estensione del fascicolo tecnico a tutte le macchine del Vostro catalogo

Che cos’è una macchina?

La direttiva macchine 2006/42/CE ed il Regolamento (UE) 2023/1230 definiscono “macchina”:

a) insieme equipaggiato o destinato a essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;

b) insieme di cui alla lettera a), al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;

c) insieme di cui alle lettere a) e b), pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;

d) insiemi di macchine di cui alle lettere a), b) e c) o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;

e) insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;

f) insieme di cui alle lettere da a) ad e) al quale manca soltanto il caricamento del software destinato all’applicazione specifica prevista dal fabbricante;

Marcatura CE macchine ex Allegato IV e nuovo Allegato I?

Alcune tipologie di macchine, ovvero quelle con un livello di pericolosità molto elevato per l’utilizzatore, sono raccolte nell’allegato IV della Direttiva 2006/42/CE e nell’allegato I del Regolamento (UE) 2023/1230. Le macchine possono essere marcate CE dal fabbricante in autonomia, solo se esiste una norma armonizzata di prodotto e se essa è rispettata integralmente. In caso diverso il costruttore deve rivolgersi anche ad un organismo notificato, per supplire alla mancanza di indicazioni precise. Per esempio, una di queste tipologie è rappresentata dalle seghe a catena portatili da legno.

I certificati di prova o altri documenti rilasciati da Organismo Notificato, NON sostituiscono comunque la marcatura CE delle macchina, ma la integrano.

Ricorda inoltre che un produttore extra europeo senza mandatario NON può fare la marcatura CE delle macchine. Se la fa è illegale.

Come si compone il fascicolo tecnico per la marcatura CE delle macchine?

Ogni macchina, come ogni prodotto immesso sul mercato Europeo, deve essere completamente definita dal punto di vista della sicurezza, da un fascicolo tecnico che è composto da:

  • analisi dei rischi,
  • manuale di installazione, uso e manutenzione,
  • dichiarazione di conformità o dichiarazione di incorporazione (per le quasi-macchine),
  • etichetta CE (etichetta che riporta anche il marchio CE),
  • progetti, disegni, relazioni di calcolo, schemi, foto e quant’altro possa illustrare in modo completo la macchina ed i suoi componenti,
  • distinta base delle componenti,
  • elenco dei fornitori,
  • procedure di controllo della produzione,
  • procedura di collaudo,
  • certificati e report di prova se richiesti per il tipo specifico di macchina e/o apparecchiatura
  • etc.

In quali Paesi della Comunità Europea è obbligatoria la marcatura CE delle macchine?

La marcatura CE delle macchine, ma in generale la marcatura CE, è obbligatoria all’interno di tutti i Paesi della Comunità Europea.

Il  fabbricante di una macchina o di un prodotto disciplinato dalla Direttiva 2006/42/CE o dal Regolamento (UE) 2023/1230 potrà immetterla sul mercato Europeo, senza limitazioni, solo dopo aver eseguito l’iter procedurale e documentale imposto dalle leggi.

Il fabbricante dovrà inoltre fare attenzione a rispettare alcuni specifici requisiti (p.e. la dichiarazione di conformità deve essere redatta nella lingua ufficiale del paese in cui il prodotto verrà commercializzato, salvo diversi accordi formali) e/o verificare che non ci siano delle legislazioni nazionali che impongono ulteriori requisiti ed attenzioni.

Come si rappresenta la marcatura CE di una macchina?

Ogni macchina immessa sul mercato Europeo, dovrà avere una etichetta/targhetta in cui dovranno essere riportati almeno:

  • i dati del fabbricante,
  • l’identificazione della macchina e la sua matricola,
  • data di fabbricazione
  • le specifiche tecniche principali (variabili in base alla tipologia di macchina)
  • la rappresentazione grafica del marchio CE che è un simbolo con dimensioni e proporzioni specifiche e normate.
  • Altre simbologie (p.e. messa a terra per le macchine elettriche con classe di sicurezza elettrica I)
  • etc.

L’elenco sopra riportato è indicativo e non esaustivo, infatti riporta solo le voci principali. Esistono numerose varianti di macchine ed ognuna di esse ha un etichetta/targhetta che dovrà essere realizzata ad hoc. in base alle leggi e norme di prodotto.

Chi deve eseguire l’iter di marcatura CE?

La marcatura CE è una procedura obbligatoria per il soggetto Europeo (fabbricante, importatore o produttore con mandatario) che le immette sul mercato della Comunità Europea in una qualsiasi modalità (vendita, comodato d’uso, noleggio, etc.). Questi soggetti possono decidere di affidarsi a delle società di consulenza come CEC.Group S.r.l. per svolgere il lavoro in sicurezza e quindi con la certezza di farlo correttamente e non aver problemi con le autorità di controllo del mercato e con i propri clienti.

La legge persegue civilmente e penalmente chi non esegue l’iter di marcatura CE di tutti i prodotti che rientrano nelle leggi che ne impongono l’obbligo.

Una macchina non marcata CE è una macchina illegale.

ATTENZIONE: I certificati CE, nei casi in cui vengono richiesti obbligatoriamente, dovranno essere rilasciati da un Organismo Notificato e serviranno al completamento dell’iter di marcatura CE (fascicolo tecnico), che rimane sempre obbligatorio.

Le macchine presentate nelle fiere devono essere marcate CE?

In occasione di fiere, esposizioni e dimostrazioni o eventi analoghi è possibile esporre le macchine che non rispettano ancor gli obblighi previsti per la marcatura CE, purché non siano presenti rischi per la sicurezza e sia comunicato ai visitatori che i prodotti non sono conformi e non possono essere acquistati.

Ci sono dei prodotti esclusi dal Regolamento (UE) 2023/1230?

I prodotti che non rientrano nel Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine sono tutti quelli che richiedono un’omologazione, ma non le macchine installate su di essi, i veicoli per trasporto passeggeri (navi, aerei, treni, elicotteri), le armi e gli armamenti in genere. I dettagli sulle macchine escluse dall’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1230 sono riportati in modo dettagliato all’Articolo 2 Paragrafo 2 dello stesso.

Ci sono dei prodotti di uso comune che non devono rispettare il Regolamento (UE) 2023/1230?

Gli elettrodomestici sono esplicitamente esclusi dalla direttiva macchine, e se ciò è comprensibile per le apparecchiature audio e video, o anche i giradischi, è un po’ meno intuitivo che una lavatrice o un frullatore noi siano considerati macchine, così come un motore elettrico è considerato solo prodotto elettrico.

Cos’è una quasi-macchina?

«quasi-macchine»: un insieme che non costituisce ancora una macchina in quanto, da solo, non è in grado di eseguire un’applicazione specifica e che è soltanto destinato a essere incorporato o assemblato ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina;

Per spiegarla in modo più semplice è una macchina che per funzionare ha necessità di essere accoppiata ad un’altra macchina o quasi macchina. A volte una macchina può diventare quasi macchina proprio perché è impiegata in abbinamento con un’altra macchina o quasi macchina; quindi, la sua connotazione può dipendere dalla sua conformazione o dalla destinazione d’uso.

Cosa si intende per attrezzatura intercambiabile?

«attrezzatura intercambiabile»: dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore agricolo o forestale, è assemblato a tale macchina o a tale trattore agricolo o forestale dall’operatore al fine di modificarne la funzione o apportarne una nuova funzione, a condizione che tale attrezzatura non sia un utensile;

Una macchina che per funzionare ha necessità di un software è una quasi macchina?

No, se il software è parte integrante della macchina e non è ancora stato caricato, non determina che la macchina sia considerata quasi macchina, essa è macchina a tutti gli effetti. Allo stesso modo che una pompa non ancora accoppiata ad un motore è una macchina.

In quale formato devono essere fornite le istruzioni?

La documentazione destinata agli utilizzatori può essere fornita in formato digitale stampabile; tuttavia, su richiesta deve essere messa a disposizione in formato cartaceo.

Chi viene considerato “fabbricante”?

L’operatore che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome, oppure interviene a modificare un prodotto già marcato è considerato “fabbricante” a tutti gli effetti e ne assume tutte le responsabilità.

«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che:

a) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento o che faccia progettare o fabbricare tali prodotti e li commercializzi con il proprio nome o con il proprio marchio; oppure

b) fabbrichi prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento e li metta in servizio per uso proprio;

Articolo 18 del Regolamento (UE) 2023/1230 – Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti

Una persona fisica o giuridica che apporta una modifica sostanziale alla macchina o a un prodotto correlato è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’ articolo 10 per tale macchina o prodotto correlato oppure, se la modifica sostanziale incide sulla sicurezza solo della macchina o del prodotto correlato che è parte di un insieme di macchine, per la macchina o il prodotto correlato interessati, come dimostrato nella valutazione del rischio. La persona che effettua la modifica sostanziale, in particolare, ma fatti salvi gli altri obblighi di cui all’articolo 10, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina o il prodotto correlato interessato sia conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e applica la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, delRegolamento (UE) 2023/1230. Un utilizzatore non professionale che effettua una modifica sostanziale alla propria macchina o prodotto correlato, per uso proprio, non è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento e non è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 10.

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