La marcatura CE dei prodotti elettrici, elettronici e dei quadri

deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità, che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti dalle direttive pertinenti.

Introduzione alla marcatura CE dei prodotti elettrici ed elettronici

La marcatura CE dei prodotti elettrici ed elettronici è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dalle direttive comunitarie:

  • bassa tensione – Direttiva 2014/35/UE 
  • compatibilità elettromagnetica – Direttiva 2014/30/UE
  • RoHS – Direttiva 2011/65/CE e Direttiva Delegata (UE) 2015/863

Essa deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto che rientra in tali direttive, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di conformità che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute previsti da queste leggi.

La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza necessarie per la marcatura CE delle apparecchiature elettriche ed elettroniche!

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Le direttive che impongono l’obbligo di marcatura CE dei dispositivi elettrici ed elettronici sono:

  • 2014/35/UE Bassa tensione (LVD)” che disciplina i prodotti e componenti elettrici che funzionano tra 50 e 1.000 V in corrente alternata e tra 75 e 1.500 V in corrente continua.
  • 2014/30/UE “Compatibilità elettromagnetica (EMC)” che disciplina tutte le apparecchiature ed impianti in grado di produrre perturbazioni elettromagnetiche che potrebbero creare problemi e danni.
  • 2011/65/CE “RoHS che istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
  • 2015/863/UE direttiva delegata che modifica la Direttiva 2011/65/CE
  • 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia

NOTA: i rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche devono essere conferiti in centri di raccolta specializzati e devono rispettare i requisiti della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).

Approfondimenti sulle Direttive che prevedo l’obbligo di marcatura CE dei dispositivi elettrici ed elettronici

 

La Direttiva bassa tensione (LVD)

che prende in considerazione i prodotti che funzionano nell’intervallo da 50 a 1.000 Volt in corrente alternata e da 75 a 1.500 Volt in corrente continua. ATTENZIONE: molto spesso viene confusa la bassa con la bassissima tensione, ovvero al di sotto di questi limiti.

La direttiva compatibilità elettromagnetica (EMC)

intende la capacità di un dispositivo di funzionare in presenza di altre apparecchiature, senza arrecare o ricevere disturbi che modifichino il funzionamento dell’una o delle altre. Le onde elettromagnetiche in ogni caso ci sono sempre ed ovunque. Il campo di applicazione di questa direttiva, che prevede la marcatura CE obbligatoria, è molto più limitato di quanto si voglia far credere, in quanto è fondamentale il livello di potenza delle onde elettromagnetiche e non la sola loro presenza.

La direttiva RoHS

indica l’assenza o la presenza al di sotto dei limiti indicati dalla legge, di sostanze inquinanti e nocive, che sono contenute in un elenco che fissa i limiti tollerati. La direttiva RoHS infatti serve a limitare drasticamente l’utilizzo di sostanze che sono difficilmente smaltibili e che creano danni nell’ambiente in cui potrebbero essere disperse. Come è noto prevede l’apposizione del marchio CE sul prodotto.

 

La direttiva sulla progettazione ecocompatibile

si affianca alle direttive RoHS e RAEE. Essa contribuisce allo sviluppo sostenibile accrescendo l’efficienza energetica e il livello di protezione ambientale, migliorando allo stesso tempo la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dei dispositivi elettrici ed elettronici.

Smaltimento dei prodotti elettrici ed elettronici

RAEE disciplina infine la gestione dei rifiuti elettrici ed elettronici ed impone che la raccolta di questi materiali venga fatta da appositi consorzi, a cui le aziende produttrici e distributrici devono aderire obbligatoriamente. Anche in questa non si parla di marcatura CE di prodotti elettrici, è strettamente legata ad essi per quanto concerne lo smaltimento.

Altre informazioni sulla marcatura CE dei dispositivi elettrici ed elettronici

Le apparecchiature elettriche che vanno installate in prodotti che devono rispettare anche altre direttive, ad esempio le macchine od i dispositivi medici, devono rispettare prioritariamente le leggi specifiche pertinenti e le norme ad esse armonizzate.  I prodotti prettamente elettrici, come i quadri installati negli edifici sono invece soggetti solo alle direttive riportate più sopra. In ogni caso qualsiasi prodotto funzionante con energia elettrica, necessita di marcatura CE obbligatoria.

I prodotti elettrici, elettronici ed i quadri elettrici sono inoltre regolamentati anche da norme specifiche. Queste definiscono le prestazioni, che spesso sono obbligatorie e che devono essere individuate nel momento in cui ci si appresta alla progettazione. Esattamente come moltissimi altri prodotti o impianti che utilizzano l’elettricità.

I prodotti elettrici, elettronici ed i quadri elettrici, devono essere marcati CE, applicando le procedure che sono indicate in questo sito e sulle quali la nostra società fornisce assistenza e consulenza.

Attenzione ai certificati

certificati CE, anche se rilasciati da Organismo Notificato, NON sostituiscono la marcatura CE dei dispositivi elettrici ed elettronici.

Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi. Infine se lo fa la marcatura CE è illegale.

La Direttiva 2014/35/UE Bassa Tensione in conclusione esclude esplicitamente la necessità di intervento di un organismo notificato, cioè la necessità di certificati rilasciati da questi enti, inoltre contemporaneamente all’emissione della nuova direttiva, l’Europa ha tolto la notifica a TUTTI gli enti che prima erano riconosciuti ufficialmente. Riportiamo di seguito il considerando (9) a pagina 1: “Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura di valutazione della conformità. La valutazione della conformità dovrebbe quindi rimanere obbligo esclusivo del fabbricante. La presente direttiva non prevede alcuna procedura di valutazione della conformità che richieda l’intervento di un organismo notificato.

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