La marcatura CE dei materiali e dei prodotti da costruzione
La marcatura CE dei materiali e dei prodotti da costruzione è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dal Regolamento (UE) n. 305/2011.
Introduzione
La marcatura CE dei materiali e dei prodotti da costruzione deve essere eseguita dal fabbricante di un prodotto che rientra in tale Regolamento, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute e rispetta le prestazioni minime previste.
Il Regolamento (UE) n. 305/2011 impone la marcatura CE obbligatoria su tutti quei prodotti, materiali e kit destinati ad essere stabilmente inglobati in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide sulla prestazione delle opere di costruzione stesse.
La marcatura CE è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dall’omonima legge comunitaria, deve essere eseguita dal fabbricante o da un suo sostituto, purché Europeo, il quale dichiara per mezzo della dichiarazione di prestazione (nel caso di prodotti da costruzione), che il suo prodotto è conforme ai requisiti di sicurezza e salute, previsti dalle leggi pertinenti.
La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE dei prodotti da costruzione ed il servizio di gestione del fascicolo tecnico.
Forniamo inoltre il servizio di estensione del fascicolo tecnico a tutti i prodotti da costruzione del Vostro catalogo
Approfondimento
Tutti i materiali ed i prodotti da costruzione rientrano nel Regolamento (UE) n. 305/2011 che stabilisce che ogni prodotto, materiale e kit stabilmente inglobato in una costruzione è un prodotto da costruzione.
Il Regolamento Europeo richiede la presenza di una norma armonizzata di prodotto che deve essere studiata ed applicata nel dettaglio dal fabbricante.
Per poter marcare CE un prodotto da costruzione, in assenza di tale tipo di norma, è necessario ottenere un ETA (parere tecnico europeo).
In assenza di norma armonizzata o di ETA, sarà comunque necessario eseguire l’iter procedurale di conformità del prodotto da costruzione, percorrendo strade alternative (p.e. le Norme tecniche di costruzione). Sul prodotto però non si potrà applicare il marchio CE, quindi la marcatura CE in questo ambito è un obbligo condizionato.
Alcune categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE con procedure di produzione e verifiche sul prodotto eseguite esclusivamente dal fabbricante, senza necessità di certificati. In genere sono i prodotti di tipo non strutturale.
Altre categorie di prodotti da costruzione si possono marcare CE solo se si eseguono certificazioni rilasciate da Organismo Notificato che possono riguardare:
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- il sistema di produzione (p.e. Norma UNI EN 1090 sulle strutture metalliche)
- prove iniziali di tipo (ITT)
- prove prestazioni sul prodotto
In ogni caso i certificati e le certificazioni rilasciati da Organismo Notificato NON sostituiscono la marcatura CE, ma ne sono solo una parte integrante.
Immettere sul mercato Europeo un prodotto da costruzione solo con il certificato è un illecito ed è sanzionato con procedure civili e penali.
Un produttore extra europeo NON può eseguire la marcatura CE anche se i suoi prodotti sono conformi alle leggi. Se lo fa è illegale.
I materiali ed i prodotti da costruzione devono essere marcati CE applicando le procedure che sono indicate in questo blog e sulle quali la nostra società fornisce tutta la consulenza.
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I prodotti da costruzione devono essere marcati CE, applicando le procedure che sono indicate in questo sito e sulle quali la nostra società fornisce assistenza e consulenza.
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Referenze
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Buongiorno Ingegnere,
leggo con piacere il Suo sito e il Suo blog: li trovo estremamente interessanti e scritti da persona competente. Le pongo un veloce quesito, sempre nel caso possa rispondermi. Lavoro per un’azienda alimentare e siamo nella necessità di dover sostituire una cassetta antincendio contenente un naspo installata esternamente allo stabilimento. Abbiamo controllato su alcuni siti online e scoperto che vengono vendute sia cassette antincendio marcate CE sia cassette NON marcate CE. Abbiamo chiesto spiegazioni ai fornitori e ci hanno risposto che possono venderle entrambe e è una nostra semplice scelta preferire quella marcata CE o quella non marcata CE. Abbiamo tentato di recuperare la normativa di riferimento per fare chiarezza, ma non riusciamo a raccapezzarci. Come è possibile che vengano vendute cassette antincendio (ad esempio quelle contenenti valvola e naspo oppure quelle contenente estintori) marcate CE e allo stesso tempo anche cassette non marcate CE?
Grazie per il Suo tempo e la Sua disponibilità.
Marta Troncossi
Salve, innanzitutto grazie per l’attenzione che ci riserva e per le Sue considerazioni, sappia che chiunque ci contatti è il Benvenuto nella grande famiglia CEC, ormai siamo centinaia di migliaia, ma forse abbiamo superato il milione.
Le risposte che Le sono state fornite sono in contrasto con la legge, infatti quando previsto dalla legge, il marchio CE si DEVE apporre sul prodotto, quando non previsto dalla legge NON si può apporre, quindi uno dei due casi è certamente illegale.
Non scendo nel dettaglio se è o non è obbligatorio, questo fa parte del lavoro di consulenza e prevede l’identificazione della direttiva o del regolamento che disciplina questo prodotto e la successiva ricerca della o delle norme di prodotto.
Le dico semplicemente che non esiste la possibilità che ci sia contemporaneamente l’obbligo ed il non obbligo, non c’è nulla di facoltativo nella marcatura CE o nella sicurezza dei prodotti.
La valutazione di chi afferma queste cose la lascia alla Sua discrezionalità ed intelligenza, certamente non paragonabile a quella di questi “esperti”, sarebbe un’offesa nei Suoi confronti.
La ringrazio nuovamente e La saluto cordialmente.
Ing. Carraro
Buongiorno e complimenti per il sito.
Mi rivolgo qui per chiedere un consiglio a quale Ente devo rivolgermi per chiedere un ispezione a 2 tipi di ganci per ancoraggio posati su di un tetto condominiale e dove la mia casa è sottostante al 100%. Nel tetto ci sono 2 tipi di ganci e soltanto 1 risulta nella certificazione. L’altro tipo di una lunghezza di 40 cm (16 in totale, forse) non risultano in certificato ed è sprovvisto del Timbro CE. lo so per certo perchè mi hanno rilasciato 1 pezzo.
Oltre a sprecare soldi in avvocati e periti, avevo dato l’incarico a 2 architetti, periti di Tribunale per analizzare questi ganci di “arcozinco”, ma ho trovato scarsa conoscenza sia sul metallo che sui ganci.
Per riassumere il disagio che vivo in questa casa che abito da 13 anni è che dalla posa di questi ganci la mia casa è invivibile quando c’è il sole (anche d’inverno) In estate sono stata obbligata ad abbandonarla e dalla posa di questi ganci accuso un forte bruciore alla mia vista tra tanti altri che mi obbligano a traslocare a breve.
Grazie anticipate per il consiglio che riuscirà a darmi.
Salve, non so se Lei si riferisca ai ganci per le linee vita, oppure a ganci di altro tipo.
Al di là del fatto che su questi ganci è in corso un’inutile quanto idiota diatriba, su quale sia la direttiva e la norma che devono rispettare, del resto queste discussioni sono comuni tra i nostrani “esperti”, così esperti da non aver mai letto un regolamento o una direttiva o le eventuali norme sui prodotti su cui disquisiscono, tralasciando tutto ciò, a me sembra che uno o due ganci installati sul tetto di un edificio, come riferisce Lei (purtroppo non ho elementi sufficienti per poter essere più preciso), non siano in grado di produrre alcun effetto sulla salute degli abitanti sottostanti.
Ammettendo pure che dovessero essere marcati CE e non lo sono, ammettendo che siano costruiti con materiali non idonei allo scopo, che è quello di sostenere un peso, non riesco a comprendere come attraverso delle pareti e comunque ad una certa distanza, possano diventare dannosi per la salute.
Suppongo che i ganci dal tetto non entrino nella Sua abitazione, ma siano appunto ancorati al tetto e suppongo che non siano visibili dal Suo alloggio, altrimenti la cosa sarebbe al di fuori di ogni logica di installazione.
La marcatura CE di sistemi di ancoraggio, garantisce la loro idoneità al sostegno di carichi ed i materiali utilizzati sono di tipo commerciale, sinceramente non comprendo per quale ragione dovrebbero essere utilizzati materiali che emettono radiazioni tali da danneggiare la salute, soprattutto a distanza e con separazione di setti in materiale edile.
Sempre se le mie supposizioni, basate su informazioni generiche, sono esatte, Lei deve ricercare la causa dei Suoi problemi altrove, perchè ritengo sia difficile stabilire un nesso tra questi ed i ganci installati, che abbiano o meno il marchio CE.
Il massimo risultato ottenibile, ma lo vedo difficile, è un’ammenda per l’installatore, se si riterrà che il gancio doveva avere il marchio CE e non ce l’ha, ma a questo proposito, Le ricordo le discussioni tra “esperti” su questo argomento. Esperti pronti ad intervenire in tribunale a creare al giudice ancora più confusione di quanta già non ne possa avere di suo.
Non so se Le sono stato di aiuto, certamente la mia risposta non sarà soddisfacente, ma consigliarla di insistere ed affrontare inutili spese legali, mi sembrerebbe ancora meno soddisfacente.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
p.s. avendo a disposizione maggiori informazioni sui ganci, sulla loro installazione e sulla collocazione rispetto alla Sua abitazione, potrei formulare ipotesi più precise, ma dubito molto diverse da quelle esposte.
Caro Ingegnere,
Per il rifacimento di un forno di cokeria viene richiesta la marcatura ce dei materiali refrattari. Quale normativa seguire ? Atteso che in questo caso non si tratta di una “costruzione” normalmente intesa e non sembra ci siano norme specifiche al riguardo ?
La ringrazio sind’ora e la saluto cordialmente.
F. Convertini
Salve, a prescindere dal tipo di intervento, che non è secondario, ma in questo ragionamento trascuriamo questo aspetto, in quale categoria di prodotti possiamo inquadrare il forno da cokeria?
Personalmente lo intenderei come macchina, dato che ha sicuramente della parti che rientrano in direttiva macchine, però vorrei confrontarmi anche con altre opinioni.
Lo scopo della marcatura CE è quello di garantire la sicurezza dei prodotti, delle componenti e di come queste vengono messe assieme.
Che si utilizzi una direttiva o un’altra, o che si scelga quella più vicina al nostro caso, l’obiettivo non cambia, ovvero dobbiamo raggiungere la massima sicurezza partendo dall’analisi dei rischi, che dobbiamo svolgere secondo i criteri più adeguati.
Fare l’analisi dei rischi con la direttiva macchine, con il regolamento prodotti da costruzione, con la direttiva bassa tensione o con la direttiva 2001/95/CE, è diverso nella modalità, ma il risultato deve necessariamente essere il medesimo, ovvero ottenere un prodotto sicuro al massimo delle possibilità.
In realtà sul piano concreto importa poco se ci applicherò o meno un marchietto, l’importane è che ciò che realizzo sia sicuro.
Rifare il forno comporta sia utilizzare i mattoni adatti, sia metterli assieme in modo corretto, per fare ciò si devono analizzare i rischi connessi al prodotto (rifacimento del forno e non i mattoni) e verificare che essi (rischi) siano nulli o più bassi possibile.
I mattoni adatti allo scopo devono essere scelti in funzione del lavoro che dovranno svolgere, quindi dovranno essere disponibile le prestazioni di refrattarietà, durabilità ed altre che Lei conosce meglio di me.
Spero che la risposta sia chiara ed esaustiva, in caso contrario possiamo cercare di approfondire.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Buongiorno
volevo porle un quesito e spero possa finalmente chiarirmi questo dubbio. La norma EN 1916 per tubi in calcestruzzo armato, prende in considerazioni tubazioni con dimensione nominale non eccedente DN 1750 mm per unità con foro circolare. Tale norma obbliga quindi la marcatura CE nelle tubazioni ma solamente fino al diametro massimo di 1750 mm. Successivamente la UNI ha emesso la norma UNI 11364 la quale va applicata congiuntamente alla EN 1916, però tratta tubazioni con diametri fino a DN 3000 mm. Ora le mie domande sono:
-la marcatura CE va quindi estesa anche alle tubazioni aventi diametri da DN1750 fino a DN3000 anche se si tratta di una normativa italiana?
-Se si, ha valore solo a livello italiano o anche europeo?
Stessa cosa accade con la norma EN 1917 per i pozzetti alla quale è stata affiancata la UNI 11385.
Certo di una sua celere risposta, anticipatamente la ringrazio e le porgo distinti saluti.
Salve, il blog è dedicato all’informazione generica e non alla consulenza specifica.
Per poter rispondere alla Sua domanda dovrei verificare la presenza di norme armonizzate (quando lavoro non mi fido di ciò che mi riportano gli altri), poi accedere alle suddetta norme e verificarne sia il campo di applicazione, che tutto il resto.
Tutto questo rappresenta un’attività di consulenza, che noi svolgiamo normalmente, ma a fronte di un incarico e non certo divulgando il tutto sul blog.
Lei può fare lo stesso percorso che ho descritto io, oppure chiedere la consulenza al nostro indirizzo carraro@marchioce.net, sarò lieto di risponderLe.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ingegnere
Le sottopongo un quesito riguardante il Sistema Cappotto termico e i suoi singoli elementi costitutivi commercializzati sul mercato:
Una rete di armatura da cappotto (ovvero un elemento del sistema ETICS) che rispetta le ETAG 004 – in Italia – deve essere singolarmente e obbligatoriamente marcata CE o meno ? Inoltre l’intero sistema cappotto completo deve essere obbligatoriamento marchiato CE in Italia ? L’una può escludere/includere l’altra necessità ?
Le chiedo questo dopo aver approfondito il tema nel Manuale Cortexa (consorzio dei maggiori produttori dei Sistemi cappotto)senza avere un riscontro chiaro; infatti alle pagg. 14-15 trovo scritto:
1. in un primo paragrafo si dice testualmente: “viste le direttive europee …….tutti i fornitori hanno l’obbligo di fornire esclusivamente sistemi ETICS omologati e dotati di apposito marchio CE secondo ETAG 004…”
2. nel paragrafo successivo si dice sempre testualmente: “…..obbligatorietà della marchiatura CE in Italia: La marcatura CE dei sistemi ETICS, che ad oggi è A CARATTERE VOLONTARIO, rappresenta un elemento distintivo ulteriore ai fini della valutazione qualitativa di un sistema”….
In sostanza i due paragrafi consecutivi si contrappongono concettualmente o quantomeno creano confusione !
In attesa di un suo gentile riscontro
La ringrazio
cordiali Saluti
Ing Mirko Berizzi
Buongiorno, preferisco non entrare nel merito di ciò che dicono e scrivono gli altri, essendoci libertà di parola e di espressione è evidente che chiunque può dire ciò che vuole, anche il sottoscritto, per tale ragione mi limito a ribadire alcune cose già scritte:
– non fidatevi mai di ciò che trovate in internet, neppure di ciò che trovate su questo sito
– quando dalle informazioni che ricevete dipendono le Vostre decisioni operative, cercate sempre di trovare un riscontro legislativo
– diffidate a priori di tutti coloro che parlano e scrivono utilizzando degli acronimi, spesso non conoscono neppure il loro significato e quando lo conoscono lo utilizzano per fare discorsi tra “esperti”, di cosa poi non si sa bene.
Per entrare nel merito, Le suggerisco di andare a vedere esattamente il significato dei termini ETICS ed ETAG 004, poi siccome apprenderà che in relazione alle Sue domande quei termini non l’aiuteranno in alcun modo, Le fornisco alcune informazioni che La prego però di verificare:
– tutti i prodotti da costruzione devono essere marcati CE dal 1989 in Europa e dal 1993 in Italia (senza alcuna deroga, come invece fanno credere le associazioni di categoria)
– la marcatura CE è obbligatoria per i prodotti immessi in commercio a prescindere se poi saranno impiegati singolarmente o assemblati
– la direttiva che impone la marcatura CE è la 89/106/CE che “muore” il 30 giugno 2013 e verrà sostituita (cosa già di fatto) dal Regolamento Europeo 305/2011/CE, che è attivo dal 2011 ma sarà il solo valido dal 1 luglio 2013, è cioè quasi terminato il periodo di convivenza delle due leggi.
– il Regolamento in quanto tale non ha necessità di recepimento da parte dei singoli stati, che non potranno più far passare 3/4 anni grazie all’impegno delle varie lobbies (leggi associazioni di categoria) che hanno sempre messo in atto azioni dilatorie nei confronti dei vari governi locali (soprattutto in Italia) invece di spronare gli associati a mettesi velocemente al passo dell’Europa (le considerazioni le lascio ai lettori)
Quindi se vuole effettivamente conoscere direttamente ciò che deve fare, si scarichi e si studi il regolamento 305/2011/CE, approfondisca cos’è un ETA e cos’è un ETAG, sperando di non doverne mai aver bisogno (sembrano le istruzioni per andare in paradiso) e speri invece di reperire sempre le norme armonizzate per i prodotti di Suo interesse.
Non entro in maggiori dettagli, perché il blog è un’area di discussione pubblica e generale e non di consulenza,che non si può certo erogare tramite questo strumento.
Rimango a disposizione per eventuali chiarimenti su quanto sopra o per la fornitura di consulenza qualora ritenuta utile.
Cordiali saluti.
Buongiorno Ingegnere
ho trovato il suo blog molto interessante e mi farebbe piacere avere una sua opinione su quanto sotto
una azienda commerciale si sta organizzando per effettuare l’importazione diretta dalla Cina dei seguenti prodotti oggi già acquistati in Italia da grossisti-importatori
Prato artificiale codice doganale dichiarato dal venditore 5705000900 nel TARIC al codice 5705 appare la descrizione: Altri tappeti e rivestimenti del suolo di materie tessili, anche confezionati
Piastrelle per esterni di WPC ( composito legno 60% – materiale plastico 30% ) codice doganale dichiarato dal venditore 39189000 questo codice nel TARIC corrisponde a Rivestimenti per pavimenti di materie plastiche, anche autoadesivi, in rotoli o in forma di piastrelle o di lastre; rivestimenti per pareti o per soffitti di materie plastiche, definiti nella nota 9 di questo capitolo – di altre materie plastiche
Ad oggi questi prodotti acquistati da ditte Italiane come pure gli analoghi venduti nei centri di giardinaggio non riportano nessuna marchiatura CE né sul prodotto nè sugli imballi e le ditte italiane non forniscono certificati di conformità
D’altro canto i produttori Cinesi consultati come potenziali fornitori hanno fornito copie di certificazioni assortite ( anche a direttive difficilmente applicabili come RhOS ) comprese quelle di conformità con logo CE emesse da società terze in alcuni casi Cinesi in altre Inglesi
mi può confermare che la certificazione CE non è dovuta ?
grazie mille
Salve, senza entrare nel merito di tutte le cose scorrette da Lei citate (preciso non che sia scorretto Lei, ma i fatti di cui riferisce e di cui Lei fornisce ennesima testimonianza) Le comunico che alcuni dei prodotti citati hanno obbligo assoluto di marcatura CE e non certo fatta dai Cinesi, i quali o perchè raggirati da abili “consulenti” o per compiacere gli importatori o per altre ragioni, non lesinano sull’applicazione di marchi a gogó.
La marcatura CE deve farla l’importatore prima di immettere i prodotti in commercio, il fatto che molti o tutti non lo facciano, non fa testo, in quanto anche se tutti non pagano le tasse, l’evasione fiscale non diventa legale.
La saluto cordialmente.