Differenze tra Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento (UE) 2024/3110

La marcatura CE dei prodotti da costruzione è un obbligo fin da 1989, ma qualcosa è cambiato.

Definire nel dettaglio cosa cambia tra le due leggi che si avvicenderanno l’una all’altra e che disciplinano tutti i prodotti da costruzione è un compito che richiederebbe molto più spazio di un semplice articolo, vediamo quindi le differenze tra Regolamento (UE) n. 305/2011 e Regolamento (UE) 2024/3110 più importanti.

Qual è l’ambito in cui si applicano il Regolamento (UE) n. 305/2011 ed il Regolamento (UE) 2024/3110?

Questa risposta è semplice solo in apparenza, infatti sarebbe sufficiente scrivere: tutti i prodotti da costruzione, ma così non è, perché esistono dei prodotti che apparentemente sono solo componenti, ma di fatto rientrano nell’ambito del nuovo regolamento, così come entrano come novità i prodotti usati, ad esempio ottenuti da riciclo o rilavorati.

Le differenze tra Regolamento (UE) 305/2011 e Regolamento (UE) 2024/3110

Un altro esempio di differenza tra i due regolamenti?

Il Regolamento (UE) n. 305/2011 si basava su una situazione pregressa molto diversa da quella attuale, pertanto, nel nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 trovano ampio spazio aspetti legati all’informatica, all’uso di internet e di tutte quelle operatività diventate ormai quotidiane e che 15/20 anni fa erano conosciute e usate da pochi soggetti.

Attenzione

Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110, ad esempio, prevede la possibilità di rendere disponibile la documentazione che deve accompagnare i prodotti da costruzione direttamente per via informatica, prevede che i documenti possano essere consultabili, visibili e scaricabili utilizzando le moderne modalità di protezione informatica.

Va notato che la dichiarazione di prestazione diventa con il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 dichiarazione di prestazione e conformità, innanzitutto per tenere conto che ci possono essere altre leggi oltre al regolamento che disciplinano il prodotto e perché le prestazioni sono definite dalle norme armonizzate, mentre le specifiche comuni sono indicate dal regolamento stesso o da altre leggi cogenti.

Quali altre differenze esistono tra le due leggi sui prodotti da costruzione?

Oltre a quelle già citate ne risalta una particolare e che fa riferimento ai prodotti realizzati con la tecnica della stampa tridimensionale.

Certamente è utile che le innovazioni tecnologiche vengano considerate nelle nuove leggi, ma lo spazio che viene riservato a questi prodotti, che peraltro non sono indicati in modo specifico, ma generalmente riferiti al metodo di produzione, sembra non proporzionato alla presenza di tali prodotti sul mercato dei prodotti da costruzione.

Nel caso poi non esistano, come di fatto accade, norme armonizzate che disciplinino gran parte di questi prodotti, la perplessità è ancora maggiore.

Nota bene

Un altro elemento che potrà far discutere è il fatto che siano esclusi dal nuovo regolamento tutti i prodotti che hanno che fare con l’utilizzo per l’acqua per il consumo umano.

Esiste una novità importante nel nuovo Regolamento (UE) 2024/3110?

Una novità che rappresenta il nuovo trend delle leggi sulla sicurezza dei prodotti è rappresentata dal passaporto digitale del prodotto, che è già indicato in altri regolamenti, ma che rappresenta il futuro per quanto riguarda l’identificazione e la tracciabilità dei prodotti.

In questo momento quale regolamento sui prodotti da costruzione bisogna rispettare?

In questo momento sono validi entrambi i regolamenti e la scelta la deve fare il fabbricante che fa la marcatura CE dei suoi prodotti da costruzione. Sono entrambi leggi valide ed applicabili.

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