Nuovo regolamento sui prodotti da costruzione
Il Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 diventato unica legge per questi prodotti nel 2024 introduce novità e modifiche, ma anche qualche elemento di perplessità.
Il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 disciplina e dovrebbe farlo in modo esaustivo i prodotti da costruzione, ma non sempre i risultati soddisfano le attese e le necessità.
Quali sono i prodotti da costruzione?
I prodotti da costruzione sono quelli stabilmente inglobati in opere di costruzione, siano esse di uso civile o industriale, o opere di ingegneria e/o loro parti. L’elenco riportato nel regolamento è molto lungo e merita una lettura attenta, anche perché ci sono importanti novità, sia di nuove entrate sia di cose estromesse.
Quali sono i nuovi prodotti più rilevanti inseriti nel nuovo regolamento?
Sono delle nuove entrate, i prodotti realizzati con stampa tridimensionale, prodotti realizzati in cantiere o nelle vicinanze di un cantiere, parti di prodotti da costruzione e ciò che crea più dubbi, case unifamiliari prefabbricate.
Attenzione
L’ultimo punto del precedente paragrafo è in evidente contrasto con la definizione di prodotto da costruzione, perché significa che una costruzione è inglobata in una costruzione.
Ciò che è molto più importante al di là dell’aspetto logico di questo inserimento è il fatto che esso è in contrasto con le leggi urbanistiche che prevedono una concezione edilizia a fronte di un progetto presentato da un tecnico abilitato. Inoltre, una casa prefabbricata non sarà mai fornita come elemento unico, ma come insieme di componenti, questi sì, anche attualmente identificati come prodotti da costruzione.
L’argomento merita certamente delle riflessioni.
Quali sono i prodotti estromessi dal nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione?
I più meritevoli di esclusione sono i prodotti di segnalazione del traffico, perché accettare che un semaforo fosse prodotto da costruzione è sempre risultato un po’ “indigesto”. Meno comprensibile è l’esclusione degli impianti di trattamento delle acque, degli impianti sanitari e delle caldaie. Avremo perciò le stufe a pellet ed a legna considerate prodotti da costruzione e non le caldaie. I sanitari, lavabi, bidet, piatti doccia, tazze, saranno prodotti da costruzione perché oggetto di norme armonizzate, ma non lo saranno gli impianti che li inglobano.
Nota bene
Una importante novità (per CEC.group ormai prassi consolidata da anni) è la dichiarazione di conformità e prestazione da redigere per i prodotti soggetti al Regolamento (UE) 2024/3110 ed ad altri regolamenti o direttive.
Chi deve rispettare il Regolamento (UE) 2024/3110?
Tutti gli operatori commerciali che nella loro attività hanno a che fare con i prodotti da costruzione, con particolare riguardo al fabbricante, cioè colui che immette il prodotto sul mercato comunitario, ma sono molti altri i soggetti che devono conoscere ed applicare questa nuova legge.
Cosa devo fare se tratto prodotti da costruzione?
Evita in modo assoluto il fai da Te, se c’è una categoria di prodotti per la quale è necessario evitare l’improvvisazione ed il sentito dire, è quella dei prodotti da costruzione per tutte le implicazioni legate a questi prodotti.
Le case, i palazzi, i ponti e molto altro sono soggetti a collasso e crollo.
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Noi di CEC.group possiamo assisterti in tutto il percorso necessario per immettere i tuoi prodotti in modo legale nel Mercato Europeo nel rispetto del diritto comunitario.
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- La dichiarazione di prestazione
- Marcatura CE pannello isolante
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