Novità sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione
Il Nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione è già stato pubblicato ed ha abrogato dal gennaio 2026 il Regolamento precedente (UE) N.305/2011.
Il Regolamento (UE) 2024/3110 disciplina i prodotti da costruzione alla luce delle molte innovazioni che anche in questo settore sono intervenute dal 2011. La sensibilità nei confronti dell’ambiente è aumentata, così come si tiene conto delle nuove tecnologie che oggi consentono di produrre degli elementi anche in esemplari unici e che possono essere inglobati in una costruzione.

Cambia la definizione di prodotto da costruzione?
La nuova definizione di “prodotto da costruzione” non si limita più al fatto che lo stesso sia inglobato in modo permanente in una costruzione, ma aggiunge che anche che non è necessario che abbia una forma precisa e qui il riferimento è ad esempio a malte, calcestruzzi o altri prodotti non solidi. Aggiunge tutti i prodotti creati con il metodo di stampa 3D, anche se questa precisazione appare superflua, ma evidentemente nasce da una richiesta specifica di questo settore. Va ricordato che regolamenti direttive e norme sono SEMPRE frutto di compromessi e contengono necessariamente definizioni generiche, come mediazione tra i vari soggetti partecipanti alla loro stesura. La lettura dell’articolo 2 ne è la prova evidente in questo paragrafo:
b) parti o materiali destinati a essere utilizzati per prodotti disciplinati dal presente regolamento, se il fabbricante di tali parti o materiali lo richiede;
Ci sono altri novità rilevanti nel nuovo Regolamento (UE) 2024/3110?
Esistono molte novità che si possono definire rilevanti, ad esempio:
- viene specificato cosa si intende per “permanente” che in precedenza veniva sottinteso,
- si introduce il criterio del rischio, ormai diventato parte essenziale in tutti i nuovi regolamenti. Per questo e per altri termini si rimanda ad altri regolamenti, evitando pericolose ripetizioni a volte non corrispondenti. Il legislatore ha compreso che per i termini che compaiono in precedenti leggi a valore trasversale è preferibile rinviare a quei testi.
- I termini nuovi introdotti sono molti ed è necessaria una lettura attenta del nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 che non modifica molte definizioni, ma ne integra di nuove soprattutto legate ai progressi tecnologici e di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente.
Attenzione
I richiami all’ambiente in questo regolamento più che in altri e la cosa è ovvia, sono molteplici e puntuali. L’edilizia ha avuto ed ha un notevole impatto sull’ambiente in cui viviamo, sia in termini di estetica sia in termini di sicurezza.
Basta citare un termine per tutti per comprendere quanto l’edilizia e quindi i prodotti da costruzione possano impattare sull’ambiente: ETERNIT! Un prodotto che di eterno è l’inquinamento e la morte per migliaia di persone ed animali e che continuerà fino a che non sarà del tutto eliminato.
Si possono quantificare le differenze tra i due regolamenti?
Una risposta sintetica è costituita da due numeri 64 e 28, il primo rappresenta le definizioni contenute nel nuovo regolamento, il secondo quelle del precedente.
Cosa è necessario fare per poter marcare CE un prodotto da costruzione?
Innanzitutto, è necessario verificare attentamente gli obblighi imposti dalla legge, quindi conoscere il Regolamento (UE) 2024/3110 e le eventuali norme armonizzate che disciplinano il prodotto. Anche il nuovo regolamento prevede la possibilità di marcare CE solo in presenza di una norma armonizzata. Successivamente si dovrà predisporre la documentazione tecnica (fascicolo tecnico) che dovrà rimanere a disposizione delle autorità in caso di loro richiesta.
Nota bene
Le norme armonizzate che disciplinano i prodotti da costruzione, sono cogenti ed in quanto tali obbligano il fabbricante all’implementazione delle procedure di Controllo della Produzione FPC (acronimo inglese), ma che affascina tutti gli addetti ai lavori. Se è vero che tali procedure sono prevista da tutti i regolamenti e le direttive sulla sicurezza dei prodotti, le FPC sono obbligatorie e devono rispettare la ISO 9001.
In cosa può aiutare CEC.group?
CEC.group predispone il modello di documentazione tecnica (fascicolo tecnico) per dimostrare la conformità dei prodotti da costruzione adatto alle tue esigenze per rispettare la legge e ti fornisce l’assistenza per completarlo inserendo tutti quei documenti che fanno riferimento alle specifiche del prodotto e alla sua sicurezza.
Cosa devo controllare al momento dell’acquisto di un prodotto da costruzione?
La prima verifica da fare è la presenza del nome del fabbricante, dell’identificazione del prodotto, la destinazione d’uso, la disponibilità della dichiarazione di prestazione che deve indicare in modo chiaro le prestazioni del prodotto in relazione a quelle indicate dalla norma armonizzata e controllare che i requisiti obbligatori siano rispettati. Infatti una norma si può rispettare anche parzialmente, ma questo non vale per le parti indicanti i requisiti.
Hai bisogno di ulteriori informazioni sulla marcatura CE dei prodotti da costruzione e sul Regolamento (UE) 2024/3110 che li disciplina?
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Regolamenti e direttive
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