Regolamento (UE) 2025/40 PPWR e conformità degli imballaggi
Tutti gli imballaggi, indipendentemente dal materiale utilizzato e tutti i rifiuti di imballaggio, indipendentemente dal contesto in cui gli imballaggi sono usati o dalla provenienza dei rifiuti di imballaggio devono essere conformi al Regolamento (UE) 2025/40.
Introduzione alla conformità degli imballaggi
Il Regolamento (UE) 2025/40 considera gli imballaggi come un prodotto a se stante, e non come una parte accessoria di un altro prodotto.
Il Regolamento (UE) 2025/40 stabilisce prescrizioni per l’intero ciclo di vita degli imballaggi per quanto riguarda la sostenibilità ambientale e l’etichettatura.
L’immissione sul mercato è consentita solo l’obbligo agli operatori economici Europei di redigere una “documentazione tecnica” (fascicolo tecnico) e rilasciare la Dichiarazione di Conformità UE.
Stabilisce inoltre, prescrizioni per quanto riguarda la responsabilità del produttore, che comprende anche:
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- la prevenzione dell’eccesso dei rifiuti di imballaggio,
- la riduzione degli imballaggi superflui e il riutilizzo e la ricarica degli imballaggi,
- nonché la raccolta e il trattamento, compreso il riciclaggio, dei rifiuti di imballaggio.
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CEC.group affianca l’operatore economico per essere in REGOLA con le LEGGI nei processi di:
- realizzazione della documentazione tecnica (fascicolo tecnico) nel rispetto della legge che disciplina il prodotto e redazione della dichiarazione di conformità UE.
- valutazione della CONFORMITA’ del prodotto.
e Procedura di valutazione della conformità
Un operatore economico che immette sul mercato UE un imballaggio deve svolgere una serie di attività in conformità all’allegato VII del Regolamento (UE) 2025/40:
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- creare ed applicare una procedura di qualità per il controllo interno della produzione;
- creare e mantenere aggiornata una specifica documentazione tecnica;
- compilare una dichiarazione di conformità UE per ciascun imballaggio e metterla a disposizione della autorità competenti in caso di richiesta.
I punti sopra indicati non potranno essere realizzati a propria discrezione, ma dovranno rispettare gli standard legislativi in modo che sia formalmente dimostrabile la conformità di prodotto.
La documentazione tecnica dovrà contenere sempre ed almeno le seguenti informazioni:
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- descrizione del prodotto e destinazione d’uso,
- dati di progetto specifiche dettagliate,
- elenco delle norme amonizzate e non, specifiche comuni e/o altri metodi adottati per arrivare alla conformità,
- analisi dei rischi sui requisiti essenziali di sicurezza che il prodotto deve rispettare,
- e se del caso relazioni sulle prove.
Chi viene considerato “produttore”?
Articolo 3 del Regolamento (UE) 2025/40 – Definizioni
L’operatore che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome, oppure interviene a modificare un prodotto già marcato è considerato “produttore” a tutti gli effetti e ne assume tutte le responsabilità.
«produttore»: il fabbricante, l’importatore o il distributore al quale, indipendentemente dalla tecnica di vendita utilizzata e anche mediante contratti a distanza, si applica quanto segue:
a) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili; oppure
b) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato Membro e mette a disposizione per la prima volta dal territorio di detto Stato membro e su quello stesso territorio prodotti imballati in imballaggi diversi da quelli di cui alla lettera a); oppure
c) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro o in un paese terzo e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro, direttamente ai consumatori, imballaggi per il trasporto, imballaggi di servizio o imballaggi per produzione primaria, sia come imballaggi monouso che come imballaggi riutilizzabili, o prodotti imballati in imballaggi diversi; oppure
d) il fabbricante, l’importatore o il distributore è stabilito in uno Stato membro e mette a disposizione per la prima volta all’interno del territorio di un altro Stato membro imballaggi, direttamente degli utilizzatori dei prodotti imballati diversi da quelli di cui alla e lettera c); oppure
Articolo 18 del Regolamento (UE) 2023/1230 – Altri casi in cui si applicano gli obblighi dei fabbricanti
Una persona fisica o giuridica che apporta una modifica sostanziale alla macchina o a un prodotto correlato è considerata un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetta agli obblighi del fabbricante di cui all’ articolo 10 per tale macchina o prodotto correlato oppure, se la modifica sostanziale incide sulla sicurezza solo della macchina o del prodotto correlato che è parte di un insieme di macchine, per la macchina o il prodotto correlato interessati, come dimostrato nella valutazione del rischio. La persona che effettua la modifica sostanziale, in particolare, ma fatti salvi gli altri obblighi di cui all’articolo 10, garantisce e dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, che la macchina o il prodotto correlato interessato sia conforme ai requisiti applicabili del presente regolamento e applica la pertinente procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4, delRegolamento (UE) 2023/1230. Un utilizzatore non professionale che effettua una modifica sostanziale alla propria macchina o prodotto correlato, per uso proprio, non è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento e non è soggetto agli obblighi del fabbricante di cui all’articolo 10.
Ci sono sanzioni?
L’operatore economico responsabile della conformità degli imballaggi in caso di errori o mancata procedura, rischia sanzioni amministrative e condanna penale.
Anche i distributori hanno degli obblighi nella catena di commercializzazione dell’imballaggio e possono essere oggetto di sanzioni.
Come posso mettermi in regola con gli imballaggi?
Come in tutti i processi di conformità, l’operatore economico responsabile dell’immissione sul mercato UE di un prodotto, può procedere allo studio ed approfondimento di leggi e normative in autonomia per arrivare a verificare e dimostrare formalmente la conformità dei prodotti.
In alternativa può farsi affiancare da società come CEC.group che può accompagnarlo in tutto il procedimento, andando a realizzare la documentazione prevista dall’allegato VII in modo da non aver problemi con le autorità di controllo.
Possiamo farTi superare le difficoltà di un argomento complesso, con efficacia ed efficienza.
Prima di Te hanno lavorato con noi:
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- multinazionali che operano in vari settori produttivi
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Regolamenti e direttive
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