Marcatura CE delle batterie

Il Regolamento (UE) 2023/1542 impone l’obbligo di eseguire il processo di marcatura CE delle batterie ed apporre il marchio CE direttamente sulle stesse assieme ai dati indispensabili ed obbligatori.

Cos’è la marcatura CE delle Batterie?

La marcatura CE delle batterie è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/1542. Tale procedura deve essere eseguita dal “soggetto Europeo responsabile della sua immissione sul mercato” ovvero dall’operatore economico (il fabbricante, il rappresentante autorizzato da un prodotture extra Europeo, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che è soggetto agli obblighi)

L’operatore economico conferma per mezzo della dichiarazione di conformità, che il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nel Regolamento.

Un regolamento è un atto giuridico vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea.

Cosa sono le Batterie?

I prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1542 sono definiti come segue:

«batteria»: qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione;

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Come si compone il fascicolo tecnico per la marcatura CE delle batterie?

Ogni batteria, come ogni prodotto immesso sul mercato Europeo, deve essere completamente definita dal punto di vista della sicurezza, da un fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) che è composto da:

  • una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;
  • i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità e circuiti;
  • le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi;
  • un campione dell’etichetta;
  • analisi dei rischi eseguita sui requisiti essenziali di sicurezza con un metodo riconosciuto a livello Comunitario;
  • dichiarazione di conformità UE;
  • manuale d’installazione uso e manutenzione;
  • un elenco delle norme armonizzate, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate, un elenco delle specifiche comuni, applicate in tutto o in parte, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate e un elenco di altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
  • se non sono state applicate o non sono disponibili le norme armonizzate e le specifiche comuni di cui alla lettera, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti applicabili del regolamento;
  • i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, gli esami effettuati, e le prove tecniche o documentali utilizzate;
  • le relazioni di prova;
  • altre informazioni variabili a seconda della tipologia di batteria.

Quali sono le categorie principali di batterie?

Le batterie descritte nel Regolamento (UE) 2023/1542 si suddividono nelle seguenti categorie principali:

        • «batteria con stoccaggio esterno»: una batteria specificamente progettata in modo da stoccare la propria energia esclusivamente in uno o più dispositivi esterni collegati;
        • «batteria portatile»: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;
        • «batteria portatile di uso generale»: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3);
        • «batteria per mezzi di trasporto leggeri»: una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), e che non è una batteria per veicoli elettrici;
        • «batteria per avviamento, illuminazione e accensione» o «batteria per autoveicoli»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;
        • «batteria industriale»: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;
        • «batteria per veicoli elettrici»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858;
        • «sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria»: una batteria industriale con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare dalla rete ed erogare energia elettrica nella rete o stoccare ed erogare energia elettrica per gli utilizzatori finali, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;

Chi viene considerato “fabbricante”?

L’operatore economico che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome, oppure interviene a modificare un prodotto già marcato è considerato “fabbricante” a tutti gli effetti e ne assume tutte le responsabilità.

«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità;

Articolo 44 del Regolamento (UE) 2023/1542 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori

L’importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 38 se si applica una delle condizioni seguenti:

a) la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio dell’importatore o del distributore;

b) la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore in un modo che potrebbe comprometterne la conformità ai requisiti pertinenti del presente regolamento;

c) la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore

Un importatore di un prodotto da un paese extra UE assume sempre gli obblighi del fabbricante

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Legislazione che disciplina le batterie

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