Il fabbricante e tutti gli operatori economici

Facciamo chiarezza su alcune delle figure coinvolte in ambito di marcatura CE e sicurezza dei prodotti.

Il fabbricante e tutti gli operatori economici

In ambito di marcatura CE e di conformità dei prodotti, sono chiamati in causa diversi soggetti di cui è opportuno conoscere il ruolo e le competenze. 

Come viene definito il fabbricante?

I testi di legge forniscono una dettagliata definizione di fabbricante. Riportiamo di seguito quanto tratto dal Regolamento (UE) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti:

“fabbricante:”qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il nome o marchio di tale persona;

Come viene definito l’operatore economico?

Sempre Regolamento (UE) 2023/988, sempre all’articolo 3, definisce l’operatore economico come segue:

il fabbricante, il rappresentante autorizzato, l’importatore, il distributore, il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica soggetta ad obblighi in relazione alla fabbricazione dei prodotti o alla loro messa a disposizione sul mercato in conformità del presente regolamento;

Su chi ricade l’obbligo esclusivo della valutazione di conformità dei prodotti?

Fabbricanti e operatori economici

Il fabbricante è il soggetto a cui spetta la valutazione di conformità di un prodotto poichè è colui che possiede le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e di produzione.

Gli altri operatori economici coinvolti nella filiera distributiva sono chiamati ad intervenire per quanto di pertinenza e competenza. Un fornitore di servizi di logistica non ha le competenze e l’obbligo di valutare la conformità di un prodotto, ma chiedere conferma dell’esistenza del fascicolo tecnico, non comporta competenze specifiche.

Solo il fabbricante è responsabile per l’immissione sul mercato dei prodotti?

Si può affermare che il fabbricante è il responsabile ultimo. Ciò nonostante, anche gli altri operatori commerciali sono tenuti a svolgere un ruolo di verifica e controllo dei prodotti che trattano, per quanto nelle loro possibilità e competenze. Ad esempio, la verifica dell’esistenza del fascicolo tecnico è un obbligo di tutti gli operatori commerciali.

Nota bene

L’immissione un prodotto sul mercato corrisponde alla prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell’Unione, ovvero qualsiasi fornitura di un prodotto per la distribuzione, il consumo o l’uso sul mercato dell’Unione nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito. 

I fornitori di servizi di logistica sono considerati operatori commerciali?

I fornitori di servizi di logistica sono a tutti gli effetti operatori economici ed in quanto tali soggetti agli obblighi relativi. In sostanza, chi fornisce la logistica non è tenuto ad eseguire la valutazione di conformità del prodotto ma deve accertarsi, per quanto possibile e di competenza, che i prodotti rispettino il diritto comunitario.

ATTENZIONE:

La costituzione del fascicolo tecnico spetta al fabbricante del prodotto. Nel caso di importazione, il ruolo di fabbricante è rivestito dall’importatore o, nel caso in cui sia presente, dal mandatario con sede nell’Unione Europea.

Ci sono dei riferimenti di tracciabilità sempre necessari sui prodotti?

Gli operatori commerciali devono sempre indicare sulle etichette e sui documenti che accompagnano i prodotti:

  • il loro indirizzo postale
  • il loro sito internet
  • l’indirizzo di posta elettronica.

Il sito web accessibile in un Paese dell’Unione Europea è condizione sufficiente per la vendita di prodotti nella completa legalità?

No, la sola accessibilità del sito web non è condizione sufficiente per poter vendere i prodotti all’interno del mercato comunitario.

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