Importazione e Direttiva Bassa Tensione
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione e sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione.
Relativamente all’importazione cosa prevede la Direttiva Bassa Tensione?
Occorre che gli importatori si assicurino di immettere sul mercato materiale elettrico conforme alle prescrizioni stabilite dalla direttiva e di non immettere sul mercato materiale elettrico che non è conforme a tali prescrizioni o presenta un rischio. È inoltre previsto che gli importatori si assicurino che siano state effettuate le procedure di valutazione della conformità e che la marcatura del materiale elettrico e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione delle autorità nazionali competenti a fini di controllo.
Quali sono i compiti minimi dell’importatore?
All’atto dell’immissione del materiale elettrico sul mercato, ogni importatore deve indicare sul materiale elettrico in questione il proprio nome, la propria denominazione commerciale registrata o il proprio marchio registrato e l’indirizzo postale al quale può essere contattato. È opportuno prevedere eccezioni qualora le dimensioni o la natura del materiale elettrico non consentano tale indicazione. Le eccezioni comprendono il caso in cui l’importatore dovrebbe aprire l’imballaggio per apporre il proprio nome e indirizzo sul materiale elettrico.
Quali sono i compiti minimi del distributore?
Il distributore mette il materiale elettrico a disposizione sul mercato dopo che il fabbricante o l’importatore lo ha immesso sul mercato e dovrebbe agire con la dovuta cautela per garantire che la manipolazione del materiale elettrico non incida negativamente sulla sua conformità.
Chi è considerato “fabbricante” dalle direttive europee?
Qualsiasi operatore economico che immetta sul mercato materiale elettrico con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifichi materiale elettrico in modo tale da incidere sulla conformità alla presente direttiva deve esserne considerato il fabbricante e assumersi pertanto i relativi obblighi.
Anche un importatore da un paese extra UE del prodotto per la legge assume gli obblighi di fabbricante (dettagli sul Regolamento (UE) 2019/1020.
Chi deve vigilare sui prodotti elettrici immessi sul mercato comunitario?
I distributori e gli importatori, vista la loro vicinanza al mercato, devono essere coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti e dovrebbero essere pronti a parteciparvi attivamente, fornendo a tali autorità tutte le informazioni necessarie sul materiale elettrico in questione. Quindi i soggetti che devono vigilare sono le autorità, ma distributori ed importatori partecipano attivamente a tale scopo.
Attenzione
Garantire la tracciabilità del materiale elettrico in tutta la catena di fornitura contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l’efficienza. Un sistema efficiente di tracciabilità facilita alle autorità di vigilanza del mercato il compito di rintracciare l’operatore economico che ha messo a disposizione sul mercato materiale elettrico non conforme.
Quali sono i riferimenti di tracciabilità necessari sui prodotti?
Gli operatori commerciali devono sempre indicare sulle etichette e sui documenti che accompagnano i prodotti il loro indirizzo postale, il loro sito internet e l’indirizzo di posta elettronica.
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