Marketplace e Regolamento (UE) 2023/988 o “GSPR”: un approfondimento. 

Marketplace, piattaforme, mercati online sotto la lente:
cosa cambia con il Regolamento UE 2023/988 sulla sicurezza dei
prodotti per i gestori delle piattaforme?

Come già avrai potuto vedere dai molti articoli e video già pubblicati, il Regolamento (UE) 2023/988 rappresenta una vera e propria rivoluzione nella conformità di prodotto, rappresentando la base giuridica per la sicurezza di OGNI prodotto che debba essere immesso all’interno del mercato comune.

Il regolamento fa da contraltare alla ormai “dismessa” direttiva 2001/95/CE. Si può dire che siamo passati da una direttiva pensata per un mondo “pre-Amazon” ad un regolamento cucito su misura per l’era dell’e-commerce.

2023/988 e Marketplace: Conformità obbligatoria per i gestori delle piattaforme

Conseguentemente, questo articolo vuole essere una nostra guida sintetica e volutamente non esaustiva, per i gestori di grandi o piccole piattaforme marketplace che fino a qui non sono stati espressamente compresi nel perimetro della conformità e della sicurezza generale dei prodotti.

CEC.group è come sempre a disposizione per ogni chiarimento ed approfondimento sul tema.

Mercati online, piattaforme e conformità: cosa è cambiato?

Nei primi anni 2000, l’e-commerce non era un fenomeno importante e così pervasivo come lo conosciamo oggi. I pochi siti esistenti erano perlopiù vetrine digitali, con cataloghi risicati e poche funzioni effettive. Oggi, il sito è l’interfaccia verso un mondo fatto di sistemi informatici, logistica integrata a livello globale, milioni di venditori che possono vendere i propri prodotti all’interno della stessa piattaforma che diventa di fatto un soggetto coinvolto nell’obbligo di garanzia di sicurezza dei prodotti.

La Direttiva 2001/95/CE non prevedeva obblighi specifici per i marketplace, perché semplicemente non esistevano come li conosciamo oggi.

Il Regolamento UE 2023/988 riconosce i marketplace come attori chiave nel sistema di sicurezza dei prodotti e impone obblighi diretti.

Un primo passo importante: definizione chiara di “fornitore di
mercato online” – Art. 3

Il Regolamento (UE) 2023/988 definisce la figura del “fornitore di un mercato online” come segue:

“[…] un fornitore di un servizio di intermediazione che utilizza un’interfaccia online che consente ai consumatori di concludere contratti a distanza con operatori commerciali per la vendita di prodotti;”

Possiamo quindi ricomprendere in tale definzione sia i marketplace classici (Amazon, eBay), le piattaforme di dropshipping, i sistemi di social commerce (Facebook Marketplace, Instagram Shopping), sia il piccolo marketplace cittadino o di settore, costruito con woocommerce, con shopify o con qualsiasi altra tecnologia che realizzi quanto indicato dall’art.3.14 del regolamento.

Sottolineiamo ancora una volta che la precedente direttiva 2001/95/CE nemmeno definiva queste figure.

La questione della territorialità nel GPSR

Tra i soggetti che vengono ricompresi all’interno della definizione precedente ci sono tutti i soggetti che offrono prodotti ai consumatori dell’unione, indifferentemente dalla locazione geografica dell’operatore, di quella del marketplace o dei sistemi che lo fanno funzionare.

L’articolo 4 indica infatti che:

“I prodotti messi in vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza sono considerati messi a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione. Un’offerta di vendita è da considerarsi destinata ai consumatori dell’Unione quando l’operatore economico interessato indirizza, con qualsiasi mezzo, le proprie attività verso uno o più Stati membri.”

I nuovi obblighi specifici sulla sicurezza generale dei prodotti, per i fornitori di marketplace

Ai sensi del nuovo Regolamento (UE) 2023/988, i fornitori di mercati online sono caricati di alcuni obblighi specifici.

Uno degli obblighi più rilevanti è indicato al punto 3 dell’articolo 22: il fornitore di mercato online deve sostanzialmente dotarsi di processi interni per verificare la sicurezza dei prodotti, in piena ottemperanza al regolamento.

Ad integrazione di tale obbligo principale, i fornitori di mercato online devono designare un punto di contatto unico per la comunicazione diretta con le autorità di vigilanza europee e per la comunicazione tra fornitore e consumatori.

Il punto di contatto unico con le autorità di vigilanza è dovuto alla necessità di notifica delle autorità rispetto alle notifiche degli stati membri in relazione a questioni di sicurezza dei prodotti. (eliminazione, sospensione,
alert sui prodotti)

Sistemi informatici

Con riferimento ai sistemi informatici ed applicativi, il fornitore del mercato online deve prevedere a livello di sistemi l’infrastruttura tecnica, a disposizione degli utilizzatori (commercianti) della piattaforma per permettere loro di inserire le informazioni obbligatorie di ciascun prodotto offerto ai consumatori dell’Unione.

Attenzione

Tali informazioni obbligatorie devono sempre essere disponibili al consumatore in procinto di acquistare quel prodotto, tramite app o sito web.

I fornitori di mercati online devono tenere conto almeno delle informazioni provenienti dal portale
safety gate per monitorare la conformità dei prodotti messi in vendita dai propri Clienti (Commercianti)

Obblighi per i marketplace: più in generale.

Il Regolamento (UE) 2023/988 pone a carico dei fornitori di mercato online l’obbligo di cooperare con le autorità, rispondendo rapidamente alle richieste di ritiro o blocco dei prodotti da parte delle autorità, sospendendo o rimuovendo inserzioni quando un prodotto è pericoloso; condividendo informazioni rilevanti (venditore, fornitore, tracciabilità).

Nota bene

Se la Direttiva 2001/95/CE prevedeva obblighi solo per produttori e distributori, ora anche i marketplace sono
ufficialmente parte della catena di controllo, oltre ad altri opertori economici.

Un altro dei nuovi obblighi in capo al fornitore di mercato online, è l’attività di verifica preventiva dei propri clienti (commercianti) attraverso procedure di tipo “know your business customer”. Perciò il marketplace deve verificare che il venditore online fornisca informazioni obbligatorie, tra cui:

  • identità e contatti del fabbricante,
  • rappresentante autorizzato UE o importatore,
  • documentazione tecnica quando richiesta.

Prima di ora non esisteva nulla di analogo nella Direttiva 2001/95/CE. Il Marketplace passa dall’ospitare annunci alla vigilanza necessaria per sapere chi sta vendendo cosa.

Obblighi del Marketplace rispetto ai consumatori

Il Regolamento (UE) 2023/988 pone ulteriori e nuovi obblighi ai fornitori rispetto alla relazione con i
consumatori, tra i quali:

  • Meccanismi di segnalazione e gestione dei reclami da parte dei consumatori
  • Un sistema chiaro per la segnalazione di prodotti pericolosi da parte degli stessi;

La gestione di tali processi deve essere rapida.

Anche in questo caso, la direttiva 2001/95/CE non prevedeva nessun obbligo simile.

Con riguardo a questa nuova attenzione che il marketplace deve adottare con i consumatori, derivano ulteriori obblighi legati alla reazione rapida alle notifiche Safety Gate / RAPEX

Perciò il mercato online deve:

  • monitorare il sistema Safety Gate,
  • eliminare inserzioni di prodotti segnalati come pericolosi
  • collaborare con le autorità per misure correttive.

Per lo stesso motivo, il mercato online ha responsabilità sulla permanenza online delle inserzioni, dovendo garantire che:

  • se un prodotto è ritirato a causa di problemi legati alla sicurezza, ogni inserzione sia rimossa o disattivata;
  • il venditore non possa ri-pubblicare all’interno del marketplace lo stesso prodotto pericoloso.

Questo passaggio è cruciale perché prima di oggi non era regolato.

Conclusioni

La Direttiva 2001/95/CE non prevedeva obblighi specifici per i marketplace, perché semplicemente non esistevano come li conosciamo oggi.

Il Regolamento (UE) 2023/988 riconosce invece i marketplace come attori chiave nel sistema di sicurezza dei prodotti e impone obblighi diretti.

In questo senso, assistiamo ad un vero e proprio salto di ruolo: il marketplace non è più solo “facilitatore”, ma “attore responsabile” all’interno del sistema della sicurezza generale dei prodotti.

Il Regolamento UE 2023/988 rappresenta un cambio di paradigma: i marketplace non sono più semplici intermediari, ma soggetti responsabilizzati, e quindi responsabili, della sicurezza dei prodotti venduti tramite la loro piattaforma.

CEC.group è a disposizione dei gestori di marketplace, piccoli e grandi, per un percorso di adeguamento dei propri siti e delle proprie app, secondo quanto previsto dal nuovo Regolamento, in vigore in tutta la UE dalla fine del 2024.

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