Marchio CE, Conformità Europea o China Export?
Una leggenda metropolitana generalmente ha un successo insperato.
Spesso in modo quasi scherzoso si è sentito e si sente parlare di CE come China Export, tralasciando gli aspetti legali, vediamo l’origine di questo “scherzo”.
Tutte le direttive e tutte le normative Europee, dicono chiaramente che solo chi risiede all’interno della CEE o ha in questo ambito un legale rappresentante, può apporre il Marchio CE. Ne consegue che chi sta al di fuori della CEE non può apporlo!
Cosa hanno escogitato i simpatici cinesi, ma nella realtà tutti coloro che stanno al di fuori della CEE ed anche quelli che operando all’interno di questa, vogliono fare i furbi, eliminando di fatto la loro rintracciabilità?
Hanno apposto un Marchio CE simile a quello regolare, ma con lievi modifiche, di solito hanno avvicinato la C e la E, in modo da sembrare il marchio richiesto dalla Comunità Europea, però di fatto differenziandosi da esso.
Quando ad un eventuale e raro controllo, qualche autorità eccepiva che quel marchio non poteva essere apposto dal “cinese” di turno, questo diceva: non si tratta del Marchio CE, ma dell’acronimo di China Export, pensando e qualche volta riuscendo, ad eludere o evitare le giuste sanzioni.
La Comunità Europea ha chiarito in modo inequivocabile la forma e le dimensioni del Marchio CE, ed ha diffidato chiunque da appore marchi che imitassero o simulassero quello corretto.
Ricordiamo che la forma corretta del Marchio CE è quella presente nell’intestazione delle nostre pagine, dove la C e la E sono ricavate da due cerchi che si compenetrano e la dimensione minima in altezza deve essere di 5 mm.
A complicare le cose ci si mette anche la sbadattaggine e l’ignoranza, per cui anche prodotti certamente rispettosi delle norme e delle direttive sono marcati in modo scorretto e ATTENZIONE: non parliamo di prodotti di piccole aziende che non sanno ciò che fanno, ad esempio le chiavette Vodafone, per la navigazione in Internet, hanno il Marchio CE sbagliato, e Vi assicuriamo che non si tratta di un caso isolato.
Quindi tra coloro che vogliono fare i furbi, applicando il Marchio CE contraffatto e coloro che proprio furbi non sono ed applicano il Marchio Ce sbagliato su prodotti corretti, la confusione si presenta totale. Forse una soluzione draconiana, ma efficace sarebbe l’applicazione letterale della legge, cioè ammenda di 2.500 euro, e sequestro dei prodotti.
Certo un atteggiamento drastico per un errore non troppo grave, però la domanda sorge spontanea: è così difficile eseguire un logo in modo corretto? Ed è possibile pensare che delle multinazionali non riescano a controllare una cosa così banale?
In fondo il risultato di queste sviste è quello di lasciare il consumatore nel dubbio: errore di stampa o China Export?
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Naturalmente rispetto le opinioni di tutti, soprattutto quando sono espresse in modo educato, come in questo caso.
Non è mia abitudine volere affermare la mia ragione sulla mia parola, ma fondare le mie affermazioni su documenti certi.
Quindi rimando coloro che fossero interessati a dirimere questa questione, alla lettura di qualsiasi direttiva, per trovare in essa il punto in cui si afferma che un produttore extra CEE può applicare la marcatura CE sui suoi prodotti.
Quando poi trovasse questo passaggio, lo inviterei a segnalarlo su questo blog.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro che interverranno.
Cordiali saluti.
ing.Carraro
gentile sig. Carraro,
mi spiace non essere d’accordo su quanto asserisce .Il fornitore Cinese infatti può autocertificare Ce o ricorrere ad un ente certificatore Cinese o non cinese nel caso le norme applicabili sul prodotto da certificare richiedano il ricorso all’ente certificatore.
Siamo mensilmente in Cina dove l’autocertificazione al momento è quasi sconosciuta e dove il 99% delle aziende certifica i propri prodotti ricorrendo ad enti certificatori. Questo non vuol dire che tutte le certificazioni di prodotti cinesi siano corrette in quanto esistono enti certificatori (con uffici talvolta anche in europa) non all’altezza della situazione.
Il sig. Subiaco,non deve richiesere al fornitore cinese altri documenti oltre alla dichiarazione di conformità e al manuale di uso e manutenzione e nel dubbio non siano cor la nuova Direttiva macchine 2006/42 entrata in vigore il 29/12/2009 assegna responsabilità in caso di non confromità anche al venditore
C’è differenza tra Ente certificatore europeo e Ente certificatore riconosciuto dalla Comunità Europea, quindi l’affermazione dell’ing. Dalla Piccola è corretta, ma non mi sembra che alcuno abbia affermato il contrario.
Nel caso in cui servano obbligatoriamente i certificati, questi devono essere emessi solo da Enti Certificatori riconosciuti a livello europeo.
Certificati richiesti per rispetto di norme volontarie, possono essere rilasciati anche da enti non riconosciuti ed hanno valore solo per le parti, ma non legalmente.
Cordiali saluti.
Salve il produttore cinese può fornire solo dei certificati e nulla più, dato che non può fare la marcatura.
La validità dei certificati, come tutti i documenti, non è verificabile se non attraverso un indagine sulla sua provenienza, cosa che ritengo piuttosto ardua.
I certificati servono solo quando sono richiesti obbligatoriamente dalle direttive ed in quei casi devono essere rilasciati da Organismi Notificati riconosciuti a livello europeo.
La marcatura CE non è solo la dimostrazione che il prodotto rispetta le norme, ma è anche qualcosa di più, cioè una serie di procedure che l’importatore deve mettere in atto.
Queste procedure sono illustrate in questo blog e dimostrano chiaramente che c’è qualcosa di più di un marchio.
Cordiali saluti.
Non è vero che che solo gli enti certificatori europei possono certificare un prodotto.
Paolo Dallapiccola
Gentile Sig. Carraro, volevo porre questa domanda:
se il fornitore cinese mi rilascia la certificazione CE nella quale l’ente certificatore ha sede in Cina, quali documenti supplementari devo richiedere al mio fornitore per accertare che la certificazione sia valida?
Inoltre, può specificarmi il documento preciso dove è scritto che solo gli enti certificatori nell’unione europea possono emettere tali certificati?
Il dubbio deriva dal fatto che la certificazione CE (detto in modo semplificato) non è altro che un documento che attesta la conformità alle normative Europee dei vari prodotti e credo che qualsiasi ente, anche fuori dalla zona UE sia in grado di accertare questo.
Grazie per la risposta.
Luca S.
Salve, La ringrazio per aver accolto il mio invito ed ora almeno comprendo a cosa si riferiva il Suo commento.
A me piace essere costruttivo nelle cose che faccio e quindi colgo volentieri lo spirito costruttivo del Suo secondo commento e tralascio invece un’interpretazione polemica che ci porterebbe fuori dello spirito del blog e delle motivazioni che lo hanno fatto nascere e crescere.
Non posso che essere d’accordo con Lei sul contenuto dei punti della norma da Lei riportati e sul fatto che i miei commenti sono limitati rispetto al contenuto delle direttive e delle norme.
Il mio intento all’interno del blog è quello di fornire spiegazioni semplificate ed alla portata di tutti i lettori, quando invece nel fornire consulenza ci rivolgiamo a clienti che chiedono spiegazioni dettagliate o a tecnici come Lei, entriamo nei dettagli.
Il mio obiettivo è quello di fornire una risposta semplice,breve e comprensibile, se invece riportassi articoli o parti di direttive non sarei chiaro come tento di essere sempre.
Ovviamente la semplificazione porta con sé dei rischi, per esempio quello di tralasciare delle parti, magari importanti, ma che nel contesto della specifica risposta non hanno significato.
Gli interventi aggiuntivi o di completamento di altri “blogghisti” come Lei possono ampliare il quadro delle informazioni e delle conoscenze.
Questo blog non ha la presunzione di essere il “verbo” su nulla, ma di fornire gratuitamente delle opinioni e di mettere a disposizione delle conoscenze, che diversamente il pubblico non trova in alcun luogo, neppure in rete.
Quindi le nostre risposte sono limitate per scelta, e non ha importanza che ora io dica se conoscevo o meno quelli articoli per averli letti almeno una decina di volte, io ho scelto di concentrare al massimo la risposta, Lei pensa invece che sia opportuno fornire in risposta ad un commento una documentazione più vasta.
Non contesto in alcun modo il Suo punto di vista, il mio è semplicemente diverso e non desidero neppure stabilire quale è il migliore, probabilmente sono utili entrambi ed è per questo che volentieri l’abbiamo ospitata e La ospiteremo in futuro, anche se il Suo primo approccio non ci è stato particolarmente gradito, ha in ogni caso recuperato abbondantemente con il secondo commento.
Sinceramente grazie.
ing. Carraro
Gentile ingegnere.
chiedo venia e cerco di essere più preciso.
Il mio commento si rifeiva alla risposta da lei data il 22 febbraio u.s in questa rubrica al sig. Gianantonio quando scriveva
“ll marchio CE può essere apposto solo da soggetti con residenza fiscale in Europa, quindi ciò che arriva dalla Cina con il marchio CE è irregolare, il fatto che passino dipende : primo, dall’ignoranza di chi fa i controlli, secondo, dalla disonestà di chi fa i controlli, scelga Lei, l’opzione che preferisce.
Il prodotto dovrebbe essere sdoganato con la dichiarazione di conformità presentata dagli importatori, che in questo modo si assumerebbero la responsabilità di ciò che comprano ed immettono sul mercato, questo non succede mai”
L’art 5 della DM recita
lArticolo 5
Immissione sul mercato e messa in servizio
1. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato e/o mettere in servizio una macchina:
a) si accerta che soddisfi i pertinenti requisiti essenziali di sicurezza
e di tutela della salute indicati dall’allegato I;
b) si accerta che il fascicolo tecnico di cui all’allegato VII, parte
A, sia disponibile;
c) fornisce in particolare le informazioni necessarie, quali ad
esempio le istruzioni;
d) espleta le appropriate procedure di valutazione della conformità
ai sensi dell’articolo 12;
e) redige la dichiarazione CE di conformità ai sensi
dell’allegato II, parte 1, sezione A, e si accerta che accompagni
la macchina;
f) appone la marcatura «CE» ai sensi dell’articolo 16.
2. Il fabbricante o il suo mandatario, prima di immettere sul
mercato una quasi-macchina, si accerta che sia stata espletata la
procedura di cui all’articolo 13.
3. Il fabbricante o il suo mandatario, ai fini delle procedure
di cui all’articolo 12, dispone o può usufruire dei mezzi necessari
ad accertare la conformità della macchina ai requisiti essenziali
di sicurezza e di tutela della salute di cui all’allegato I.
4. Qualora le macchine siano disciplinate anche da altre
direttive relative ad aspetti diversi e che prevedono l’apposizione
della marcatura «CE», questa marcatura indica ugualmente
che le macchine sono conformi alle disposizioni di queste altre
direttive.
Tuttavia, nel caso in cui una o più di dette direttive lascino al
fabbricante o al suo mandatario la facoltà di scegliere il regime
da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura «CE»
indica la conformità soltanto alle disposizioni delle direttive
applicate dal fabbricante o dal suo mandatario. I riferimenti
delle direttive applicate devono essere indicati, nella forma in
cui sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea,
nella dichiarazione CE di conformità.
Circa poi alla definizione di fabbricante e mandatario la rimando ai sub i e j dell’art. 2 della succitata Direttiva Maccine che per sua comodità qui le copio:
i) «fabbricante»: persona fisica o giuridica che progetta e/o
realizza una macchina o una quasi-macchina oggetto della
presente direttiva, ed è responsabile della conformità della
macchina o della quasi-macchina con la presente direttiva ai
fini dell’immissione sul mercato con il proprio nome o con
il proprio marchio ovvero per uso personale. In mancanza
di un fabbricante quale definito sopra, è considerato fabbricante
la persona fisica o giuridica che immette sul mercato
o mette in servizio una macchina o una quasi-macchina
oggetto della presente direttiva;
j) «mandatario»: qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita
all’interno della Comunità che abbia ricevuto mandato
scritto dal fabbricante per eseguire a suo nome, in toto o in
parte, gli obblighi e le formalità connesse con la presente
direttiva;
Sperando di esserle stato di una qualche utilità la saluto cordialmente.
Salve, colgo dal Suo commento una qualche accenno critico nei miei confronti o di quello che ho scritto in qualche commento.
Sarei lieto se anziché limitarsi a suggerirmi ciò che devo rileggere evidentemente con maggiore attenzione, Lei esprimesse chiaramente il Suo parere, la Sua interpretazione di quanto citato ed in che cosa ho sbagliato.
A me fa piacere imparare cose nuove e rivedere i miei errori, ma per farlo ho bisogno che qualcuno me li indichi, io di solito faccio così.
Con il Suo suggerimento rischierei di leggere nuovamente male gli articoli in questione.mentre se Lei mi segnala gli errori potrei comprendere ciò che a Lei è apparso evidentemente chiaro.
La ringrazio in anticipo
Ing. Carraro
Credo che bisognerebbe far leggere Renato Carraro gli articoli 5 e 12 della direttiva macchine oltre alla definizione di fabbricante e mandatario di cui all’articolo 2.
Saluti
Paolo Dallapiccola
Salve, alla prima domanda la risposta è affermativa, alla seconda non so cosa dirLe in quanto qualsiasi risposta può essere sia giusta che sbagliata.
Infatti le autorità doganali dispongono di circolari che sono in contrasto con le direttive europee e non le normative vigenti.
Esistono doganieri che si sono aggiornati e conoscono i regolamenti vigenti, altri che non conoscono nè le leggi nè i regolamenti interni, altri che fanno semplicemente i “furbi”, quindi non Le posso fornire alcun consiglio.
Secondo la legge Lei può importare qualsiasi cosa, a meno che non sia palesemente pericolosa e se non la mette in commercio non ha neppuire l’obbligo di apporre il marchio CE ( a meno che non debba essere utilizzata in un’attività produttiva ).
Nel caso in dogana volessero applicare la legge, pur valutando non corretto il prodotto senza marchio, dovrebbero apporre sui documenti la scritta “prodotto non adatto alla commercializzazione ” e sdoganare la merce che Lei potrà commercializzare dopo avere eseguito la marcatura.
Siccome sembra che queste leggi siano conosciute a pochi intimi, non so proprio cosa consigliarLe.
Cordiali saluti.
Gentile Ing. Carraro, devo importare dagli stati uniti una cella di media tensione che non ha il marchio CE.
1) la cella di media tensione può essere spedita dal porto degli stati uniti con destinazione italia?
2) la cella di media tensione, qualora fosse spedita, cosa accadrebbe la dogana italia?Il prodotto può comunque entrare in italia senza che sia esercito?
Attendo al più presto un suo riscontro.
Salve, se il marchio CE non corrisponde a quello disegnato nella nostra intestazione, ci possono essere varie ragioni:
1 è stato stampato in modo errato
2 è stato stampato senza aver fatto le procedure di marcatura
3 è stato appositamente sbagliato per poter affermare in caso di contestazione che non è il marchio CE ma China Export
In tutto i casi il marchio errato può comportare il sequestro del prodotto ed un’ammenda che parte da 2.550 €
Lei può spiegare tutto questo al Suo fornitore e dirgli anche che normalmente la GdF sezione Tributaria interviene velocemente e pesantemente in questi casi, a fronte di semplice denuncia.
Buongiorno sono un’edicolante ed avrei una domanda,ultimamente ho notato che su alcuni prodotti che mi vengono consegnati dai distributori locali hanno il simbolo ce stretto percui non conforme, ho avvisato il distributore che mi ha detto che chiamavano il produttore e mi sapevano dire ormai e’ passato quasi un mese e nessuno mi ha detto piu’ niente,il prodotto e’ ancora in edicola ovviamente non in mostra al pubblico ma nonostante le mie dichiarazioni al distributore sta continuando ad arrivare prodotti con la dicitura ce stretta,come devo comportarmi?
Grazie e spero mi rispondiate al piu, presto.
Salve, se Lei legge attentamente anche la parte del sito che riguarda le vision e le mission della nostra azienda, scoprirà che la divulgazione di informazioni è una cosa ed è dedicata a tutti, la consulenza è un’altra cosa, ed è dedicata alle aziende e si svolge in un modo diverso dagli scambi sul blog.
Quindi siamo a Sua disposizione, se ci contatta ai recapiti riportati nel sito,
La ringraziamo in ogni caso della Sua partecipazione e dei Suoi commenti.
Salve Ing. Carraro,
ho letto nelle altre sezioni il discorso della dichiarazione di conformità ed ora ho capito che cos’è ed a cosa serve. Mi scusi se Le ho inoltrato la domanda.
A questo punto, parlando esclusivamente di moduli fotovoltaici mi saprebbe indicare la direttiva europea che dovrei richiamare nella mia dichiarazione di conformità? In sostanza, i miei pannelli quale direttiva CEE dovranno rispettare ?
La ringrazio nuovamente
Leonardo
Buongiorno Ing. Carraro,
sono Leonardo, un produttore di moduli fotovoltaici, la mia produzione è dislocata in Cina e non opero in Europa. Vorrei importare per la prima volta moduli fotovoltaici in Italia e devo dire grazie alla sua e-mail, rivolta al Sig. Giannantonio e pubblicata sul Vs. sito, che mi ha aperto gli occhi. Devo confessare la mia ignoranza in merito, o meglio, la mia sola conoscenza nella “consueta prassi” di importazione/sdoganamento perché ormai fanno così tutti quanti. Io vorrei distogliermi dal coro e regolarizzare ciò che sino ad oggi è stato un procedimento alquanto sommario e superficiale.
Le rivolgo una sola domanda: per “dichiarazione di conformità” da presentare al momento dello sdoganamento (da parte dell’importatore) si intende la sola presentazione di Certificazione CE rilasciata in ambito comunitario (magari in Italia)?
Ed infine, quali sono i documenti da consegnare alla dogana Italiana, da parte di chi spedisce dalla Cina i moduli e da parte dell’importatore Italiano che li sdogana, affinché il tutto si svolga nel modo più corretto e legale possibile? Non vorrei incappare in spiacevoli fermi cautelativi/preventivi nel porto di arrivo per mancanza di documenti.
La ringrazio anticipatamente e La saluto.
Leonardo
Non posso che ringraziarLa e congratularmi per la chiarezza espressa.
Buogniorno
Grazie per le molte domande, anche se devo dire che Lei è un pò pigro, perchè se leggesse gli articoli su questo sito, troverebbe tutte le risposte, comunque glieLe fornisco lo stesso.
Il marchio CE può essere apposto solo da soggetti con residenza fiscale in Europa, quindi ciò che arriva dalla Cina con il marchio CE è irregolare, il fatto che passino dipende : primo, dall’ignoranza di chi fa i controlli, secondo, dalla disonestà di chi fa i controlli, scelga Lei, l’opzione che preferisce.
Il prodotto dovrebbe essere sdoganato con la dichiarazione di conformità presentata dagli importatori, che in questo modo si assumerebbero la responsabilità di ciò che comprano ed immettono sul mercato, questo non succede mai.
Il marchio può essere stampato in Cina assieme ai dati dell’importatore, in questo modo il prodotto sarebbe rintracciabile in Europa, ma anche questo non succede mai.
I pannelli dovrebbero arrivare in dogana senza marchio, l’importatore dovrebbe sdoganarli con la dichiarazione di conformità e poi applicare il marchio prima di immetterli sul mercato.
I documenti provenienti dalla Cina, a meno che non siano rilasciati da organismi notificati in Europa, non valgono neppure la carta su cui sono stampati, oppure valgono la mazzetta che li fa diventare “regolari” per lo sdognamento.
Ripeto che chi deve apporre la marcatura è l’importatore, con tutti gli oneri che ne conseguono.
Spero di essere stato chiaro ed esplicito, se ha altre domande, può rivolgersi direttamente ai nostri recapiti.
Buongiorno, avrei una serie di domande sulla marcatura CE.
Se agli extra CEE viene negata la possibilità di porre marchio CE sui prodotti, come mai quando si acquistano prodotti cinesi, ad esempio pannelli fotovoltaici, non solo vengono forniti prodotti con la marcatura CE su ogni singolo pezzo ma viene rilasciata la documentazione ufficiale relativa alla certificazione CE ? Sono prodotti regolari ? Sono documenti taroccati? Dobbiamo pretendere che ci spediscano pannelli fotovoltaici non marcati CE ? A questo punto la pratica CE, dato che alla dogana italiana avremmo pannelli senza marcatura CE, chi la dovrebbe fare ? E chi dovrebbe apporre il marchio ?
I certificati CE eseguiti in Cina dal produttore hanno valore quando la merce entra nella comunità Europea?
Grazie in anticipo
Giannantonio