Marcatura CE delle batterie
Il Regolamento (UE) 2023/1542 impone l’obbligo di eseguire il processo di marcatura CE delle batterie ed apporre il marchio CE direttamente sulle stesse assieme ai dati indispensabili ed obbligatori.
Cos’è la marcatura CE delle Batterie?
La marcatura CE delle batterie è una procedura obbligatoria per tutti i prodotti disciplinati dal Regolamento (UE) 2023/1542. Tale procedura deve essere eseguita dal “soggetto Europeo responsabile della sua immissione sul mercato” ovvero dall’operatore economico (il fabbricante, il rappresentante autorizzato da un prodotture extra Europeo, l’importatore, il distributore o il fornitore di servizi di logistica o qualsiasi altra persona fisica o giuridica che è soggetto agli obblighi)
L’operatore economico conferma per mezzo della dichiarazione di conformità, che il suo prodotto è conforme ai requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute indicati nel Regolamento.
Un regolamento è un atto giuridico vincolante. Deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea.
Cosa sono le Batterie?
I prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/1542 sono definiti come segue:
«batteria»: qualsiasi dispositivo che eroga energia elettrica ottenuta mediante trasformazione diretta di energia chimica, con stoccaggio interno o esterno, costituito da uno o più elementi o moduli di batteria o da pacchi batterie non ricaricabili o ricaricabili e che comprende le batterie che sono state sottoposte alla preparazione per il riutilizzo o alla preparazione per il cambio di destinazione, al cambio di destinazione o alla rifabbricazione;
CEC.group fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE delle batterie!
Forniamo inoltre il servizio di estensione del fascicolo tecnico a tutte le batterie del Vostro catalogo
Come si compone il fascicolo tecnico per la marcatura CE delle batterie?
Ogni batteria, come ogni prodotto immesso sul mercato Europeo, deve essere completamente definita dal punto di vista della sicurezza, da un fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) che è composto da:
- una descrizione generale della batteria e del suo uso previsto;
- i disegni di progettazione e di fabbricazione nonché gli schemi di componenti, sottounità e circuiti;
- le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi;
- un campione dell’etichetta;
- analisi dei rischi eseguita sui requisiti essenziali di sicurezza con un metodo riconosciuto a livello Comunitario;
- dichiarazione di conformità UE;
- manuale d’installazione uso e manutenzione;
- un elenco delle norme armonizzate, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate, un elenco delle specifiche comuni, applicate in tutto o in parte, compresa un’indicazione delle parti che sono state applicate e un elenco di altre specifiche tecniche pertinenti utilizzate ai fini delle misurazioni o dei calcoli;
- se non sono state applicate o non sono disponibili le norme armonizzate e le specifiche comuni di cui alla lettera, una descrizione delle soluzioni adottate per soddisfare i requisiti applicabili del regolamento;
- i risultati dei calcoli di progettazione effettuati, gli esami effettuati, e le prove tecniche o documentali utilizzate;
- le relazioni di prova;
- altre informazioni variabili a seconda della tipologia di batteria.
Quali sono le categorie principali di batterie?
Le batterie descritte nel Regolamento (UE) 2023/1542 si suddividono nelle seguenti categorie principali:
-
-
-
- «batteria con stoccaggio esterno»: una batteria specificamente progettata in modo da stoccare la propria energia esclusivamente in uno o più dispositivi esterni collegati;
- «batteria portatile»: la batteria sigillata, con peso pari o inferiore a 5 kg, non progettata specificamente per uso industriale e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;
- «batteria portatile di uso generale»: una batteria portatile, ricaricabile o no, specificamente progettata per essere interoperabile e avente uno dei seguenti formati comuni: 4,5 Volt (3R12), pila a bottone, D, C, AA, AAA, AAAA, A23, 9 Volts (PP3);
- «batteria per mezzi di trasporto leggeri»: una batteria che è sigillata, ha un peso pari o inferiore a 25 kg ed è specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli muniti di ruote, che possono essere alimentati esclusivamente da un motore elettrico o da una combinazione di motore e di energia umana, ivi compresi i veicoli omologati di categoria L ai sensi del regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (43), e che non è una batteria per veicoli elettrici;
- «batteria per avviamento, illuminazione e accensione» o «batteria per autoveicoli»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per l’avviamento, l’illuminazione o l’accensione e che può essere utilizzata anche a fini ausiliari o di supporto nei veicoli, in altri mezzi di trasporto o nelle macchine;
- «batteria industriale»: una batteria specificamente progettata per usi industriali, destinata a un uso industriale dopo essere stata sottoposta alla preparazione per il cambio di destinazione o al cambio di destinazione, o qualsiasi altra batteria avente un peso superiore ai 5 kg e che non è né una batteria per veicoli elettrici, né una batteria per mezzi di trasporto leggeri, né una batteria per autoveicoli;
- «batteria per veicoli elettrici»: una batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione di veicoli ibridi o elettrici della categoria L come previsto al regolamento (UE) n. 168/2013, avente un peso superiore a 25 kg, o la batteria specificamente progettata per fornire energia elettrica per la trazione nei veicoli ibridi o elettrici delle categorie M, N o O, come previsto dal regolamento (UE) 2018/858;
- «sistema fisso di stoccaggio dell’energia a batteria»: una batteria industriale con stoccaggio interno specificamente progettata per stoccare dalla rete ed erogare energia elettrica nella rete o stoccare ed erogare energia elettrica per gli utilizzatori finali, ovunque e da chiunque essa sia utilizzata;
-
-
Chi viene considerato “fabbricante”?
L’operatore economico che immette il prodotto sul mercato con il proprio nome, oppure interviene a modificare un prodotto già marcato è considerato “fabbricante” a tutti gli effetti e ne assume tutte le responsabilità.
«fabbricante»: qualsiasi persona fisica o giuridica che fabbrica una batteria, oppure la fa progettare o fabbricare, e la commercializza apponendovi il proprio nome o marchio oppure la mette in servizio per le sue finalità;
Articolo 44 del Regolamento (UE) 2023/1542 – Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori
L’importatore o il distributore è considerato fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante ai sensi dell’articolo 38 se si applica una delle condizioni seguenti:
a) la batteria è immessa sul mercato o è messa in servizio con il nome o il marchio dell’importatore o del distributore;
b) la batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore in un modo che potrebbe comprometterne la conformità ai requisiti pertinenti del presente regolamento;
c) la funzione della batteria già immessa sul mercato o messa in servizio è modificata dall’importatore o dal distributore
Un importatore di un prodotto da un paese extra UE assume sempre gli obblighi del fabbricante
La CEC.Group è sempre a disposizione per tutti coloro che vogliono approfondire questo argomento che potranno contattarci ai recapiti presenti nel sito.
Devi eseguire la marcatura CE delle batterie?
Sei un fabbricante od un importatore e Ti serve il fascicolo tecnico?
La CEC.group Ti aiuta e mette a Tua disposizione le proprie professionalità.
Sei produttore o importatore? Hai bisogno di maggiori informazioni per la marcatura CE delle batterie?
Chiedere informazioni e ricevere risposte e/o preventivi è gratuito.
Se decidi di lavorare con noi, ti guideremo passo passo nella procedura necessaria ad immettere i tuoi prodotti nel Mercato Comunitario corredati della documentazione prevista dalla legge.
Siamo consulenti per centinaia di aziende che si affidano a noi
NOTA IMPORTANTE:
tutte le leggi indicano la necessità di verificare, monitorare ed aggiornare con periodicità il fascicolo tecnico per poter sempre gestire il rischio e la conformità del prodotto.
La CEC.group possiede le competenze richieste ed offre anche il servizio di gestione del fascicolo tecnico ai clienti che lo richiedono. Rimaniamo a disposizione per tutte le informazioni necessarie.
Legislazione che disciplina le batterie
- Regolamento (EU) 2023/1542 sul sito dell’Unione Europea
- Direttiva 2006/66/CE sul sito dell’Unione Europea
- Direttiva 2013/56/CE sul sito dell’Unione Europea
Altri approfondimenti
Ti proponiamo alcuni approfondimenti che potrebbero essere di Tuo interesse:
Aggiornamenti sulla Marcatura CE e sulla conformità dei prodotti
Contattaci
Informazioni sulla marcatura CE, sulla sicurezza generale di tutti i prodotti ed i preventivi per eseguirla sono gratuiti!
Contattaci, riceverai sempre e comunque una risposta immediata!
La nostra esperienza sarà la Vostra tranquillità!
Se hai una webcam ci potremo anche vedere con Skype o altro strumento di videoconferenza, così non saremo solo una voce o una mail.
Dal 2021 il Regolamento (UE) 2017/745, salvo alcune eccezioni, rimane l’unica legge Europea che disciplina i dispositivi medici. Esso prevede che, procedure relative alla tracciabilità, entrino in vigore negli anni successivi a scaglioni differenti legati alla classe di rischio del dispositivo medico.
Cosa prevede il Regolamento (UE) 2017/745 per la tracciabilità dei dispositivi medici?
La tracciabilità dei dispositivi medici è corredata anche dall’implementazione di un “sistema UDI” e dalla presenza di un registro europeo denominato EUDAMED, nel quale è previsto che venga registrato ogni singolo fabbricante di dispositivi medici, denominato “attore”, ed ogni singolo dispositivo medico immesso sul mercato europeo.
Il registro EUDAMED era già presente nel 2021 e già da allora avrebbe dovuto funzionare; infatti, a che scopo approvare una legge che prevede una specifica procedura ed uno strumento ben definito, come un registro di codici, se quello strumento non è pronto e funzionante?
La registrazione dei dispositivi medici
In questi anni in Italia la procedura di registrazione dei dispositivi medici è passata tramite il Ministero della Sanità che ha continua a svolgere il suo ruolo come quando era in vigore la Direttiva 93/42/CE. Il portale di registrazione italiano è stato poi aggiornato nel 2021 per far fronte al nuovo Regolamento (UE) 2017/745 visto che Eudamed non era ancora pienamente funzionante e quindi non richiesto per soddisfare i requisiti di legge.
Vale la pena di chiedersi: chi ha registrato dopo Maggio 2021 i propri dispositivi medici sul portale del Ministero della Salute, dovrà fare anche la registrazione in Eudamed? Verrà riportata automaticamente? Ci saranno deroghe? Alla fine un ritardo a livello Comunitario ha creato dei problemi di registrazione ai fabbricanti che non ne hanno colpa, creando potenzialmente un danno, soprattutto se dal 2021 ad oggi hanno registrato centinaia di prodotti.
Attenzione
C'è sempre chi fa confusione tra certificazione e dichiarazione: la prima deriva da prove eseguite su un campione test, la seconda è di pertinenza del fabbricante, è destinata al cliente e riguarda ogni singolo prodotto immesso sul mercato.
In cosa consiste il "sistema UDI"?
Ad ogni dispositivo medico dovrà essere assegnato un identificativo univoco, che prende il nome di “UDI”. Questo termine identifica:
- UDI-DI di Base
- UDI-DI
- UDI-PI
- Vettore UDI
I codici UDI sono determinanti ed indispensabili per la registrazione di un dispositivo medico presso il portale Eudamed. Essi sono già obbligatori per i dispositivi medici dal 2021, indipendentemente dalla registrazione che verrà.
Cosa cambia dal 2025 per EUDAMED?
Finalmente quest’anno, nel 2025, EUDAMED entra in funzione in modo completo, magari per scaramanzia ci aggiungiamo un “forse” ed un “speriamo”; quindi, finalmente tutti i discorsi dei vari “esperti” del grande mare web termineranno e qui “lo speriamo” ci sta tutto.
Fabbricanti di dispositivi medici e vari addetti ai lavori ci sono due possibilità per spiegare quanto accaduto:
- Il metodo “italiano” è stato esportato a livello europeo.
- Eravamo convinti che fosse il metodo “italiano”, ma non ne eravamo gli unici titolari.
La buona notizia è che dopo quattro anni qualcosa di dichiarato obbligatorio, finalmente sarà anche possibile.
Hai bisogno di informazioni su marcatura CE e certificazione dei dispositivi medici?
Noi di CEC.Group possiamo assisterti in tutto il percorso obbligatorio per immettere i tuoi prodotti legalmente nel Mercato Europeo nel rispetto del diritto comunitario, inclusi i Regolamenti (UE) 2017/745 (MDR) e (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro.
Sei un produttore, un importatore, un mandatario? Ti guidiamo attraverso la marcatura CE e la conformità dei prodotti.
Contattaci per ottenere maggiori informazioni ed eventuale consulenza, Ti risponderemo velocemente ed in ogni caso. Clicca qui!
Devi fare la registrazione di dispositivi medici?
Inserisci il tuo recapito e sarai contattato.
Leggi altre informazioni, ascolta i podcast, guarda i video
- Marcatura CE dispositivi medici, cosa serve e come fare
- Marcare CE i dispositivi medici invasivi
- Dispositivi ad uso NON medico: cosa c'è da fare?
- Dichiarazione di conformità: documento latitante
Inoltre:
Dispositivi medici - Domande e risposte
Fabbricante, produttore, mandatario, importatore – Che ruoli hanno questi soggetti in relazione alla marcatura CE?
Referenze
Possiamo farTi superare le difficoltà di un argomento complesso, con efficacia ed efficienza.
Prima di Te hanno lavorato con noi:
-
-
- centinaia di aziende, proprio come la Tua
- multinazionali che operano in vari settori produttivi, dal petrolifero all’oleodinamico
- Guardia di Finanza
- Polizia Tributaria
- Carabinieri
- Polizia di Stato
- Dogane e spedizionieri
-
Consulta le nostre referenze per vedere con chi abbiamo lavorato.
Telefonaci
Uff: +39 049 8875489
Cel: + 39 335 7815770
Invia una mail
carraro@marchioce.net
Skype
carraro@marchioce.net
I nostri orari
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30