La dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è il documento redatto e sottoscritto dal Fabbricante, se non è residente nell’Unione Europea dovrà avvelersi di un mandatario o dall’Importatore. In essa si dichiara che il prodotto rispetta le specifiche leggi che lo disciplinano.
Cosa è la dichiarazione di conformità?
(Qualcuno la chiama DICO, il che genera inutile confusione)
Contrariamente a quanto molti pensano e divulgano, anche quando si ricorre ad un Organismo Notificato, la marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte, sono una responsabilità esclusiva del Fabbricante o dell’Importatore.
Un laboratorio od un Organismo Notificato, può certificare che il campione di un prodotto rispetta le norme che lo disciplinano, ma non può rilasciare la dichiarazione di conformità e fare la marcatura CE, perchè quest’ultima comprende anche il controllo di produzione, che può essere svolto solo dal fabbricante.
Confondere tra le prove sul prodotto e la conformità di tutta la produzione è un errore comune e spesso divulgato e sfruttato da chi ne trae vantaggio. La responsabilità non si può MAI delegare.
Come si fa la dichiarazione di conformità?
Tutte le leggi lo spiegano ed è molto semplice, essa deve contenere:
- dati del fabbricante e del legale rappresentante
- dati e descrizione generale del prodotto
- direttive, Regolamenti e norme a cui il prodotto è conforme
- informazioni relative alla produzione es: n° matricola, lotto, partita, etc.
- identificativo dell’Organismo Notificato (qualora esso sia obbligatorio)
- luogo, data e firma autografa di chi la sottoscrive
ma… attenzione, la Dichiarazione di Conformità deve esserci sempre, è indispensabile, ma non sufficiente, quindi non va confusa con la Marcatura CE, di cui è solo una parte.
Esiste anche un altro tipo di Dichiarazione di Conformità, quella di installazione, che devono rilasciare tutte le imprese che eseguono impianti, installazioni o montaggi di sistemi, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o l’impianto idraulico. Questa però non va confusa con quella della marcatura CE.
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La dichiarazione di conformità - Domande e risposte
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Salve, ripeto per cercare di fare ulteriore chiarezza.
Se importo un prodotto da fuori CEE, sono obbligato a fare la marcatura.
Per fare la marcatura devo fare:
– l’analisi dei rischi
– il manuale
– la dichiarazione di conformità
– l’etichetta con le informazioni su di me importatore, sul prodotto e mettere il marchio sull’etichetta o direttamente sul prodotto
– fare il fascicolo tecnico nel quale metterò i certificati di test, fatti da un Organismo Notificato (se richiesto) o da altro laboratorio (se facoltativo)
Nel caso i test me li fornisca il produttore e siano coerenti con quanto chiede la norma, non è necessario che io rifaccia i test.
Ripeto ancora una volta il test fornisce la conformità del campione e non è la marcatura.
La marcatura deve garantire attraverso vari sistemi, la sicurezza di ogni singolo articolo, e per fare questo può anche utilizzare i risultati dei test, ma non solo questi.
Ad esempio come faccio a garantire che il prodotto n° enne è stato costruito come il campione che ha superato il test? Come faccio ad essere certo che quel prodotto è sicuro e non pericoloso? A queste domande il test non fornisce risposta, la marcatura lo DEVE fare.
Saluti
Grazie 🙂
Siamo d’accordo: la MARCATURA (= porre sull’apparato il marchio CE e altre informazioni quali l’ID del lab. accreditato) è una cosa, i certificati che attestano il superamento delle prove di conformità (test report) sono un’altra.
Tramite i test report si può marcare l’apparato (marchio CE) ,in quesot senso la marcatura è cioè una CONSEGUENZA del superamento delle prove.
Quindi in sostanza è corretto dire che: se io importassi in Europa un prodotto extra-UE a cui è stato apposto il marchio CE dal produttore extra-UE (o suo laboratorio accreditato di fiducia) non posso commercializzarlo direttamente senza fare nulla, perché sono IO che devo fare (ri-fare) la marcatura? Dovrò cioè portarlo in un laboratorio accreditato in territorio UE, che cancellerà il vecchio marchio e apporrà il suo?
Sto forse prendendo un abbaglio?
Salve innanzitutto “l’intromissione” come la definisce Lei, oltre che bene accetta è esattamente lo scopo del blog, io non vorrei essere quello che sa tutto e da sempre le risposte, quindi ben vengano le osservazioni, le correzioni, le critiche e le “intromissioni”, sono la vita del blog.
Forse mi sono spiegato male, i certificati messi a disposizione dai produttori vanno bene e se sono stati fatti da Organismi Notificati, hanno assoluta validità in Europa, quindi io non intendevo dire che questi vanno rifatti, anzi vanno utilizzati da chi deve fare la marcatura in Europa, cioè l’importatore.
Lei come molti altri tende a confondere la conformità tecnica alla norma, che è dimostrata dai tests di laboratorio, con la marcatura.
SONO DUE COSE DIVERSE.
I tests servono per fare la marcatura, sono dentro la marcatura, ma NON SONO LA MARCATURA.
Es. io costruisco un prodotto nel rispetto delle direttive e delle norme e preparo tutti i documenti per apporre la marcatura, poi per essere tranquillo ( a meno che la norma non lo renda obbligatorio e quindi non è una mia scelta ) faccio fare dei test in laboratorio, per essere certo che il mio prodotto rispetti effettivamente le indicazioni della norma, quindi metto i tests di prova assieme a tutti gli altri documenti che ho preparato per fare la marcatura.
Spero a questo punto di aver chiarito meglio la questione, in caso contrario sono a disposizione per ulteriori approfondimenti o esempi.
Cordiali saluti a tutti, soprattutto a coloro che si vorranno “intromettere”.
p.s. un extra CEE non può mai apporre la marcatura CE sul prodotto.
Salve Ingegnere,
mi scusi se mi intrometto in questa ultima discussione.
Da quello che dice, un produttore extra-UE (o il suo laboratorio di fiducia) non può apporre il marchio CE su un prodotto destinato al mercato europeo, benché esso abbia prodotto tutta documentazione necessaria ed effettuato i test di conformità previsti. Ma il marchio non sarebbe che la diretta conseguenza delle prove superate?
Dunque Lei intenderebbe dire che qualsiasi prodotto proveniente da paesi extra-UE debbano essere inviati ad un laboratorio accreditato con sede nella comunità europea per la sola marcatura? (magari usufruendo dei test report già effettuati dal produttore e che si suppone conformi).
Se il laboratorio presso cui sono stati fatti i test di conformità e redatta la relativa documentazione è accreditato, per quale motivo non si può considerare attendibile anche se fuori dalla comunità?
Cordiali Saluti
Andrea Morichetti
Salve, il Suo commento mi consente di ribadire un concetto fondamentale per comprende bene il CE.
La certificazione garantisce un campione di prodotto testato in laboratorio.
La marcatura garantisce tutti i prodotti immessi in commercio.
I cinesi possono fare prodotti sicurissimi e rispettosi delle direttive e delle norme, per dimostrare ciò fanno anche test di laboratorio spesso validi a volte inutili, ma in nessun caso possono apporre la marcatura, che deve essere sempre in capo ad un soggetto ( fisico o giuridico ) residente all’interno della CEE.
Pertanto non serve valutare i certificati per stabilire che la marcatura la deve sempre fare l’importatore, anche servendosi di quei certificati, che non sostituiscono la marcatura, ma al massimo ne fanno parte.
Cordiali saluti e grazie a Lei.
buonasera,
ho ancora molto dubbi sulla marcatura CE e vorrei porle un quesito:
la marcatura CE su prodotti cinesi deve essere fatta dall’importatore.
Che valenza hanno allora le così dette “CE certification of conformity”rilasciate da organismi quali ad esempio
http://www.microtest.cc
certificazione numero (MTI100203001CE)
http://www.bst-lab.com
qui di seguito indico il link al sito in lingua iglese
http://202.105.139.174:808/en/default.asp
In presenza di tali certificazioni, l’importatore è comunque responsabile?
grazie in anticipo
Dimenticavo di farVi fare una risata.
In Comune a Gorizia, ho chiesto se alcuni pali di illuminazione avevano la marcatura CE, ai sensi del ben noto Regolamento Europeo, la risposta è stata si, certamente, e dove sono?
All’interno del palo!
Cosa devo pensare di questi Architetti, pagati profumatamente?
Siamo proprio alla frutta!
Ing. Carraro, non ci sono problemi, ma mi si permetta di affermare, finalmente i nodi vengono al pettine, proprio oggi, ho avuto un colloquio con alcuni Carabinieri che mi hanno fatto i complimenti, credevano che scherzassi quando affermavo nelle Denuncie, queste continue violazioni Penali, si proprio Penali è di questo che si parla.
Alla fine loro si sono documentati (gli ho portato circa 900-1000 pagine tra relazioni e denuncie) ed hanno visto che avevo ragione da vendere.
Saluti.
Ettore
Chiedo scusa al dott. Ettore se non ho replicato al Suo commento, ma concordo con le Sue valutazioni e non avevo altro da aggiungere se non il fatto che il regolamento 768/2008/CE non solo non è conosciuto ed applicato, ma è anche contraddetto in documenti ufficiali degli organi di controllo.
Naturalmente abbiamo fatto presente la cosa e la risposta è stata: ……………………………………………………………………………………………
Non credo serva aggiungere altro.
Salve La ringrazio per l’apprezzamento, siccome parliamo di cose specifiche e di questioni tecniche, preferirei che ci contattaste al nostro indirizzo.
La struttura della dichiarazione di conformità, piuttosto che la data da indicare nei documenti, non sono proprio argomenti di dibattito.
Vi fornirò volentieri queste informazioni nel caso ci contattiate direttamente, siamo sempre a disposizione di colleghi tecnici.
Comunque la macchina immessa in commercio ora, deve rispettare la nuova direttiva.
Cordiali saluti.
Buonasera e complimenti per il forum.
Il nostro studio di progettazione ha curato il fascicolo tecnico e quindi dichiarazione e marcatura CE per la costruzione di una macchina di un cliente nel 2009 conforme quindi al 98/37/CE.
Nel 2010 il nostro cliente ha costruito altre macchine identiche e deve venderle.
Vorrei sapere:
1) E’ necessario un nuovo fascicolo tecnico in conformità alla 2006/42/CE, o basta allegare una copia della dichiarazione CE, in quanto non ci sono state modifiche sostanziali?
2) In caso quale dichiarazione CE (al 98/37/CE oppure al 2006/42/CE) e quale data bisogna segnare come anno di costruzione e di redazione della certificazione (2009 o 2010)?
Ringrazio anticipatamente
Ing. Carraro, dopo la mia denuncia presso la Procura della Repubblica di Gorizia, Corte dei Conti del FVG, Comunità Europea, qui in Friuli sono cominciati i casini, tutti a chiedermi cosa stavo facendo e perchè!
Ma come ha detto lei, anche nella ns. comunicazione, se c’è una Legge deve essere osservata, qui, ma penso in tutta Italia non si fanno i controlli sulla marcatura CE ai sensi del 768/2008 CE, è questo la dice lunga sulle reali estensioni del problema e se sia addivenisse ad una ben più estesa indagine, ne vedremo delle belle, parecchie teste salteranno.
Cordialmente
Ettore
Salve, comprendo il Suo stupore, ma dipende dalla generale scarsa conoscenza della marcatura CE, di cosa essa significhi e quali obblighi imponga.
Pensi che solo nella giornata di oggi mi ha interpellato sia la GdF che la Polizia, per avere informazioni in merito.
Se la richiesta non Le è mai stata fatta prima, significa che chi ha trattato il problema non conosceva e non faceva rispettare le leggi, non a caso il leasing che è sempre attento agli aspetti legali Le chiede questo documento che comunque potrebbe essere superfluo, necessario o insufficiente.
La questione è semplice, chiunque ponga sul mercato un’apparecchiatura, magari composta di varie apparecchiature marcate CE, deve marcare CE l’insieme composto, a meno che ognuna delle apparecchiature non consenta chiaramente e formalmente l’accoppiamento con le altre e questo accoppiamento si possa eseguire con cavi preconfezionati.
Cerco di spiegarmi meglio: se acquisto un monitor, un computer, una tastiera ed una stampante e li collego con dei cavi già predisposti, non sono soggetto a marcatura o dichiarazione alcuna, ma se le stesse apparecchiature le collego con un cablaggio di rete allora devo rilasciare una dichiarazione di conformità,
Nel caso la combinazione che eseguo sia frutto di una mia progettazione e non sia stata prevista da chi mi ha fornito i vari componenti, oltre alla dichiarazione devo fare la marcatura CE.
Il motivo di questi obblighi è semplice: deve essere garantita la sicurezza e lo si può fare in due modi: 1 non modificando nulla, 2 garantendo la sicurezza delle modifiche.
Ora è evidente che se Lei ha fornito solo macchinari e cablaggi preconfezionati, non deve rilasciare nulla, se ha eseguito o fatto eseguire dei cablaggi, deve redigere una dichiarazione di conformità, se ha composto un sistema di Sua progettazione, deve fare anche la marcatura CE.
Lei certamente è in grado di stabilire in quale ipotesi si trova e quindi decidere, comunque la questione è forse più difficile da spiegare che da fare.
Cordiali saluti.
Gent. Mi trovo ad affrontare una problematica mai riscontrata in 30 anni di attività.La mia azienda si occupa di apparecchiature medicali che per lo più vengono acquisite tramite leasing e finanziarie vari. Ultimamente abbiamo fatto la consegna di un sistema di endoscopia formato da varie componenti quali processore di immagine, fonte luminosa e endoscopi ,questi forniti da una azienda. A questa apparecchiature possono essere collegate stampanti videoregistratori e quant’altro per la registrazione delle immagini o filmati fornite da altre aziende secondo i gusti del cliente.
Ebbene alla società finanziaria abbiamo presentato come da loro richiesta le dichiarazioni di conformità delle varie aziende.Pare non basti perchè occorre la dichiarazione di conformità dell’intera apparecchiatura così come composta. Mi chiedo chi può produrre tale dichiarazione se le componenti provengono da aziende diverse?
Grazie
Il commento a cui il presente fa riferimento è stato rimosso su richiesta di chi lo aveva inviato.
Salve, La ringrazio per aver posto questa domanda, ma la risposta specifica gliela fornirò sulla Sua mail per motivi di riservatezza che poi comprenderà:
In senso generale la nuova direttiva macchine ha modificato, agevolandolo il trattamento delle macchine incluse nell’allegato IV.
Per maggiori dettagli consiglio un’analisi approfondita della nuova direttiva.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
La ringrazio e Le chiedo cortesemente di passare alla mail diretta, evitando di portare nel blog una situazione particolare.
Proseguirò volentieri in privato questa discussione.
Cordiali saluti.
Concordo, adesso Le invio per email, la giustiicazione della Società “produttrice dei pali”.
Ettore
Assolutamente d’accordo, solo un mentecatto attaccherebbe un’etichetta di carta autoadesiva su un palo della pubblica illuminazione, però anche quelli che glielo lasciano fare sono dei tipi mica male.
Che dire infine di quelli che non ne attaccano di nessun tipo?
Cordiali saluti
Posso essere d’accordo, che dovrebbe essere rivettata, ma non una semplice etichetta autoadesiva, non trova?
Salve, ovviamente per fornire una risposta corretta occorre sempre avere il quadro generale.
Sapendo che la marcatura a cui si riferiva Lei era su un palo di illuminazione, non avrei mai pensato ad una etichetta di carta.
Vorrei però precisare ancora una volta che indelebile ed etichetta non sono due termini incompatibili, perchè sulle macchine utensili sono sempre attaccate delle etichette di metallo con le scritte indelebilli.
Quindi non è il caso di confondere i due termini, ci possono essere marcature sul prodotto che si cancellano ed etichette con marchio indelebile, ad esempio punzonato.
Quindi concordo con Lei e credo che nel Suo caso sia corretta la sua interpretazione, ma non è l’unica possibile, se sul palo ci fosse rivettata una etichetta di alluminio con il marchio ed i dati incisi, andrebbe bene comunque.
Ovviamente se poi i dati sono errati o addirittura falsi, la nostra discussione perde di significato, in quanto subentra un problema ben più grave.
Cordiali saluti.