Marchio CE, ulteriori chiarimenti!
Sulla marcatura CE c’è sempre quancosa di nuovo da sapere.
Ribadiamo ancora una volta il punto fondamentale da cui partono tutte le direttive e tutte le normative che vengono emesse in merito al Marchio CE, questo punto è LA SICUREZZA.
Il legislatore quando approva e pubblica direttive e norme, parte dalla necessità di garantire all’utente finale la massima sicurezza possibile, compatibilmente con i progressi della tecnica e le possibilità produttive, per questa ragione molte norme e direttive vengono aggiornate in continuazione.
Quindi facendo intervenire il buon senso, ognuno è in grado di comprendere che sono i requisiti di sicurezza a determinare la complessità delle procedure da attivare per applicare il Marchio CE su un prodotto e non il suo costo commerciale o la sua diffusione.
Tanto più un prodotto può creare danni all’utente, come nel caso delle macchine, tanto più accurata deve essere l’analisi dei rischi e tanto più complessi gli interventi per eliminare o ridurre i pericoli.
Per tali ragioni e non per speculazioni commerciali, l’assistenza o l’attività eseguita internamente per applicare il Marchio CE, possono avere un costo estremamente variabile e passare da poche centinaia di euro a svariate migliaia.
Si dice in modo puramente teorico e retorico, che la sicurezza non ha prezzo, ma i fatti quotidiani dimostrano che molto spesso non ha valore e proprio per garantire un minimo di sicurezza il Marchio CE può essere apposto solo dopo aver seguito un percorso ben definito, che non è la compilazione burocratica di moduli, ma la valutazione attenta di caratteristiche e circostanze.
Affrontate quindi l’applicazione del Marchio CE con l’obiettivo di ottenere dei prodotti sicuri prima ancora che funzionali, perchè è sempre meglio che vada fuori uso un prodotto piuttosto che chi lo usa.
Un prodotto sicuro è garanzia di tranquillità per chi lo utilizza, ma anche per chi lo produce e lo mette in commercio, altrimenti diventa una bomba ad orologeria, è solo questione di tempo.
La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per capire cosa è necessario fare.
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Piace anche a me il confronto e il contraddittorio (anche se nel 68 non ero nemmeno in progetto…mia madre aveva 3 anni!!!).
Ritornando al discorso secondo me la differenza tra le direttive non dipende dalla differenza nell’utilizzatore finale bensì nella diversa struttura delle direttive stesse.
La direttiva prodotti da costruzione prevede l’idoneità all’impiego che un prodotto da costruzione deve possedere rispetto alle caratteristiche dell’opera nella quale deve essere incorporato. Tale idoneità è soddisfatta solo mediante norme armonizzate o benestare tecnici (ETA) che seguono linee guida specifiche (ETAG).
Per fare un esempio…se devo costruire una casa con dei requisiti di trasmittanza termica specifici, anche i serramenti devono rispondere a tali requisiti, quindi devono avere non solo livelli di sicurezza ma anche livelli prestazionali (es. isolamento termico) ben definiti in funzione dell’opera in cui sono inseriti. E i livelli prestazionali li garantisco solo se per il prodotto seguo le stessa linea prevista per le opere in cui lo inserisco.
Al contrario se costruisco una macchina la direttiva non impone livelli prestazionali ma solo il rispetto dei requisiti di sicurezza.
es. sto lavorando adesso su una macchina per l’industra alimentare costruita in categorie diverse a seconda della produzione oraria richiesta ma la direttiva macchine in questo caso non richiede che quella macchina per essere utilizzata in una macelleria deve avere una produzione oraria specifica ma solo che abbia delle misure idonee a eliminare o ridurre i rischi indipendentemente dai livelli prestazionali. E questo lo posso fare applicando le norme (volontariamente) o con qualsiasi altro metodo che garantisca lo stesso standard di sicurezza.
Saluti
Simone
La ringrazio per la precisazione, molto pertinente e completa, naturalmente spero che interverrà anche in futuro su altre questioni, perchè un confronto ed un approfondimento anche di altri punti di vista, migliora la conoscenza di tutti, e poi mi evita di fare sempre la figura di quello che spiega agli altri, a me piace di più il confronto e perchè no anche il contraddittorio. (Si vede che sono passato attraverso il 68 ?).
Per aggiungere qualcosa all’argomento cerco di chiarire, perchè le due direttive si comportano in modo diverso.
La direttiva macchine tratta di prodotti che in larga parte sono disciplinati da un rapporto fornitore cliente e coinvolgono un numero minimo di persone, in genere sempre identificabili e limitato (es: chi può utilizzare la macchina )
La direttiva sulle costruzioni regola prodotti destinati quasi sempre ad un uso collettivo, passivo, e da parte di soggetti non preventivamente definibili e limitabili, per tale ragione è molto più vincolante della prima e prevede il rispetto obbligatorio delle norme armonizzate.
Spero di essere stato chiaro ed attendo eventuali integrazioni e/o correzioni.
Vorrei fare una precisazione in merito alla seconda parte del commento del sig. Fabrizio, senza nulla togliere ovviamente alle risposte dell’ing. Carraro.
Penso che il signor Fabrizio non abbia chiara la distinzione tra norma e direttiva. Di fatto l’obbligatorietà della marcatura CE nasce dalla presenza delle direttive europee, mentre la volontarietà è legata esclusivamente all’utilizzo delle norme armonizzate.
Serramenti e vetrocamera (a cui fa rif. il sig. Fabrizio) rientrano nel campo di applicazione della direttiva prodotti da costruzione, che prevede l’applicazione obbligatoria delle norme (se presenti) in quanto rendono idoneo il prodotto all’opera in cui vengono inseriti, mentre per la direttiva macchine l’utilizzo delle norme armonizzate è su base volontaria e da presunzione di conformità ai RES (requisiti essenziali di sicurezza) della direttiva.
Quindi per i serramenti così come per le macchine l’obbligatorietà della marcatura CE esiste, la differenza sta nel fatto che seguono 2 direttive differenti, per cui la prima(dir. prodotti da costruzione) rende obbligatorio l’uso delle norme, per l’altra (dir. macchine) l’utilizzo delle norme invece è su base volontaria(strada cmq consigliata)….
La risposta è affermativa e ci si arriva applicando il buon senso, cioè Lei si metterebbe sotto un paranco, anche se può sollevare meno di 200 Kg, diciamo 180, senza avere garanzie di sicurezza?
Risposta ovvia, quindi è necessario che il costruttore assicuri in merito alla corretta progettazione e costruzione del prodotto ed inoltre in funzione del tipo di uso stabilisca il margine di sicurezza adeguato.
Spero che l’esempio non sia stato banale, ma sia servito per fornire il criterio a cui si ispirano le direttive sulla marcatura CE, che sono tutt’altro che burocratiche.
Egr. Ingegnere, potrebbe chiarirmi un dubbio?
Dovrei far costruire da un fabbro artigiano un telaio metallico di sostegno per un paranco azionato manualmente e con portata inferiore a 200 kg.
La macchina in questione dovrebbe essere marcata CE?
Grazie in anticipo per la risposta.
Cordiali saluti
La ringrazio, perchè mi da la possibilità di chiarire un punto molto importante.
Premetto che quanto sto per dire non riguarda la Sua azienda, il Suo consulente o chi La certificherà, purtroppo è una situazione diffusa per non dire assoluta.
Le ISO 9001 2008 prevedono che l’azienda deve rispettare le norme cogenti e tra queste quelle relative alla marcatura CE, sono tra le più importanti.
Come si spiega allora che ci siano persone come Lei che si stanno certificando e che pongono queste domande? La risposta è semplice, si continuano ad impostare e certificare aziende nelle quali il sistema ISO viene visto come un soprabito e non come il vestito principale che serve a gestire l’azienda.
L’argomento richiederebbe un’approfondimento che prenderebbe capitoli interi e non lo spazio di un commento, magari ne parleremo un pò per volta.
Pe rispondere alle Sue domande, Le dico che Lei è obbligato alla marcatura CE se immette i prodotti con il Suo marchio, se invece è una commercializzazione pura, deve solo verificare che la marcatura ci sia.
Nel caso avesse bisogno di ulteriori informazioni ci può contattare direttamente. Cordiali saluti.
Buongiorno Sign Renato.
Sono un azienda (che si sta certificando secondo la UNI EN ISO9001:2008)
che commercializza macchine per la potabilizzazione o il trattamento delle acque potabili e per alcuni prodotti fa assemblaggi di componenti già esistenti sul mercato marcati CE. E’ sufficente la dichiarazione di conformità secondo la EMC e quella per la bassa tensione (basata chiaramente su prove) o va fatta anche quella relativa alla direttiva macchine?
Inoltre mi pare di capire che a parte questa Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte e a presupposti di sicurezza la Marcatura CE invece nasca o da una esigenza volontaria oppure da obblighi definiti da norme tecniche di riferimento definite in ambito nazionale (vedi ad esempio la commercializzazione di vetrocamera, serramenti ecc la cui marchiatura è un obbligo per legge).
Dal punto di vista degli obblighi del costruttore, non esiste differenza tra macchine e quasi macchine, se non che una ha bisogno della dichiarazione di conformità e l’altra della dichiarazione di incorporazione, quindi il fascicolo tecnico ( che non è il manuale ) deve essere preparato anche per le quasi macchine.
Saluti
buongiorno.
Gentilmente vorrei sapere se per marcare CE le quasi macchine (tavole rotanti) è necessario redigere il fascicolo tecnico.
Grazie.
Cordiali saluti,
Luca
Sig. Luciano, non si deve scusare, il sito è pensato per fornire informazioni e raccogliere commenti, quindi sono le persone come Lei che lo fanno vivere e per questo La ringrazio.
Per quanto riguarda le richieste da Lei rivolteci, per fare la marcatura CE si deve seguire una precisa procedura che è indicata nel nostro sito in varie parti, ad esempio nella prima puntura di vespe.
Non deve rivolgersi obbligatoriamente ad alcun ente e caso mai si può fare aiutare da qualche società di consulenza, non necessariamente la nostra.
Per quanto riguarda i costi, Le chiedo cortesemente di utilizzare la nostra mail carraro@xvoi.net e noi provvederemo a risponderLe privatamente.
Questo sito non viene utilizzato per attività di vendita, ma solo di promozione, di divulgazione e di confronto.
Cordiali saluti
Sono sempre io Sig. Renato,
intanto grazie per la risposta. Ma le volevo chiederle, visto che riscuote un buon gradimento, se decidessi di costruirle, che documentazione devo presentare per ottenere la CE, e sopratutto a quale ente devo rivolgermi per ottenerlo?
Mi perdoni anche questa domanda, ma indicativamente quanto potrebbe venire a costare?
Tenga presente che sono residente nell’Astigiano.
Grazie mille di tutto
Luciano
Salve. se l’utilizzo è solo Suo e nessuno è coinvolto, non serve la marcatura CE, se però la fa usare ad altri o la utilizza Lei in cantieri in cui ci sono altre persone, allora la gru deve essere marcata.
Cordiali saluti e grazie per gli apprezzamenti.
Salve Sig Renato
Mi sono costruito una mini mini gru elettrica, il motor eche solleva è marchiato ce, mentrre il resto essendo stato costruito da me è chiaro che non ha nessuna marchiatura.
é sufficente che lo sia il motore o devo fare fare la marchiatura ce anche al resto?
Grazie per le eloquenti risposte.
Luciano
Salve, se per “certificato” intende con sistema di gestione per la qualità secondo le ISO 9001, la risposta è:- si lo può fare anche se non è certificato -, se invece allude ad una “certificazione” per il CE, questa non esiste, anche se molti lo pensano.
Il marchio CE nel caso indicato, rientra certamente nell’ambito dell’autocertificazione e quindi il costruttore deve procedere secondo quanto previsto dalle direttive e dalle norme che regolano il prodotto, che dalla Sua descrizione non sono in grado di inquadrare in alcuna categoria.
un costruttore assembla un prodotto (cassa da trasporto merci) per cui è richiesto il marchio CE. Può il produttore non certificato apporre tale marchio? se si , dove lo deve recuperare?
grazie?
Salve, la risposta è affermativa la bicicletta deve essere marcata CE in base a più di una direttiva e tra queste c’è la direttiva macchine
Buongiorno,
una bicicletta elettrica a pedalata assistita art.50 codice della strada è considerata una macchina dalla direttiva ed è soggetta a marcatura CE?
Cordiali saluti.
Salve, il Vostro prodotto ha l’obbligo di marcatura CE e tra le altre documentazioni dovete predisporre anche la dichiarazione di conformità, se ci sono altri dubbi siamo a disposizione. Cordiali saluti
Buongiorno,
la nostra azienda produce un purificatore a carboni attivi ad uso domestico per il trattamento di acque potabili.
Tale prodotto è soggetto all’obbligo della marcatura CE?
In caso negativo possiamo rilasciare una di dichiarazione di conformità?
In che forma?
Grazie e cordiali saluti