Marchio CE, ulteriori chiarimenti!
Sulla marcatura CE c’è sempre quancosa di nuovo da sapere.
Ribadiamo ancora una volta il punto fondamentale da cui partono tutte le direttive e tutte le normative che vengono emesse in merito al Marchio CE, questo punto è LA SICUREZZA.
Il legislatore quando approva e pubblica direttive e norme, parte dalla necessità di garantire all’utente finale la massima sicurezza possibile, compatibilmente con i progressi della tecnica e le possibilità produttive, per questa ragione molte norme e direttive vengono aggiornate in continuazione.
Quindi facendo intervenire il buon senso, ognuno è in grado di comprendere che sono i requisiti di sicurezza a determinare la complessità delle procedure da attivare per applicare il Marchio CE su un prodotto e non il suo costo commerciale o la sua diffusione.
Tanto più un prodotto può creare danni all’utente, come nel caso delle macchine, tanto più accurata deve essere l’analisi dei rischi e tanto più complessi gli interventi per eliminare o ridurre i pericoli.
Per tali ragioni e non per speculazioni commerciali, l’assistenza o l’attività eseguita internamente per applicare il Marchio CE, possono avere un costo estremamente variabile e passare da poche centinaia di euro a svariate migliaia.
Si dice in modo puramente teorico e retorico, che la sicurezza non ha prezzo, ma i fatti quotidiani dimostrano che molto spesso non ha valore e proprio per garantire un minimo di sicurezza il Marchio CE può essere apposto solo dopo aver seguito un percorso ben definito, che non è la compilazione burocratica di moduli, ma la valutazione attenta di caratteristiche e circostanze.
Affrontate quindi l’applicazione del Marchio CE con l’obiettivo di ottenere dei prodotti sicuri prima ancora che funzionali, perchè è sempre meglio che vada fuori uso un prodotto piuttosto che chi lo usa.
Un prodotto sicuro è garanzia di tranquillità per chi lo utilizza, ma anche per chi lo produce e lo mette in commercio, altrimenti diventa una bomba ad orologeria, è solo questione di tempo.
La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per capire cosa è necessario fare.
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Salve, forse in qualche articolo presente sul blog è contenuto questo concetto, ma convengo con Lei che non sempre è chiaro nel testo delle norme e direttive, queste infatti indicano le linee di comportamento, ma non tutte le varianti o le negazioni.
Ad esempio le direttive non dicono sempre chiaramente che il soggetto obbligato deve risiedere nella Comunità Europea, ma si è mai sentito che si faccia in Europa una legge che è obbligatoria per un cinese? E se il cinese può scegliere di rispettare la legge europea, significa che può anche scegliere il contrario, quindi che legge è? E quali strumenti ha una legge europea per imporre il suo rispetto in Cina?
Anche queste cose non sono specificate nelle direttive, ma sono soggette a comune conoscenza e razionalità, così come è scontato per le norme, che chi costruisce un prodotto, ne definisca chiaramente l’uso ed il campo di applicazione.
Alla base ci sta la Direttiva 2001/95/CE, che Le consiglio di leggere attentamente, perchè contiene i principi base di tutte le direttive.
Cordiali saluti.
Egr. Ing. Carraro,
la ringrazio per la risposta semplice e puntuale. Ora mi è chiara la ratio dietro la norma. La scelta del tipo di conformità è quindi correlata, in caso di incertezza, alle modalità di utilizzo che il produttore dichiara essere ammissibili per il dispositivo commercializzato. E’ un tipo di informazione che non si desume in maniera chiara (almeno per un non addetto ai lavori) dalla lettura delle normative pubblicate. La ringrazio ancora, cordiali saluti. Stefano De Porcellinis.
La soluzione è semplice e risolve anche i problemi di “scrupolo”, dichiari che “non si autorizza l’utilizzo con energia proveniente da alimentatori a bassa tensione”, così esclude questo campo di utilizzo e questa direttiva,
Dovrà valutare se economicamente è più conveniente considerare anche la bassa tensione, nell’analisi dei rischi o perdere la fetta di mercato che utilizzerebbe il prodotto tramite un alimentatore.
Il produttore deve indicare qual’è l’uso possibile per il suo prodotto e se ha rispettato solo la compatibilità elettromagnetica, indicherà “solo con batterie”, se ha rispettato anche la bassa tensione, indicherà “con tutti i tipi di alimentazioni compatibili”.
Come vede a volerle trovare le soluzioni si trovano, se invece si cercano spiegazioni razionali per evitare le leggi, tanto vale non rispettarle proprio, è ancora più economico.
Quello che deve essere chiaro è che ognuno di noi deve essere cosciente delle responsabilità che si prende e farlo in modo coerente.
Salve,
probabilmente ho esposto male il quesito, mi scuso, non mi riferivo alla marcatura separata di due compoenti di uno stesso dispositivo. La domanda era la seguente: Se produco un dispositivo che richiede una tensione di alimentazione (generica) di 9/12V e lo commercializzo così com’è, questo non ricade sotto la direttiva bassa tensione. Il dispositivo sarebbe in grado di purchè collegato a una qualsiasi fonte di alimentazione in grado di erogare le tensioni e correnti indicate sul manuale d’uso (ad es. batterie, trasformatori di rete, pile a combustibile, ecc. ecc. ). Se poi, in un’altra sede e in un altro momento, commercializzo un (generico) alimentatore adatto per quel dispositivo, non dovrei essere costretto, secondo buon senso, a tener conto della dir. bassa tensione anche nella validazionde del dispositivo (eventualmente) alimentato. O no?
Se il produttore profonde più impegno nella progettazione di un dispositivo, al fine di renderelo compatibile con una qualsiasi fornte di alimentazione in bassissima tensione, per quale motivo dovrebbe essere costretto a certificarne il funzionamento nelle peggiori condizioni operative possibili? (che, per assurdo, potrebbero anche essere quelle che ne prevodono l’alimentazione diretta dalle turbine di un impianto nucleare degli anni ’50).
Perdoni l’insistenza, ma per una qualsiasi azienda la minimizzazione dei costi di produzione non è, a parità di qualità e sicurezza del prodotto, furbizia, bensì un obbligo imposto dal mercato e un dovere nei confronti dei dipendenti e della Proprietà.
La ringrazio ancora per il supporto, cordiali saluti.
Salve, La ringrazio per la cortesia, però come abbiamo scritto altre volte nel blog non trattiamo questioni commerciali o pubblicità nostra o di altri.
Quindi nel caso fosse interessato può richiederci un preventivo utilizzando il nostro indirizzo.
Cordiali saluti.
Buongiorno Sig. Carraro, sono Nicola Durizzotto, ideatore e produttore di alcoltest elrttronici. La ringrazio per la risposta. Percaso Lei sa a chi potrei rivolgermi per la procedura di autocertificazione, oppure cosa dovrei cercare online? Sa anche che costo può avere. La certificazione CE verrebbe a costarmi 4000-5000 euro. Grazie
Salve, comprendo la Sua necessità di ridurre i costi, ma se tutti facessero le cose correttamente, i costi “cogenti” cioè obbligati da leggi, sarebbero uguali per tutti e quindi ininfluenti, se invece si cerca di svicolare vincono i “furbi”.
La risposta al quesito è “no”, non so dove Lei abbia letto quello che riporta, ma la direttiva da rispettare è quella del dispositivo finale, non quella del singolo componente.
Il Suo prodotto dovrebbe rispettare solo la Compatibilità se fosse alimentato a batteria, ma siccome Lei sa e comunica all’utente che c’è un alimentatore a 220 V, quindi l’insieme finale deve rispettare la Bassa Tensione, anche il Suo prodotto deve rispettare anche questa direttiva.
E’ sempre la peggiore condizione che deve essere presa in considerazione.
Cordiali saluti.
Salve,
la ringrazio molto per il supporto, veramente celere e puntuale.
Già, c’è sempre il solito problema dell’alimentatore. Io mi occupo di piccole produzioni (al limite del custom) e, ovviamente, sono sempre alla ricerca di soluzioni che permettano di minimizzare i costi connessi allo sviluppo e alla commercializzazione.
In quest’ottica, da quanto ho appreso finora, la commercializzazione congiunta di un dispositivo funzionante a meno di 70Vc.c. e dell’alimentatore (seppur dotato di marcatura CE autonoma), imporrebbe di rieseguire il processo di valutazione della conformità dal principio. Al contrario, commercializzando i due componenti in maniera separata e indipendente, ossia il dispositivo suddetto (con l’indicazione delle tensioni di alimentazione richieste, ossia 9/12V c.c.) e il trasformatore (non modificato nè rimarcato e corredato della dichiarazione del produttore originale), il problema della conformità secondo la bassa tensione potrebbe essere evitato, o no?
La ringrazio, cordiali saluti.
Salve, come da Sua richiesta ho cestinato gli altri due commenti e li cito per lasciare traccia di quanto fatto.
In merito alla Sua domanda, occorre prima di tutto verificare se la fonte è solo rappresentata da batterie al di sotto dei 50 V alternati o 70 V continui, se così fosse si rimarrebbe dentro alla compatibilità elettromagnetica, dichiarando che non si rispettano alcuni parametri, se invece c’è un alimentatore c’è anche la bassa tensione.
Cordiali saluti
Salve,
un’altra domanda a bruciapelo, per quanto riguarda la 2004/108/EC (Compatibilità elettromagnetica). Nel caso in cui il dispositivo sia appositamente creato per generare campi elettromagnetici di notevole intensità (qualche mT a 1 mt e non per telecomunicazioni), come ci si dovrebbe comportare? La buona progettazione, in questo caso, perseguirebbe il fine opposto a quello inteso dalla norma, o no?
Grazie ancora per il supporto, Cordiali saluti.
Salve, Le faccio un esempio provocatorio, ma chiaro: Lei chiederebbe a qualcuno l’autorizzazione a guidare l’auto rispettando i limiti di velocità? Ovviamente no, perchè è un obbligo di legge da rispettare. La stessa cosa vale per la marcatura CE, è un obbligo di legge per i produttori residenti nella comunità europea o per gli importatori. Lei è un importatore e quindi la legge La considera come un produttore ed è obbligato a marcare i prodotti che importa prima di metterli in commercio. Il produttore cinese, che certamente può fare buoni prodotti e rispettosi delle norme e delle direttive, può fornirLe i certificati di prova ( test ), ma non può fare la marcatura.
A Lei quei certificati servono per fare la marcatura e Le consiglio di farla prima dell’arrivo del materiale in dogana, così evita eventuali incomprensioni con i doganieri.
Spero di aver chiarito i Suoi dubbi, se per caso ne avesse ancora, noi siamo a disposizione.
Cordiali saluti.
Gentile dott Carraro,
ero alla ricerca di notizie sulla marcatura Ce di alcuni prodotti, e mi sono imbattuto sul suo sito, che ritengo davvero interessante.
E’ mia intenzione intraprendere l’attività di importazione di alcuni articoli per la videosorveglianza, di costruzione cinese.
Leggendo le sue risposte ai quesiti di altri utenti, ho appreso molte notizie importanti che sconoscevo del tutto.
Mi rimane ancora un dubbio circa la mia futura attività: dovendo seguire tutta la prassi necessaria per potere richiedere l’autorizzazione alla marcatura CE di queste apparecchiature, avrei la necessità di venirne in possesso, per poterle sottoporre alla verifica da parte degli organi competenti. Non essendo ancora provvisti di marcatura CE, come si fa a potere venire in possesso di queste apparecchiature, senza correre il rischio che vengano bloccate alla Dogana ?
Il costruttore è in grado di fornirmi tutta la documentazione tecnica con i test eseguiti sui loro prodotti.
Io dovrei occuparmi sia della traduzione del manuale (molto semplice: appena due pagine), che della richiesta di autorizzazione alla marcatura CE.
Mi può chiarire, cortesemente, questo punto ?
La ringrazio e le porgo cordiali saluti.
Salve, i cancelli che possono non essere marcati sono quelli pedonali non elettrificati e quelli carrabili non elettrificati di dimensioni inferiori ai 6,25 m2.
Tutti i motorizzati o destinati a motorizzazione devono essere marcati CE.
Cordiali saluti.
Buongiorno, siamo una carpenteria leggera di costruzione cancelli, inferriate ect… vorremmo sapere le dimensioni minime per cancelli
o simili per la marcatura Ce
Ringraziando anticipatamente, porgiamo distinti saluti.
Salve, il prodotto deve essere marcato CE, ma non ci sono obblighi di certificazione, quindi il sistema di autocertificazione va bene. Attenzione però, l’autocertificazione non significa scrivere autonomamente la dichiarazione di conformità, ma fare tutta la procedura di marcatura senza ricorrere ad un Organismo Notificato.
Buona sera Sig. Carraro, io sono un ideatore e produttore di un alcoltest elettronico per locali. Secondo Lei è obbligatorio che io faccia il CE o basta anche un’ autocertificazione di conformità… inizialmente???
Grazie!
Salve, mi spiace dirLe che l’unico prodotto che rispetta le leggi europee sul marchio CE è proprio l’ultimo, cioè quello senza marchio.
Non metto in dubbio la bontà dei prodotti ed il fatto che le certificazioni siano corrette, come dice Lei non China Export, ma c’è differenza tra certificato CE e marchio CE.
Il certificato lo emette un laboratorio e quindi lo può commissionare chiunque, quindi anche un produttore extra CEE ( cinese o altro ).
Il marchio CE lo può apporre il produttore se è residente nella CEE, un mandatario residente nella CEE se il produttore è extra CEE, oppure l’importatore, se il fabbricante è extra CEE e non ha un mandatario.
Quindi ciò che deve fare Lei per tutti i prodotti, sia quelli che riteneva correttamente marcati, sia quello senza marchio, è provvedere alla marcatura prima di immetterli in commercio.
Siccome queste mie tesi sono state ultimamente contestate, guarda caso da qualcuno che per professione fa fare la marcatura ai produttori cinesi, invito Lei e chi abbia qualche dubbio a fare due cose:
1 andare nel sito del Ministero delle Attività produttive e cercare la circolare esplicativa ai consumatori, sulla marcatura CE
2 scaricare da internet e leggere la direttiva 2001/95/CE
Potrete trovare un sacco di spiegazioni di fonte “ufficiale” e non le mie interpretazioni, tra l’altro scoprirete che queste ultime sono corrette.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Tratto prodotti per la Sicurezza (antifurto etc). Tutti i prodotti che ricevo (maggiormente di provenienza orientale) sono marchiati ed hanno la certificazione CE=Comunità Europea e non CE=China Export.
Su un nuovo prodotto i produttori mi hanno comunicato che sono sprovvisti del marchio CE. mi chiedo comunque, se con tutta la certificazione necessaria posso essere io a far apporre il Marchio CE ?
Salve, se non ha dispositivi a batteria, deve rispettare la direttiva 2001/95/CE ed eventuali norme di prodotto, nel caso esistano, ma non deve riportare il marchio CE.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Gentile dott Carraro,
sto aiutando un’azienda americana, che produce in Cina, ad avviare la distribuzione in Italia prima, in Europa poi, di un attrezzo ginnico per i nuotatori, non elettrico.
Questo dispositivo dovrà essere marcato CE?
La ringrazio in attesa di contattarla in privato