Conformità dei prodotti generici, il grande imbroglio

Ci sono sempre due modi di leggere un qualsiasi fatto, legge, documento, notizia.

In realazione alla conformità dei prodotti generici, nel 2001 l’Unione Europea approvò una direttiva sulla “Sicurezza generale dei prodotti” identificata con la sigla Direttiva 2001/95/CE.

Come tutte le direttive necessitava di recepimento da parte di ogni singolo Paese dell’unione e tutti i Paesi si adeguarono in un tempo da uno a quattro anni.

Nonostante il totale recepimento, la direttiva è rimasta ignorata ed inapplicata praticamente fino al 2023, quando è stata abrogata dal Regolamento (UE) 2023/988, anche se alcuni “solerti funzionari pubblici” hanno continuato ad affermare, pur non avendola MAI fatta rispettare in precedenza, che essa valeva fino al dicembre 2024 e quindi prima di tale data non si poteva applicare il nuovo regolamento. Evidentemente questi “solerti funzionari” non avevano mai sentito parlare del periodo di coesistenza che varia da uno a tre anni e che è sempre previsto dai regolamenti europei.

Non importa, ormai il dicembre 2024 è passato ed oggi sicuramente si deve applicare il Regolamento (UE) 2023/988 e vedremo se la solerzia nel negare la sua applicazione sarà utilizzata per pretenderne il rispetto.

conformità dei prodotti generici

Qual è l’aspetto interessante?

Vogliamo mettere in evidenza un aspetto più “interessante” per i consumatori e per gli operatori economici che trattano qualsiasi tipo di prodotto sul mercato comunitario.

La Direttiva 2001/95/CE considerava i gestori delle piattaforme di e- commerce come soggetti avulsi da qualsiasi tipo di identificazione, in sostanza era come se non esistessero.

Non veniva ascritto loro alcun ruolo nella filiera che portava un prodotto dal produttore (solitamente dell’est asiatico, Cina tanto per fare un nome) al consumatore.

Quindi, per i gestori delle piattaforme di vendita on line non esisteva alcuna responsabilità se ciò che si poteva comprare su queste piattaforme era in qualche modo pericoloso per l’acquirente.

In questi anni le proteste dei consumatori sono state infinite, le cause molte meno e senza esiti favorevoli per i danneggiati. Chi se la sentirebbe di fare causa per poche decine o centinaia di euro ad un impero economico, secondo solo a quello di Musk? Meglio lasciar perdere, dopo la terza o quarta risposta che ti rimpalla di qua e di là.

In cosa differisce il Regolamento (UE) 2023/988?

Il nuovo regolamento sulla sicurezza di tutti i prodotti, ha cercato di porre riparo a questa assurdità, infatti ha previsto che gli operatori commerciali fossero tenuti a controllare, almeno sul piano documentale, la conformità dei prodotti trattati.

Pensate che anche il trasportatore o chi cura la logistica, cioè si limita a spostare pacchi, è tenuto a garantire la conformità dei prodotti che movimenta.

In questa pletora di responsabili ovvero “gli operatori economici”, esiste un “piccola” eccezione: i gestori delle piattaforme di e-commerce.

A questi è stato indicato di darsi una sorta di autodisciplina, un disciplinare, che tenda a garantire il consumatore.

Sulla base di tale indicazione alcuni operatori si sono mossi ed hanno iniziato a fare delle richieste agli inserzionisti. Tutto bene quindi. Certo, se per farlo avessero almeno letto il regolamento!

Attenzione

In caso di prodotto proveniente da Paesi extra UE, l’importatore o il mandatario fanno le veci del fabbricante con gli obblighi e le responsabilità che ne derivano. 

Infatti, nell’assoluta libertà in cui questi soggetti sono abituati a muoversi, non hanno pensato che nella legge fossero già indicati chiaramente i ruoli di ogni soggetto; quindi, si sono improvvisati autorità di controllo.

Invece di richiedere la conferma del rispetto della legge, hanno iniziato a chiedere documenti di vario tipo, alcuni definiti con termini non presenti nella legge, creando la massima confusione tra gli operatori commerciali che si sono affrettati a predisporre documenti di cui non comprendono nulla, perché scaturiscono dalla totale ignoranza del testo di legge.

Dopo anni ed anni durante i quali abbiamo cercato di far pervenire ai gestori delle piattaforme di vendita on-line le informazioni di legge sugli obblighi e sul corretto comportamento loro e degli inserzionisti, abbiamo rinunciato, preferendo l’informazione verso i consumatori e gli operatori economici.

Prima di acquistare o mettere in vendita QUALSIASI COSA cercate di informarvi su ciò che prevede il Regolamento (UE) 2023/988, se avete dubbi potete contattarci tramite i nostri siti, Vi forniremo con piacere le informazioni corrette, poi deciderete Voi.

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