Prodotti on line e Regolamento (UE) 2023/988
Un regolamento approvato dalla Commissione Europea è legge a tutti gli effetti non appena viene pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Come viene considerata la vendita a distanza nel Regolamento (UE) 2023/988?
La vendita a distanza, compresa la vendita online, dovrebbe rientrare nell’ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2023/988. La vendita online si è diffusa in maniera costante e uniforme, determinando la comparsa di nuovi modelli commerciali, nuove sfide relative alla sicurezza del prodotto e nuovi operatori di mercato quali i fornitori di mercati online.
Nel caso di un prodotto offerto per la vendita online o tramite altri canali di vendita a distanza, il prodotto dovrebbe essere considerato messo a disposizione sul mercato se l’offerta per la vendita è destinata ai consumatori nell’Unione.
Quali sono i soggetti coinvolti nel garantire la sicurezza di tutti i prodotti destinati ai consumatori?
Gli operatori economici dovrebbero essere soggetti a obblighi proporzionati in materia di sicurezza dei prodotti, in base al rispettivo ruolo nella catena di fornitura, al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori, garantendo nel contempo un funzionamento efficiente del mercato interno. Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure adeguate per garantire che i prodotti messi a disposizione sul mercato siano sicuri a norma del presente regolamento.
Quali sono gli obblighi formali dei fabbricanti?
I fabbricanti dovrebbero redigere una documentazione tecnica relativa ai prodotti che immettono sul mercato, che dovrebbe contenere le informazioni necessarie a dimostrarne la sicurezza. La documentazione tecnica dovrebbe basarsi su un’analisi interna dei rischi effettuata dal fabbricante. È auspicabile che la quantità di informazioni da fornire nella documentazione tecnica sia proporzionata alla complessità del prodotto e agli eventuali rischi individuati dal fabbricante. In particolare, i fabbricanti dovrebbero fornire una descrizione generale del prodotto e degli elementi necessari per valutarne la sicurezza. Nel caso di prodotti complessi o che presentano eventuali rischi, le informazioni da fornire potrebbero richiedere una descrizione più completa del prodotto. In tali casi, dovrebbe figurarvi anche un’analisi di tali rischi e delle soluzioni tecniche adottate per attenuarli o eliminarli. Se il prodotto è conforme alle norme europee o ad altri elementi applicati per soddisfare l’obbligo generale di sicurezza previsto dal presente regolamento, è opportuno indicare anche l’elenco delle pertinenti norme europee.
Attenzione
In caso di prodotto proveniente da Paesi extra UE, l’importatore o il mandatario fanno le veci del fabbricante con gli obblighi e le responsabilità che ne derivano.
Chi è considerato fabbricante?
La persona fisica o giuridica che immette sul mercato un prodotto con il proprio nome o marchio commerciale oppure modifica in maniera sostanziale un prodotto in modo tale che la conformità ai requisiti del presente regolamento potrebbe risultare compromessa dovrebbe esserne considerata il fabbricante e assumerne i relativi obblighi.
Cosa è previsto per i prodotti venduti on line da soggetti stabiliti al di fuori dell’UE ?
Le vendite dirette effettuate da operatori economici stabiliti fuori dall’Unione attraverso canali online ostacolano l’attività delle autorità di vigilanza del mercato nella lotta ai prodotti pericolosi nell’Unione, in quanto in molti casi gli operatori economici potrebbero non essere stabiliti né avere un rappresentante legale nell’Unione.
Al fine di assicurare l’efficace applicazione del presente regolamento, l’obbligo di cui all’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, del Regolamento (UE) 2019/1020 dovrebbe essere esteso ai prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa di armonizzazione dell’Unione, in modo da garantire che esista un operatore economico responsabile stabilito nell’Unione con compiti riguardanti detti prodotti che funga da interlocutore per le autorità di vigilanza del mercato e, se del caso riguardo agli eventuali rischi inerenti a un prodotto, che svolga compiti specifici in modo tempestivo per garantire la sicurezza del prodotto. Tra questi compiti specifici dovrebbero figurare controlli periodici della conformità alla documentazione tecnica, alle informazioni sul prodotto, alle informazioni e istruzioni del fabbricante e alle informazioni sulla sicurezza.
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