La dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è il documento redatto e sottoscritto dal Fabbricante, se non è residente nell’Unione Europea dovrà avvelersi di un mandatario o dall’Importatore. In essa si dichiara che il prodotto rispetta le specifiche leggi che lo disciplinano.
Cosa è la dichiarazione di conformità?
(Qualcuno la chiama DICO, il che genera inutile confusione)
Contrariamente a quanto molti pensano e divulgano, anche quando si ricorre ad un Organismo Notificato, la marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte, sono una responsabilità esclusiva del Fabbricante o dell’Importatore.
Un laboratorio od un Organismo Notificato, può certificare che il campione di un prodotto rispetta le norme che lo disciplinano, ma non può rilasciare la dichiarazione di conformità e fare la marcatura CE, perchè quest’ultima comprende anche il controllo di produzione, che può essere svolto solo dal fabbricante.
Confondere tra le prove sul prodotto e la conformità di tutta la produzione è un errore comune e spesso divulgato e sfruttato da chi ne trae vantaggio. La responsabilità non si può MAI delegare.
Come si fa la dichiarazione di conformità?
Tutte le leggi lo spiegano ed è molto semplice, essa deve contenere:
- dati del fabbricante e del legale rappresentante
- dati e descrizione generale del prodotto
- direttive, Regolamenti e norme a cui il prodotto è conforme
- informazioni relative alla produzione es: n° matricola, lotto, partita, etc.
- identificativo dell’Organismo Notificato (qualora esso sia obbligatorio)
- luogo, data e firma autografa di chi la sottoscrive
ma… attenzione, la Dichiarazione di Conformità deve esserci sempre, è indispensabile, ma non sufficiente, quindi non va confusa con la Marcatura CE, di cui è solo una parte.
Esiste anche un altro tipo di Dichiarazione di Conformità, quella di installazione, che devono rilasciare tutte le imprese che eseguono impianti, installazioni o montaggi di sistemi, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o l’impianto idraulico. Questa però non va confusa con quella della marcatura CE.
La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE dei prodotto, la redazione della dichiarazione di conformità ed il servizio di gestione del fascicolo tecnico.
Devi eseguire la dichiarazione di conformità? Ti serve il fascicolo tecnico e non sai come fare?
La CEC.Group Ti affianca lungo tutto il percorso di preparazione del fascicolo tecnico che è obbligatorio per legge anche per il Tuo prodotto. Ciò vale indipendentemente dalla necessità di marcatura CE.
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La dichiarazione di conformità - Domande e risposte
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Buona sera, mi scuso subito per via della poca conoscenza … abbiamo protetto una piegatubi di piccole dimensioni con una grata per impedire al l’operatore di farsi del male. La grata è dotata di sensori per impedire che la macchina parta nel caso in cui la grata non sia perfettamente chiusa. La macchina non è di nostra proprietà, noi abbiamo solo realizzato la protezione. Ci richiedono una certificazione. Cosa dovremmo produrre per ottemperare tale richiesta ? Cordiali saluti Maria
Salve, il Vostro obbligo è quello di fare la marcatura CE sulla macchina, a prescindere dal fatto che il cliente lo chieda o meno.
La nostra società può seguirvi in questo lavoro.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Buongiorno lavoro per una ditta che realizza impianti di trattamento acque per grandi cantieri stradali, ci capita spesso che la ditta appaltante ci chieda di spostare i nostri impianti da una zona all’altra del cantiere, a seconda delle necessità.Mi chiedevo se smontando e rimontando lo stesso impianto, si dovesse fare ogni qualvolta una dichiarazione di conformità nuovo.
Inoltre se l’impianto smontato e rimontato deve essere modificato in alcune parti bisogna fare una nuova dichiarazione di conformità per l’intero impianto o parziale per le nuove componenti?
Salve, ritengo che si possa ovviare al problema facendo o modificando il fascicolo tecnico, prevedendo varie configurazioni e poi imponendo un collaudo prima dell’utilizzo, cosa che fate certamente.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Buongiorno Ing.Carraro,
mi trovo a scrivere poichè lavoro per un’azienda logistica e nel magazzino in cui lavoriamo l’illuminazione a NEON sta arrivando al suo fine vita ( in pratica le luci illuminano di un buon 30% in meno)
mi trovo quindi a dover acquistare il materiale necessario per ripristinare la situazione. Quello che le volevo chiedere è questo:
i tubi a led sono a norma e quindi posso sostituirli (modificando le plafoniere) oppure sono costretto ad installare completamente un pannello a led?
Cordiali saluti
Salve, quello che Lei vuole fare è, sia possibile, che legittimo, ma rappresenta di fatto una modifica degli apparecchi di illuminazione.
Questa modifica si può fare a due condizioni:
1- saper fare l’intervento di modifica, cosa che non dubito Lei sappia fare
2- fare la nuova marcatura CE degli apparecchi, il che significa rifare l’intero fascicolo tecnico
Per questa seconda cosa può fare da solo, studiando le direttive del caso, oppure richiedere la consulenza per avere le idee chiare su ciò che è necessario far.
La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Egr. Ing. Carraro,
La certificazione CE persa dal cliente utilizzatore, può essere pretesa dal costrutto oltre i 10 anni dalla messa in servizio.
Grazie
Il produttore deve conservare il fascicolo tecnico per 10 anni, dopo tale data può legittimamente distruggere quel fascicolo e comunque non risponde più della sicurezza della macchina, anche se taluni giudici, evidentemente ignorando la legge e nel tentativo di coinvolgere quanti più soggetti possibili, con l’obiettivo di trovare qualcuno che paghi, chiamano in causa i costruttori anche dopo 15 anni, ma questa è l’Italia degli italiani, non della legge.
Dopo 10 anni che ha la macchina dovrebbe rifare la marcatura CE, in quanto unico soggetto che ne risponde civilmente e penalmente.
La saluto cordialmente.
Ing. Carraro
Salve, io devo effettuare la conversione di un forno da panificatore, attraverso la sostituzione del bruciatore, che passerebbe da gasolio a pellet. Devo rilasciare la dico e la marchiatura CE? Per quanto concerne la dico a quale norma dovrei fare riferimento? normativa macchine?
Salve, innanzitutto si faccia un grande favore, cioè elimini le sigle dal Suo ambito di lavoro e se deve dire dichiarazione di conformità, dica dichiarazione di conformità, in fondo non è su questo che dobbiamo risparmiare.
La dichiarazione di conformità CE (da non confondere con la dichiarazione di conformità di installazione o di impianto) è la punta dell’iceberg che si chiama marcatura CE, quindi è bene considerare ciò che si vede e ciò che non si vede altrimenti si fa la fine del Titanic.
La marcatura CE prevede la realizzazione del fascicolo tecnico, che è un insieme di documenti e di cose da fare, che il costruttore deve conoscere e saper fare.
Lei cambiando bruciatore cambia di fatto tutto il prodotto che quindi deve essere marcato da zero ed alla fine ci sarà da redigere anche la dichiarazione di conformità, ma ALLA FINE.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
ah ah ah, speriamo! 🙂
Certo, la procedura completa come ha riportato in diversi Sui interventi all’interno del Suo blog.
In realtà se uno spulcia bene tutto il Suo blog, trova tutte le informazioni che servono, poi in autonomia ci si può documentare per il proprio caso specifico e redare i documenti necessari.
Anche se ha fatto il “buio” si vede la luce in fondo al tunnel 😉
Grazie
Massimiliano
Speriamo che non sia il faro del treno!
Ing Carraro,
con le Sue parole e con i documenti che mi ha indicato, ho già trovato una delle risposte che stavo cercando. Riporto direttamente dalla DIRETTIVA 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica:
“Non è giustificato effettuare la valutazione della conformità
di un apparecchio immesso sul mercato per essere
integrato in un dato impianto fisso, e non altrimenti
commercializzato, separatamente dall’impianto fisso nel
quale deve essere incorporato. Un tale apparecchio
dovrebbe quindi essere esonerato dalle procedure di
valutazione della conformità abitualmente applicabili agli
apparecchi, ma non dovrebbe compromettere la conformità
dell’impianto fisso in cui è integrato. Se un apparecchio
fosse integrato in più impianti fissi identici, l’identificazione
delle caratteristiche di compatibilità elettromagnetica
di tali impianti dovrebbe bastare per garantire
l’esonero dalla procedura di valutazione della conformità.”
Lei è illuminante! 🙂
Massimiliano
Salve, ora però faccio un pò di “buio”, nel senso che ho già detto che l’obiettivo è la sicurezza, quindi per poterci arrivare sono comunque necessarie:
– analisi dei rischi
– istruzioni d’uso
– dichiarazione di conformità
– etichetta identificatrice
– procedure di controllo della produzione
In sintesi: il fascicolo tecnico.
Ricordi che Lei non deve rispettare solo la compatibilità elettromagnetica, dato che nel sistema a cui è dedicato il suo prodotto c’è anche tensione superiore a 50 V.
Quindi certamente la compatibilità elettromagnetica è ininfluente, ma ciò non significa che la sicurezza vada trascurata, perciò se da un lato la direttiva bassa tensione non impone test, impone però la marcatura CE, intesa non come marchietto appiccicato, ma come procedure per garantire la sicurezza dei prodotti.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Ing. Carraro,
la Sua celerità è encomiabile! Mai mi sarei aspettato, dopo le esperienze che ho avuto in Italia e all’estero, di trovare attenzione così in fretta anche qui in Italia! Complimenti!
Detto questo, ho scaricato la direttiva bassa tensione e l’ho letta, non ho ancora fatto la stessa cosa per la direttiva sulla compatibilità elettromagnetica ma lo farò senz’altro e probabilmente, come non l’ho trovato all’interno della direttiva bassa tensione, non lo troverò neppure nell’altra alcun richiamo a test di laboratorio.
Questo però mi mette in ulteriore difficoltà perchè la mia progettazione, rispondente in toto alle necessità tecniche del mio committente, dovrebbe rispondere a quali altre necessità in termini di sicurezza? Forse il mio vero problema è l’individuazione delle “regole dell’arte” da seguire per operare sin da principio nel modo in cui la conformità discenda direttamente dal rispetto di quest’ultime!
La ringrazio ancora per il tempo speso con me!
Massimiliano
Nel Suo lavoro, come in quello di tutti noi, deve (a mio avviso) esserci una priorità assoluta: LA SICUREZZA DEL PRODOTTO!
A questo puntano tutte le direttive sulla marcatura CE.
Usando un minimo di buon senso si comprende che:
– un certificato di prova è utile (serve) solo al produttore, per togliergli eventuali dubbi
– solo il produttore di prodotti di serie, è in grado di garantire la conformità della serie
– anche nei casi in cui i certificati sono richiesti obbligatoriamente dalle direttive, sono uno strumento ad esclusivo uso e beneficio del produttore.
Quindi per quali recondite ragioni ci solo stuoli di “esperti” che cercano di convincere praticamente tutti a fare inutili test? La risposta la lascio a Voi, o a qualche “venditore di test” se vorrà intervenire, io da parte mia le idee le ho chiare.
Lei produce dei componenti elettrici/elettronici che immagino conosca bene, dato che li ha progettati e costruiti e Lei deve sapere se sono sicuri oppure no.
Naturalmente se ha dei dubbi può rivolgersi a qualcuno per farseli togliere.
Partendo dall’ipotesi che il Suo prodotto sia sicuro, Lei deve preparare tutta la documentazione che dimostra tale sicurezza e questa la può fare rispettando le direttive che regolano il Suo prodotto.
Può farlo da solo o può farsi aiutare da un consulente, inutile che Le consigli a chi rivolgersi, sarebbe ridicolo.
Nel caso ritenga che il costo del consulente sia più vantaggioso che mettersi Lei a studiare e ad applicare le direttive, sceglierà il consulente, se invece pensa di poter risparmiare facendo da solo, può fare tutto da autodidatta.
L’importante è che non butti via soldi pensando di DOVER fare cose che invece PUÒ scegliere di fare.
La libertà e troppo bella per lasciare che dei “furbetti” ce la portino via,
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno,
ho progettato e realizzato una scheda elettronica per un cliente che la installerà all’interno dei suoi quadri elettrici industriali che asserviranno al funzionamento di macchine agricole per l’essicazione di grano e frumento.
La mia scheda opererà come interfaccia di campo venendo gestita da un pannello operatore attraverso bus Modbus. Sarà alimentata con una tesione di 24VDC ed avrà ingressi digitali e uscite a relè che potranno supportare tensioni alternate fino a 230VAC con correnti massime di 10A. Facendo una ricerca, “dovrei” (uso il condizionale perchè non sono ancora sicuro che il campo di applicazione della norma che indico sia il mio) presentare una dichiarazione di conformità secondo la IEC 61010-2-201:2013 e quindi mi accingo a procedere all’iter attraverso un laboratorio che può eseguire i test relativi. La mia domanda è questa: “Da parte mia è sufficiente l’applicazione di questa direttiva per bassa tensione e quindi i relativi adempimenti per compatibilità elettromagnetica (EN 61131-2:2007) dovranno essere verificati dal costruttore finale oppure no?” Il mio dubbio è sul fatto che per quanto riguarda la compatibilità elettromagnetica, se ho capito bene i test possono essere operati solo sul prodotto finito, e questa parte non mi compete, ma vorrei poter mettere il mio cliente nella condizione in cui, seguendo delle indicazioni, può ritenersi in linea con le direttive del caso, senza dover eseguire eventuali test sul quadro elettrico.
Spero di non essere stato troppo confuso 🙂
Grazie dell’aiuto.
Massimiliano
Salve, Lei è stato chiarissimo, purtroppo la confusione gliel’ha comunicata qualcun’altro, oppure Lei ha letto nei posti sbagliati.
Non voglio fornirLe alcuna risposta, che ovviamente conosco benissimo, perchè questo comporta che poi Lei deve fidarsi di me, invece Le dico:
– si scarichi da internet la direttiva di compatibilità elettromagnetica
– si scarichi da internet la nuova direttiva bassa tensione 2014/35/UE, in particolare in questa legga il “considerando n°9”
Dopo aver fatto tutto ciò se Lei trova un solo punto in cui queste due direttive Le impongono di fare un qualsiasi test di laboratorio, mi scriva un altro commento e mi dia pure dell’asino, lo pubblicherò senz’altro.
Non comprendo per quale ragione gli italiani, quindi non Lei in particolare, ritengano che le norme siano leggi da rispettare, mentre non lo sono affatto, mentre trascurino le direttive che invece sono leggi obbligatorie e valgono su tutto il territorio europeo.
Forse invece di seguire la legge e fare le cose bene per conto proprio, preferiscono essere presi in giro spendendo soldi in inutili e non richiesti certificati? Spero di no o almeno spero che le cose cambino.
Nel caso ritenga di aver bisogno del nostro aiuto, siamo a disposizione, per farLe rispettare la legge e non per prenderLa in giro, vendendole carte inutili.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Salve,
mi servirebbe una precisazione. Se rivendo un’attrezzatura con certificato CE di oltre 12 anni sono obbligato ad emettere una nuova dichiarazione CE sia nel caso che sia una macchina di mia produzione sia che sia di produzione di un terzo? Ho letto che dopo 10 anni in caso di rivendita la dichiarazione è da rifare da parte del venditore.
Grazie per ogni commento
Salve, la questione è controversa in quanto la legge dice delle cose che sembrano essere contrastanti.
La direttiva afferma che il fascicolo tecnico deve essere conservato per 10 anni, se ne deduce che dopo tale periodo il costruttore può eliminarlo e quindi non vi è modo di stabilire la sua responsabilità. Quindi sorge la domanda, chi sarà responsabile? La risposta è semplice: chi gestisce ed utilizza la macchina anche in base alla legge 81/08. Il passaggio successivo però non è automatico, ovvero se la macchina dopo 10 anni è priva di fascicolo tecnico, è necessario rifarlo?
Guardando gli aspetti concreti della sicurezza, è abbastanza chiaro che dopo 10 anni di utilizzo possono esserci le condizioni per una profonda revisione dell’intera macchina.
C’è però un’interpretazione più “accomodante” che afferma che le macchine usate e rinvendute non hanno necessità di rimarcatura, ma non è spiegato se entro i 10 anni oppure no.
C’è anche un’altra legge che afferma che chi vende un prodotto con il proprio nome, viene considerato come produttore, quindi mettendo assieme le due cose si potrebbe dire e questo è il mio parere, che si può vendere una macchina usata entro i 10 anni dalla sua costruzione, comparendo come rivenditore, lasciano l’etichetta ed il nome del produttore originario.
Dopo i 10 anni la vendita della macchina presuppone la sua conformità alla direttiva e quindi la presenza di un fascicolo tecnico che non è più disponibile (quello originale), quindi è necessario rifarlo.
Questo comporta una profonda analisi della macchina allo stato attuale e la dimostrazione formale che tutte le sicurezze sono attive ed efficaci e rispettano gli standard attuali e non quelli di 10 anni fa.
La mia interpretazione certamente restrittiva, parte dalla considerazione che se è la sicurezza che deve essere garantita, questa è una strada efficace. se invece si vuole dimostrare un rispetto formale della legge, cercando di percorrere la strada più breve e più semplice, a prescindere dalla sicurezza oggettiva, allora si può dare ascolto alle interpretazioni semplicistiche, con le quali non entro in polemica, perchè non è questo l’obiettivo di questo blog.
Si tratta di chiarire se l’obiettivo è vendere una macchina sicura, sulla quale i rischi siano stati ridotti al minimo, oppure se è il rispetto formale della legge e dei vari cavilli. Nel primo caso si potrà stare tranquilli, perchè le possibilità di incidente sono ridotte al minimo, nel secondo caso ritengo che la situazione sia diversa, anche se molti si accontentano. Ha presente quelli che acquistano il diploma o la laurea?
Rimangono due aspetti certamente non confutabili:
1- in caso di incidente, chi risponde è colui che ha venduto la macchina e chi ne ha la responsabilità di utilizzo (datore di lavoro).
2- chi subisce un incidente mortale non ha mai la possibilità di esporre le sue ragioni in tribunale e questo a mio avviso è l’aspetto più importante, ovvero il rispetto della vita altrui.
Purtroppo i fautori delle soluzioni semplici sono sempre presenti in tribunale e non sono mai gli utilizzatori delle macchine, forse cambiando ruolo cambierebbero anche le loro tesi.
La saluto cordialmente.
ing. Carraro
Buongiorno,
pur essendo tendenzialmente daccordo con quello che dice, voglio far notare quanto segue:
– la modifica della funzione di sicurezza richiesta è su una macchina non mia (quindi non sono in possesso del fascicolo tecnico contenente analisi dei rischi)
– il miglioramente delle condizioni di sicurezza è palese in quanto qualunque funzione di sicurezza (anche se non sufficiente) è meglio di nessuna funzione di sicurezza (più complesso è il caso della sostituzione della barriera (guasta) con una più moderna in quanto quella installata non è più commercializzata).
Prendendo spunto da quello che dice, posso presentare come documentazione al mio cliente l’analisi della funzione di sicurezza aggiunta (o modificata) e dichiarare di aver raggiunto il PLe (il massimo, quindi non superabile).
La mia volontà di non firmare di mio pugno una dichiarazione di conformità di una macchina non mia, non è legato tanto alla “semplificazione”, o eventualmente alla mia “svogliatezza” (non professionalità potrebbe anche essere), quanto al mio desiderio di non assumermi responsabilità su un macchinario solo per aver riparato il guasto di una barriera.
Spero non mi biasimi per questo.
La mia domanda è invece se sono obbligato ad assumermi la responsabilità di tutta la macchina oppure no. In caso affermativo credo rifiuterò il lavoro e piuttosto inviterò il cliente a rivolgersi ad uno studio per l’analisi dei rischi o direttamente al costruttore.
In caso negativo volevo sapere esiste una dichiarazione formale (in cui attesto la corretta installazione e messa in servizio della funzione di sicurezza) o dovrò fare una dichiarzione informale.
Cordiali saluti
Buongiorno, La ringrazio per la sincerità e la correttezza, è sempre un piacere interagire con persone come Lei.
Ribadisco che Lei mi ha dato solo l’innesco per una riflessione che non riguardava Lei ed il Suo caso, ma in generale ciò che leggo e sento durante il mio lavoro.
Quando ho risposto sapevo bene che Lei non aveva a disposizione il fascicolo tecnico, per questo ho scritto di documentare la situazione prima dopo l’intervento, creando così sorta di parentesi documentale, nella quale Lei può inserire tutti gli elementi che illustrano in modo chiaro e soddisfacente gli interventi eseguiti.
Dire che qualcosa è meglio di niente è corretto, ma dire non è sufficiente, è necessario dimostrare, quindi se Lei documenta la situazione “ante” e la situazione “post”, potrà dimostrare che la situazione è migliorata e non peggiorata.
Le faccio un esempio di miglioramento peggiorativo: sostituisco una catena che delimita un zona pericolosa (catena collegata ad un micro che interrompe il funzionamento) con una barriera a raggi infrarossi. Apparentemente ho migliorato la sicurezza, ma non è così, perchè se la catena viene rimossa lo si può vedere immediatamente, se la barriera ad infrarossi funziona male non si vede e posso accedere alla zona pericolosa con macchina funzionante.
Naturalmente il tutto va pensato per un operatore “non esperto”, in inglese il termine foolproof (a prova di stupido) significa infallibile, un professionista che si occupa di sicurezza, deve a mio avviso tenere presente questo modo di lavorare, ovvero foolproof, perchè se usassimo sempre l’intelligenza media di cui siamo dotati, gli incidenti sarebbero ridotti drasticamente, invece spesso ci comportiamo da stupidi e provochiamo incidenti.
Quindi parta da questa domanda:- E se in questo posto arriva lo “stupido” di turno cosa succede? Lo stupido di turno possiamo essere tutti, quando agiamo stupidamente con il cervello sconnesso, e ciò è ancor più facile per le azioni ripetitive.
Per quanto riguarda l’assunzione di responsabilità non spetta a me dare giudizi, mi basta occuparmi di ciò che faccio io, tenga però presente che un Suo errore può causare problemi non solo a Lei, ma anche al Suo cliente e questo deve essere il principio etico con cui dovrebbe operare ogni professionista.
La legge in ogni caso identifica le responsabilità a prescindere dalla presenza della firma, ma sottoscrivere il lavoro che si esegue, dimostra che chi fa qualcosa, dichiara che se ne assume la piena responsabilità e questo mi sembra semplicemente corretto.
Cordiali saluti e buon lavoro.
ing. Carraro
Buongiorno,
mi è stato chiesto di eseguire un intervento per la sostituzione di barriere di sicurezza obsolete con dispositivi più recenti e di aggiungere delle barriere di sicurezza su una macchina non provvista. Da quello che ho capito, interventi di modifica per aumentare il livello di sicurezza non comportano una nuova immissione sul mercato e quindi una nuova dichiarazione di conformità (art. 71 comma 5 del DLgs 81/08). E’ corretto? Devo comunque rilasciare un qualche documento del lavoro svolto (es. una dichiarazione di corretta installazione o altro)?
La ringrazio anticipatamente
Salve, Lei affronta un bell’argomento sul quale si può disquisire a lungo, perchè nel nostro Paese siamo “maestri” di interpretazione.
La 81/08 dice appunto che interventi di miglioramento della sicurezza non comportano l’obbligo di rimarcare la macchina, ma di questo concetto non c’è traccia nella direttiva macchine, che disciplina le macchine e le relative modifiche.
Faccio alcune semplici obiezioni, sotto forma di domande:come si dimostra che l’intervento eseguito migliora la sicurezza? come si dimostra che l’intervento è stato eseguito correttamente? come si dimostra che non si è alterata la condizione di sicurezza generale della macchina?
La sicurezza oltre che oggettiva deve essere anche formale, cioè dimostrata documentalmente, personalmente ritengo che questa formalizzazione sia estremamente importante.
Ad esempio solo un’analisi dei rischi condotta in modo analitico e documentato può essere valutata, mentre quella che si basa sulla capacità del progettista, per quanto possa essere bravo, non trova alcun riscontro e possibilità di emendamento.
Quindi io appartengo alla scuola di pensiero secondo la quale la sicurezza viene prima e sopra tutto e che non può essere la “fatica” di mettere su carta ciò che si fa (progettazione, modifica, miglioramento) che intralcia il perseguimento di questo obiettivo.
Pur rispettando le opinioni altrui, ritengo che tutti coloro che promuovono la “semplificazione” in ambito della sicurezza, sono molto spesso degli “svogliati poco professionisti”, piuttosto che tecnici seri e capaci.
Per semplificare si potrebbe evitare di mettere la firma sugli assegni di pagamento, oppure citando Grillo, fare le turbine degli aerei con un pò di plastica e titanio ed una stampante in 3D.
Una prova che io proporrei per tutti i progettisti e per tutti coloro che eseguono “interventi di miglioramento” sulle macchine, consiste nel farli lavorare su quelle macchine, forse per qualcuno amante della semplificazione cambierebbe l’ottica di osservazione.
Il tono volutamente polemico non è certo rivolto a Lei, come può ben capire, ma deriva dal fatto che nei tribunali non incontro MAI i morti sui luoghi di lavoro, invece trovo SEMPRE quelli che spiegano, come la colpa sia di quello che è morto.
La mia opinione è quella di trattare la modifica come un intervento che parte da un situazione oggettiva e documentabile per arrivare ad un’altra situazione altrettanto oggettiva e documentabile e poi fare la verifica di quale delle due situazioni sia più sicura, ma questo processo ricalca per quanto di competenza, il percorso di marcatura CE (integrazione dell’analisi dei rischi, integrazione del manuale, integrazione in sintesi di tutto il fascicolo tecnico), quindi cosa c’è di diverso tra applicare il buon senso e fare il percorso di marcatura CE su quello che si fa? Assolutamente nulla.
La saluto cordialmente.
Ing. Carraro
Salve,
vorrei importare da produttori Cinesi dei dispositivi per la cura della persona (ad uso estetico e non medicale), non ho intenzione di rivendere i prodotti ma solo di utilizzarli nel nostro centro. I produttori sono in possesso di certificato di conformità EMC emesso da TUV. Volevo chiederle gentilmente se questo è sufficiente oltre che ad importare il prodotto anche al suo utilizzo sul suolo nazionale. L’originale della certificazione è in possesso del fabbricante, all’acquirente è sufficiente una copia di questo certificato?
Se la copia del certificato non è sufficiente quali sono le strade percorribili?
La ringrazio se potrà darmi delucidazioni in merito.
saluti
Salve, per rispondere alla Sua domanda, Le allego il link ad un nostro articolo e comprenderà perfettamente la valenza dei certificati in possesso del produttore
http://www.marcaturace.net/iso-9001-2008/basterebbe-fare-la-traduzione
La copia di un certificato è sempre un falso in quanto copia ed il prodotto che Lei acquista è una copia di quello che è stato certificato, quindi Lei acquista una copia garantita da una copia, sembra una presa in giro, ma è esattamente ciò che succede, la cosa più incomprensibile è come le autorità di controllo e gli stesi importatori, si lascino influenzare o per meglio dire ingannare, dai termini “certificati” e “certificazione”, quelli che vengono consegnati sono solo pezzi di carta, che dicono assolutamente nulla.
Ciò non significa che i prodotti non siano conformi, possono essere i migliori del mondo, ma se lo sono è solo merito del produttore e non del certificato, il produttore è l’unico che può usare in modo utile quel documento, perchè gli assicura che un campione andava bene e che se lui costruisce tutti i prodotti come il campione, andranno bene anch’essi.
Ma come sta scritto nei certificati e come riportato nell’articolo, il certificato non dice nulla sul prodotto di serie, cioè quello che acquista Lei.
Questi prodotti devono rispettare i parametri indicati dal Ministero, devono poi essere marcati CE da Lei e solo dopo potranno essere utilizzati nel Suo laboratorio, anche se non li vende, perchè il loro utilizzo coinvolge terze persone e perchè in ambiente di lavoro si possono usare solo macchine apparecchiature CE, come prescrive la legge 81/08.
Spero che la risposta sia chiarificatrice.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Salve Ing. Carraro.
Abbiamo a dsiposizione una pressa a canale per compattare rifiuti plastici e cartacei(quindi a rigore non rientra nell’allegato 4 della direttiva macchine). Di questa macchina costruita nel 1989 abbiamo una fotocopia del manuale senza dichiarazione di conformità, e fotocopie di schemi pneumatici ed elettrici. Il titolare dello stabilimento ha praticamente smontato e rimontato questa pressa e la ditta costruttrice non vuole fare una revisione. Nello stesso tempo egli vorrebbe apporre la marcatura CE sulla macchina per usarla in sicurezza. Io ho rifatto l’analisi dei rischi ristabilendo e verificando tutte le protezioni, ho rifatto lo schema pneumatico e quello elettrico ma adesso sono un pò confuso sul da farsi. Gradirei se possibile il suo aiuto. Saluti
Salve, La ringrazio per la fiducia e certamente posso darLe una mano nei limiti delle mie conoscenze, mi invii alla mail carraro@xvoi.net le informazioni di cui dispone in merito a tale macchina e Le risponderò privatamente.
Come sa questo blog serve per le discussioni di carattere generale e non per le questioni specifiche, che non coinvolgono tutti nella discussione.
Attendo la Sua mail e La saluto cordialmente.
ing. Carraro
Buon giorno,
sono un progettista hardware e software per impianti di automazione industriale. Devo installare un robot antropomorfo per la manipolazione di tavole di legno e pallettizzazione. Per agevolare gli interventi di ripristino e rimozione eventuale delle tavole,
vorrei evitare di impiegare ripari fissi e penso di installare delle fotocellule di sicurezza sull’area da proteggere che in caso di attivazione dall’esterno bloccano il robot.Il mio dubbio è che al ripristino dei comandi una persona potrebbe trovarsi all’interno dell’area operativa del robot. Le chiedo cortesemente un suo parere sulla conformità di tale soluzione alla direttiva macchine 2006/42 e alle direttive per le integrazioni dei robots.Tenga presente che l’area di lavoro del robot è ben visibile e che per il ripristino degli ausiliari userei un sellettore a chiave.
Grazie e buona giornata.
Marco
Salve, Le rispondo con piacere anche se Lei pone una domanda molto specifica, perchè affronta un problema di interesse generale che è molto delicato.
Le barriere a raggi infrarossi o altro tipo di raggi, tendono a far ritenere che ci sia un protezione sicura, perchè se vengono intercettate interrompono l’alimentazione della macchina.
In realtà le barriere con fotocellula nel momento in cui non funzionano, perchè si rompono, non forniscono più alcuna protezione, però questo non si vede e quindi sarebbe a mio avviso molto più efficace una catena di plastica agganciata ad un micro attivatore.
Le barriere meccaniche sono le più efficaci, perchè impediscono fisicamente l’accesso e si vedono, naturalmente possono presentare altri inconvenienti, come le difficoltà realizzative o il prezzo, ma la scelta di un sistema di sicurezza deve essere proporzionale al rischio che corrono gli operatori, una vita vale sempre di più di qualsiasi protezione.
Che la fotocellula da Lei ipotizzata abbia dei limiti di sicurezza lo ha già evidenziato nel Suo commento, quindi non aggiungo altro, tenga presente che se le sicurezze sono create da una mente umana, un’altra mente umana le può eludere, ciò che deve dimostrare il costruttore è di avere fatto tutto ciò che è tecnicamente possibile per garantire la sicurezza dell’utilizzatore.
Cordiali saluti.
Ing. Carraro
Buon giorno,
stiamo per produrre delle lampade da tavolo in acciaio inox con rivestimento della parte luminosa di carta.
Le chiedo che caratteristiche tecniche deve avere il cavo di alimentazione, completo di interuttore, i porta lampada ed anche le lampadine che prevediamo a basso consumo o Led.
I componenti elettrici sono marcati CE, anche il prodotto finito dovrà essere marcato?
Se si quali sono le modalità?
Spero di non avere chiesto troppo, la ringrazio per l’attenzione.
Salve, come Lei saprà se segue questo blog, non forniamo consulenza tramite questo strumento per due ragioni:
– fornire informazioni specifiche e tecniche, come quelle da Lei richieste, significa fornire consulenza, di cui ci si deve assumere la responsabilità e noi riteniamo che questo debba avvenire, nel reciproco interesse, all’interno di un rapporto professionale. Perché Lei si dovrebbe fidare del mio parere e prendere delle decisioni che implicano una Sua responsabilità, senza conoscermi e senza potermi chiedere conto di ciò che affermo? Non crede che sarebbe troppo rischioso per Lei? In fondo io qui fornisco dei pareri personali e potrei essere un perfetto incompetente.
– ammesso che le mie risposte fossero corrette e Lei le potesse usare proficuamente per il Suo lavoro, non trova strano che Lei ricaverebbe un utile da delle risposte gratuite?
Lo scopo del blog è discutere ed informare di questioni generali che interessano a tutti, per gli operatori professionali come Lei, noi forniamo un servizio di consulenza, come ben illustrato in tutte le nostre pagine, chi lo vuole normalmente CE lo chiede, tramite una richiesta di preventivo.
La saluto cordialmente.
Ing. Carraro
buon giorno
lavoro nel settore paviementi in legno prefinito, ho trovato un fornitore Romeno che produce il parquet, possiede tutte le analisi sul prodotto, ma non ha ancora CE.
posso avvalorarmi di queste, creare un manuale opuscolo che le richiami ed utilizzare il marchio Ce per la vendita riportando schematicamente i dati reazione fuoco-pentaclorofenolo-formaldeide…. che rispettino normativa 14342
grazie
Salve, se non sbaglio la Romania è nell’UE, questo comporta onori ed oneri, quindi il produttore che ha i vantaggi di essere nell’UE, ha anche l’obbligo di marcare i suoi prodotti.
I pavimenti sono un prodotto da costruzione e per essere commercializzati devono essere marcati CE, mi pare che su questo siamo d’accordo, anche se per avere affermato proprio questo, sto affrontando un processo per calunnia intentatomi da un cliente, che non ha pagato la nostra consulenza affermando che i pavimenti sono prodotti da costruzione, ma non devono essere marcati CE. Casi della vita!
Lei per poter vendere i prodotti, dato che li acquista privi di marcatura li deve marcare e per farlo deve seguire quanto indicato dalla legge, altrimenti venderà dei prodotti illegali, non perchè siano fatti male, ma perchè mancano dei documenti previsti dalla legge.
Spero che ora non mi denunci anche Lei per calunnie, dato che ho affermato ancora una volta che un prodotto che ha l’obbligo di essere marcato CE e viene venduto senza marchio è illegale, perchè non rispetta la legge.
Cordiali saluti.
ing. Carraro
Salve, volevo porre una domanda.
Nella fabbrica dove lavoro produciamo macchine (progettazione, montaggio e immissione sul mercato) e quindi svolgiamo tutta la procedura per la marcatura CE (analisi dei rischi, manuali, dichiarazione di conformità). Un mio collega, per un impianto di smaltimento rifiuti ha acquistato delle presse compattatrici usate che non hanno manualistica, marcature CE e dichiarazione di conformità ecc . Per mettere in linea la macchina nell’impianto e rispettare le norme di sicurezza per che cosa occorrerebbe a livello di documentazione da produrre ? La ditta produttrice della pressa ha risposto negativamente ad una richiesta di revisione.
Salve, partiamo dalla fine, la ditta che ha venduto le macchine aveva l’obbligo di marcarle CE prima di venderle, e chi le ha acquistate doveva pretendere la marcatura CE. Entrambe hanno partecipato ad una transazione illegale, come la compravendita di un’auto senza targa, si può fare solo definendo “rottame” ciò che si acquista.
Chi ha acquistato si è assunto l’onere di fare la marcatura CE sulle macchine che ne sono prive, giova ricordare che se anche avessero avuto il marchio ed i documenti, ma fossero state più vecchie di 10 anni, la marcatura CE doveva essere rifatta comunque.
Il processo di marcatura a cui devono essere sottoposte è identico a quello che applicate per le Vostre macchine, compresa la verifica prevista dall’allegato IV della Direttiva Macchine.
Cordiali saluti.
Ing. Carraro
Buongiorno,
ho un dubbio riguardo al fatto che se un prodotto deve rispettare quanto stabilito da una Direttiva UE, poniamo ad esempio la 2004/108/CE compatibilità elettromagnetica. tale direttiva all’allegato II punto 7 impone:
– Nel caso in cui né il fabbricante né il suo mandatario siano stabiliti nella Comunità, l’obbligo di tenere la dichiarazione di conformità CE e la documentazione tecnica a disposizione delle autorità competenti incombe alla persona
che immette gli apparecchi in questione sul mercato della Comunità.
Il dubbio che ho è questo: l’importatore è obbligato solo a tenere la dichiarazione di conformità CE e documentazione tecnica a disposizione degli organi di controllo oppure non essendo il produttore una ditta all’interno dell’U.E. tutti gli obblighi ricadono sull’importatore? Compreso quello della redazione della dichiarazione di conformità CE?
Leggendo il recepimento italiano di tale direttiva mi pare di capire che l’importatore abbia solo l’obbligo di conservazione della documentazione per fornire alle autorità le informazioni del caso sul prodotto.
Grazie e buona giornata.
Gianluca
Salve, tutte le direttive sulla sicurezza dei prodotti sono rivolte al fabbricante presupponendo che esso sia all’interno della comunità europea essendo leggi della comunità europea, non esistono leggi che vadano oltre il territorio di competenza dell’organismo che le emette.
Nel caso in cui un fabbricante extra europeo desideri vendere i suoi prodotti in Europa, oltre a costruirli nel rispetto delle leggi europee deve nominare un suo mandatario per far in modo che ci sia un soggetto che risponde alla legge, infatti se il prodotto non è sicuro non si condanna il prodotto, ma il produttore e se questo non risiede in Europa ci vuole qualcuno che risponda civilmente e penalmente al posto suo.
Nel caso infine, in cui nè il produttore nè il mandatario siano presenti nel territorio comunitario, si assume questa responsabilità che immette il prodotto sul mercato, del resto la legge sulla sicurezza generale dei prodotti indica come “produttore” chiunque immetta sul mercato un prodotto con il proprio nome, che ci deve sempre essere.
Quindi il problema non è conservare la documentazione del produttore cinese, che è totalmente inutile per il mercato europeo, ma fare le veci del produttore al 100%, quindi redigere oltre a tutto il resto anche la dichiarazione di conformità, che deve essere firmata dall’importatore e non dal cinese che è un soggetto irraggiungibile dalle legge europea e potrebbe stare anche su Marte, mentre alla legge interessa qualcuno di raggiungibile ed eventualmente perseguibile.
Immagini che un prodotto sia fuoi norma e che la documentazione fornita dal cinese dica il contrario, a chi si farà la contestazione? All’importatore o al cinese?
Cordiali saluti
Cercherò di essere un pò più franco pure io.
Forse sono stato un po sintetico nel formulare la domanda.
Che il CE lo rilascia il costruttore e che non riguarda il singolo quadro ma l’ insieme della macchina è chiaro (graze fino e qui lo sapevo)!!! Io di fatto sto parlando di un organo di un impianto per la precisione un’ avanza nastro vecchio(molto) che non ha marchiatura CE alla base ed è in servizio da prima del 21\9\96 . Costruito all’interno dell’ azienda o da terzi questo non lo so ma mi importa relativamente,in considerazione del fatto che non è reperibile la documentazione, considero l’ azienda in cui lavoro la costruttrice di questo organo.
Io mi trovo nelle condizioni di ricevere una richiesta aziendale e in base a quello applicare la mia professionalità nel rispetto delle normative e in sostanza è proprio per questo il motivo che mi ha spinto a scrivere , non per ricevere titoli e ammonizioni gratuiti!! .
Alla domanda chi può rilasciare il CE era appunto per capire se l’ azienda avesse i requisiti per marchiare una macchina CE e se si, che professionalità sono richieste e che documenti. In oltre se può realizzare modifiche sostanziali internamente o costruisce attrezzature per se stessa, previa verifica da parte di un organo autorizzato secondo il dpr 459/96 essendo macchine rientranti l’ allegato IV di suddetto DPR, pur non essendo una ditta che produce impianti ma solo un nucleo produttivo, (visto che internamente capita di eseguire automazioni per la diretta produzione).E’ questo il dubbio che ho.
…Io non sono proprio la regola di nessun paese è il paese che mette a volte paletti insulsi che limitano le professionalità individuali !!!( VEDI I VARI ALBI PROFESSIONALI E LE LIMITAZIONI CHE CREANO PER CHI PROFESSA MA NON E’ ISCRITTO AD ESSO.. TIPO INSTALLATORI DIPENDENTI DI DITTE NON INSTALLATRICI….VEDERE NORMA DI RIFERIMENTO…ma questo è un altro discorso…))
..da cosa dipendo le mie scelte ? Leggendo normative di riferimento , applicandole il più rigorosamente possibile anche in base all’esperienza acquisita!!! non vedo in che altro modo fantascentifico si possa procedere!!!! Da come lei parla mi sembra di capire che intende inserirsi nel’ 1% della categoria be io NON la conosco e non voglio discutere di questo, ma pensare che intorno a se siano tutto l’ opposto mi pare essere un po egocentrica la cosa.. ma non voglio fare polemiche aggiunte.
distinti saluti
Un elettrotecnico qualunque
Salve, avevo chiarito anch’io che non era mia intenzione fare alcuna polemica ed alcun riferimento alla Sua persona, ma evidentemente non sono stato sufficientemente chiaro, oppure il mio discorso ha toccato qualche punto sensibile.
Io non appartengo ad alcun 1% infatti non costruisco macchine, non faccio impianti ed in generale non faccio lavori che non so fare e quando dico “non so fare” intendo dire che non mi accingo a progettare cose senza conoscere le leggi che le regolano o a costruire cose di cui non conosco gli aspetti delle sicurezza imposti dalle leggi.
Ora definire paletti insulsi le regole che impongono la sicurezza nelle macchine è appunto uno degli atteggiamenti di quel 99% di persone che non sanno le cose però le criticano, il che va benissimo al bar sport, ma non in ambito professionale, almeno io la penso così.
Se Lei prima di porsi il problema di come fare il lavoro si fosse posto la domanda se sapeva farlo e cosa fosse necessario sapere per poterlo fare, non avrebbe posto le domande che ha posto ma altre.
Infatti una semplice lettura della direttiva macchine, che è comprensibile al 100% delle persone che la leggono, anche se magari è meno piacevole della gazzetta dello sport e su questo sono d’accordo con Lei, consente di comprendere chi è obbligato e non autorizzato a fare la marcatura CE e se la legge prevede particolari professionalità per farla.
La semplice lettura della direttiva macchine esclude qualsiasi obbligo di ricorrere a qualsiasi professionista iscritto a qualsiasi albo, che ritengo delle semplici corporazioni medioevali, pur essendo iscritto ad uno di questi per motivi di lavoro, e l’obbligo di ricorrere ad un Organismo Notificato incorre solo in alcuni casi per le macchine in allegato IV.
La semplice lettura della direttiva macchine porta a recepire chiaramente che non è necessario fare una macchina da zero, ma anche una parte significativa, come ad esempio un quadro di comando o un sistema di sicurezza, per dover procedere alla marcatura CE, anche se non è necessario applicare il marchio se la macchina non viene posta sul mercato e per sapere questo basta leggere la legge 81/08 sicurezza sui posti di lavoro.
Ora io mi pongo una domanda, perché io che non costruisco macchine ho letto e riletto più volte la direttiva macchine e la legge 81/08, ed invece chi costruisce macchine o componenti o qualsiasi altro prodotto non lo fa? (non mi riferisco a Lei, ma alla Sua azienda, ed al quel 99% di cui Lei ovviamente non fa parte).
Perchè io che essendo incapace di costruire impianti e macchine, mi impegno a conoscere le leggi che regolano la sicurezza dei prodotti, e chi questi prodotti li costruisce non è interessato a conoscere quelle leggi, definendoli degli inutili orpelli? Anche in questo caso non parlo di Lei, ma ad esempio di tutte le associazioni di categoria? Anche questa è una domanda che io mi pongo e molti altri dovrebbero porsi in questo Paese.
Se io a volte non fornisco spiegazioni dirette è perché le ritengo pericolose, come sono pericolose tutte le scorciatoie, perché dire semplicemente:-la marcatura CE la fa il costruttore-, significa che quel costruttore non andrà mai a leggere la direttiva macchine, non saprà mai cosa prevede e molto probabilmente non la rispetterà.
Si comportano così ad esempio coloro che per fare la marcatura CE attaccano semplicemente l’etichetta adesiva, ma probabilmente questo succede solo nel Paese che conosco io e che sono così sfortunato da incontrare tutti i giorni, in quello in cui vive Lei, ci sono tutte persone che fanno un lavoro solo se lo conoscono benissimo e gli incapaci, guarda caso, si trovano solo nei “VARI ALBI PROFESSIONALI E LE LIMITAZIONI CHE CREANO PER CHI PROFESSA MA NON E’ ISCRITTO AD ESSO.. TIPO INSTALLATORI DIPENDENTI DI DITTE NON INSTALLATRICI”.
Se l’azienda avesse i requisiti reali (non documenti inutili rilasciati da altrettanto inutili enti), saprebbe come fare la marcatura CE e Lei non si porrebbe queste domande, non sto parlando di diplomi o attestati, ma di conoscenza vera, acquisita studiando, perché anche al tempo di internet “purtroppo” questo è uno dei modi per imparare, l’altro è farsi insegnare.
Il mio messaggio ovviamente poco chiaro o forse mal recepito era questo: se non conosce a sufficienza le regole che disciplinano il Suo lavoro, prima le studi e poi veda se riesce ad applicarle, ed in caso estremo ma proprio estremo, se lo faccia spiegare da chi ha maggiori conoscenze di Lei e pretenda le spiegazioni chiare e scritte e non delle risposte incontrollate su internet, come le mie delle quali Lei non ha alcuna garanzia, perché ciò che implica il Suo lavoro è la sicurezza Sua e degli altri ed in questi casi non si dovrebbero prendere le cose alla leggera e cercare le risposte da presunti esperti che scrivono su internet.
Naturalmente ci sono dei professionisti che per dare informazioni chiare e scritte pretendono perfino di essere pagati, pensando che il loro sia un lavoro, quelli è meglio lasciarli perdere e cercare facili e gratuite soluzioni in internet!!!! (se non fosse chiaro, l’ultima frase è ironica)
Salve , sono un elettrotecnico dipendente di una azienda metalmeccanica, e mi è stato chiesto di rifare l’ impianto elettrico di un avanzanastro oleodinamico di una pressa in quanto montava schede elettroniche vetuste e irreperibili.
Il quadro ,il bordomacchina e il software di gestione intendevo realizzarlo internamente all’ azienda senza appoggiarmi a ditte esterne.
A livello normatico come devo comportarmi per la marchiatura CE dell’ impianto ? Ho necessita di un progetto ? Chi può rilasciarmi il marchio CE ?
Sono grato dell’ aiuto
Buongiorno, Le chiedo scusa per la franchezza del mio discorso che non è indirizzato a Lei personalmente, ma si riferisce ad una situazione generale.
Nel nostro Paese ci sono persone come Lei ed aziende come la Sua, che sanno fare bene il loro lavoro (di questo non ho dubbi) però alla domanda: perché questo lavoro lo fai così? 99 volte su 100 non sanno rispondere se non in termini vaghi ad esempio: mi hanno insegnato così, fanno tutti così, si fa così.
Lei si sta accingendo a modificare una macchina, almeno una parte importante di essa, e certamente lo sa fare in modo corretto, ma saprebbe spiegarmi da cosa dipende ogni singola scelta che Lei va a compiere per eseguire questo lavoro? Mi permetta di ipotizzare la risposta negativa, perché in caso contrario Lei non porrebbe la domanda:Chi può rilasciarmi il marchio CE ?
Niente di strano, Lei non è un’eccezione anzi è la regola assoluta nel nostro Paese, per tale ragione ho fatto la premessa che ribadisco, non c’è assolutamente nulla di personale rivolto a Lei in ciò che sto dicendo, semplicemente questa è la realtà.
Se chi costruisce o interviene a modificare una macchina o un qualsiasi prodotto soggetto ad obbligo di marcatura CE, conoscesse almeno gli elementi essenziali delle direttive, saprebbe che il marchio CE non si compra, non si vende e non viene rilasciato da nessuno, IL MARCHIO CE LO FA IL COSTRUTTORE e per applicarlo sulla macchina deve rispettare la/le direttiva/e di riferimento, nel Suo caso la direttiva macchine ed eventualmente le norme armonizzate di prodotto.
Nel caso di una pressa, essa potrebbe rientrare nell’allegato IV della direttiva macchine e quindi esiste l’obbligo di rispettare la norma armonizzata oppure fare intervenire anche un Organismo Notificato, oltre a tutto il lavoro di marcatura CE.
Quindi siccome il tipo di macchina è tra quelle più pericolose, ritengo che si dovrebbe operare nel massimo rispetto di direttive e norme e non si può prescindere dal conoscerle.
Personalmente ritengo molto pericoloso per il legale rappresentante della Sua azienda ed anche per Lei, eseguire questo tipo di intervento senza le necessarie cognizioni legali, dato che quelle pratiche quasi certamente Lei le ha, infatti in caso di incidente futuro sarà chiamata a rispondere in prima persona la direzione ed in subordine Lei, quale esecutore materiale dell’intervento.
Quindi siccome un errore su questo tipo di macchine potrebbe provocare incidenti molto gravi se non letali, ritengo che una riflessione approfondita dovrebbe essere fatta prima di metterci le mani, poi ovviamente ognuno è libero di fare ciò che vuole e di assumersi tutte le responsabilità che crede, fermo restando che con la vita degli altri se non con la propria, sarebbe opportuno e doveroso andarci cauti.
Veda cosa prevede la direttiva macchine e poi esegua l’intervento se ritiene di essere in grado di mettere in pratica tutto ciò che la direttiva prevede.
Mi scuso se ho fatto delle ipotesi non vere e se involontariamente ho urtato la Sua sensibilità, a me premeva fare un discorso di interesse più ampio del singolo caso.
Cordiali saluti.
Salve,
ma la dichiarazione di conformità per un prodotto artigianale che non rientra in nessuna delle categorie indicate nella normativa per il marchio CE va fatta? e come si compila?
Salve, innanzitutto deve essere certo il fatto che un prodotto non rientra in nessuna categoria e se è proprio così il prodotto è soggetto alla direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti.
Chi produce deve conoscere le direttive che regolano il suo prodotto e le deve applicare, siccome la dichiarazione di conformità è solo l’ultimo passo di un percorso che dubito Lei abbia fatto, è preferibile che Lei conosca tutti i Suoi obblighi piuttosto che impari a compilare un documento di cui non conosce l’esatto scopo, per tale ragione La invito a leggersi la sopra menzionata direttiva.
In ogni caso questo blog non fornisce modelli o format da compilare, bensì informazioni sulla sicurezza e sulla marcatura CE, le informazioni specifiche sono consulenza e non sono oggetto di dibattito su un blog.
Cordiali saluti.
Salve, Anche io, desidererei avere un preventivo in privato visto che sono intenzionato a importare dalla Cina sigarette elettroniche , detti anche vaporizzatori , la ditta produttrice rilascia certificati ce e rosh. Grazie.
Salve, grazie per l’attenzione, il preventivo è già stato spedito.
Nel caso altri fossero interessati ad avere un preventivo sulla marcatura CE di qualsiasi prodotto, anziché chiederlo con un commento, possono inviare direttamente una mail a carraro@xvoi.net risparmierete tempo.
Cordiali saluti.
Vorrei importare dalla Cina sigarette elettroniche , detti anche vaporizzatori , la ditta produttrice rilascia certificati ce e rosh ,
Io per essere al riparo da ogni eventualità devo fare marcatura ce e dichiarazione conformità ? Per quanto riguarda il caricabatteria da muro..? Grazie.
Salve, Le invio privatamente il preventivo per la marcatura CE, così vede cosa c’è da fare e quanto costa.
Faccio prima così, piuttosto che ripetere spiegazioni insufficienti alla Sua necessità.
Cordiali saluti.
Nel caso acquisto i componenti (ognuno certificato) di un impianto di riduzione metano, da assemblare in un unico gruppo, al termine dell’assemblaggio, immagino debba essere elaborata una dichiarazione di conformità:
– secondo quale legge/norma? direttiva macchine?
– è necessario l’intervento di un organismo notificato?
Grazie per la disponibilità
Distinti Saluti
Salve, Lei immagina bene, ma forse immagina poco, nel senso che la dichiarazione di conformità di installazione è una cosa e si riferisce appunto alla realizzazione di un impianto ad esempio elettrico, che va a far parte di un edificio, mentre la dichiarazione di conformità di prodotto, a cui immagino Lei si riferisca, è solo una parte delle cose necessarie per arrivare alla marcatura CE.
Molti pensano che la dichiarazione di conformità sia la marcatura CE, e si limitano a questa, nulla di piú sbagliato, sarebbe come pensare che per essere un tecnico è sufficiente compilare un diploma.
Il prodotto in questione deve essere marcato CE, quindi soggetto a tutte le procedure previste dalla/e direttive che lo riguardano.
Non conoscendo la destinazione d’uso finale, non posso fornire indicazioni sulle suddette direttive che non si limitano in ogni caso alla direttiva macchine, che potrebbe anche non c’entrare nulla, infatti le direttive di riferimento vanno scelte in base a due fattori principali: com’é fatto il prodotto, la sua destinazione d’uso finale.
Una cosa posso dirLe con certezza, il prodotto deve essere marcato CE, come i suoi componenti e per farlo non è certamente sufficiente la dichiarazione di conformità.
Cordiali saluti.
Buon giorno e complimenti per il sito.
La mia domanda è la seguente: Un tecnico libero professionista con partita IVA, iscritto all’albo,
realizza un’impianto, eseguendo lui la progettazione elettrica, software e la messa in servizio. Mentre per le attività manuali elettriche , meccaniche etc. si avvale della prestazione di artigiani.
Può il professionista eseguire a proprio nome la marcatura CE dell’impianto, previo svolgimento di tutte le procedure previste dalla Direttiva Macchione 2006/42/CE ? ( Analisi rischi, valutazione livello di performance,dichiarazione di conformità, etc).
Grazie e cordiali saluti
Giovanni
Salve, c’è qualcosa che mi sfugge, Lei parla di impianto e di lavori elettrici manuali e poi fa riferimento alla direttiva macchine, di cosa si tratta esattamente?
In ogni caso la marcatura CE è a carico di chi mette nel mercato o in funzione la macchina e presumo che sia Lei.
Cordiali saluti.
ing. Carraro
Salve,voglio produrre e commercializzare dei lampadari artigianali in legno.Il portalampada dovrà essere incassato nel lampadario quindi a contatto con il legno,basta che mi faccia fare la parte elettrica da un elettricista e lui mi dia la dichiarazione di conformità delle parte elettrica o servono altre cose?grazie.
Salve, Lei costruisce un apparecchio di illuminazione e a prescindere dal fatto che impieghi componenti marcati CE, ha l’obbligo della marcatura del prodotto finito.
La marcatura non riguarda solo con che cosa è fatto un prodotto, ma anche come è fatto, cioè le procedure di produzione, quindi Lei deve fare tutto il processo di marcatura CE.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Buongiorno
siamo produttori di un articolo che viene a contatto con alimenti, più precisamente con il liquore. Volevamo aggiornare i nostri esami di laboratorio ormai datati e vorrei chiederle un consiglio. I nostri articoli sono manufatti in plastica; policarbonato, eva, polipropilene e hostaform (acetalica) sono i materiali sempre a contatto con il liquore, assieme a guarnizioni in silicone. Inoltre sono presenti delle molle in acciaio inox 302. Ci è stato preventivato da un laboratorio un esame che comprende:
Preparazione campione con simulante per 10 giorni a 40°C ai sensi del DM 21/03/73
Determinazione migrazione globale
Determinazione parametri organolettici
Determinazione metalli: nichel, cromo, rame, piombo, zinco, ferro (in quanto le parti esterrne del prodotto sono in metallo, seppur non a contatto con il liquore)
Determinazione ammine aromatiche primarie
Determinazione bisfenolo A.
e’ necessario fare tutte le verifiche specifiche per ogni materiale a contatto oppure è sufficiente la determinazione della migrazione globale? serve quest’ultima per valutare l’insieme dei materiali componenti e la loro migrazione durante la prova con i simulanti?
In poche parole, è GLOBALE nel senso che il risultato di questa prova comprende tutti i materiali utilizzati?
Grazie e cordiali saluti
Carlo
Salve, La ringrazio per la fiducia che ripone in noi formulando queste specifiche domande, alle quali però non risponderò per le seguenti ragioni:
– una domanda precisa richiede una risposta esatta e non un’opinione, non è quindi possibile fornirla su un blog di discussione. Le risposte esatte o presunte tali, implicano un’assunzione di responsabilità e questo si realizza con una richiesta e successiva fornitura di consulenza, che noi non facciamo tramite il blog. Inoltre come sta scritto nelle vision e nelle mission, noi forniamo informazioni gratuite di carettere generale e consulenze specifiche dietro compenso.
– per rispondere in modo preciso è necessario: individuare, procurarsi e studiare le norme pertinenti e poi trarne le debite conclusione
– la questione non riguarda la marcatura CE, a meno che questi contenitori non siano anche strumenti di misura, cioè servano a vendere quantità definita di liquidi, ma se sono utilizzati solo per lo stoccaggio ed il trasporto, ricadono nella direttiva 2001/95/CE ed in norme sui prodotti a contatto con gli alimenti.
Devo pertanto lasciare la Sua richiesta priva di risposta in quanto non pertinente agli scopi del blog.
Cordiali saluti.
Nel caso si debba commissionare una modifica ad una linea di confezionamento che preveda il solo incremento di quota dell’arcolaio della reggiatrice semiautomatica (in modo da far passare pallet più alti di 300mm rispetto al caso odierno), nel caso chi farà la modifica sia il costruttore originario della linea, quali documenti dovrebbe produrre quest’ultimo? in particolare, l’aggiornamento della dichiarazione di conformità in cosa consisterebbe?
In tal caso è come se si incrementasse in qualche modo la produttività della macchina (passando prodotti più “voluminosi”): si tratterebbe di una effettiva modifica sostanziale?
Salve, se chi esegue la modifica è la stessa ditta produttrice della macchina, non vedo nessun tipo di problema nell’aggiornare il fascicolo tecnico in conforrmità alle modfihe introdotte.
Ci sarà una rivalutazione dei punti pertinenti all’interno dell’analisi dei rischi, una modifica negli elaborati grafici, nuove indicazioni sul manuale, ricodifica del prodotto e nuova dichiarazione di conformità, il tutto però in un’azienda che ha già implementato la procedura di marcatura CE, è assolutamente normale e semplice, essendo la procedura standard.
Cordiali saluti.
Gent.mo ing. Carraro,
durante la mia ricerca sul web ho avuto il piacere di incontrare le “sue pagine” e voglio esprimerle i miei complimenti.
buon lavoro 🙂
Grazie.
Buongiorno , avrei la necessità di avere un chiarimento in merito all’obbligo di marcatura CE delle linee integrate di produzione alla luce della guida applicativa della Direttiva 2006/42/CE 2° edizione Giugno 2010.
Al punto 38 si specifica che un gruppo di macchine collegate le une alle altre , ma in cui ciascuna macchina funziona in modo indipendente dalle altre non viene considerato un insieme e non è quindi soggetto alla marcatura complessiva .
Mi chiedo pertanto se una linea produttiva composta da varie macchine (torni, rettifiche , macchine di montaggio)unite tra loro da sistemi automatici di trasferimento del prodotto debba essere certificata complessivamente.
La ringrazio anticipatamente per la risposta
cordiali saluti
Salve, la Sua domanda è precisa e richiede una risposta precisa che a sua volta si dovrebbe dare dopo aver visionato la situazione reale, cosa questa che può fare Lei.
Le devo quindi rispondere con una serie di domande che Le serviranno per trovare la giusta risposta:
Esistono uno più interruttori per bloccare l’intera linea? Esistono rapporti di comando tra una o più macchine ed i sistemi di carico/scarico? Esiste un sistema logico che governa l’insieme o una parte dell’insieme (sottoinsieme)?.
Nel caso ci sia anche una sola risposta affermativa ad una delle tre domande, allora è affermativa anche la mia risposta:- l’insieme va marcato come se fosse una nuova macchina -.
Come dice la Direttiva Macchine da Lei correttamente citata “in cui ciascuna macchina funziona in modo indipendente dalle altre” significa che non ci deve essere alcun rapporto tra nessuna macchina, cosa questa possibile, ma alquanto improbabile.
Cordiali saluti.
Buon giorno,
sono un noleggiatore di speciali strumenti di illuminazione per eventi e ora ho deciso di passare a costruirli da me e venderli.
Il primo prodotto che vorrei lanciare sul mercato è una lampada gonfiabile per esterni. E’ necessaria una marcatura CE o basterebbe una semplice dichiarazione di conformità? La struttura della lampada è davvero semplice e utilizzerò componenti con marcatura CE, un involucro in ripstop,una base in legno o plexigas e realizzerò pochi semplici cablaggi.
Grazie per la collaborazione
Salve e grazie per il commento che mi da la possibilità di chiarire ancora una volta alcuni aspetti della marcatura CE.
– anche il noleggio di un prodotto comporta l’obbligo della marcatura CE, quindi spero per Lei che i prodotti che ha utilizzato fino ad oggi fossero marcati CE
– la dichiarazione di conformità è UNO dei componenti necessari per la marcatura, come lo è l’etichetta, il manule ed il fascicolo tecnico del prodotto, ma NON è e NON sostituisce la marcatura, che ha un doppio significato: 1 apposizione del marchio, 2 procedura completa che porta alla possibilità di apporre il marchio.
Quindi nel Suo caso è necessario fare la marcatura CE e non è sufficiente usare componenti già marcati, anche se ovviamente questo semplifica il lavoro, e naturalmente non è sufficiente la dichiarazione di conformità.
Cordiali saluti.
Salve, sono un artigiano e mi occupo di trattamento acque ( addolcitori,deferizzatori ecc.).
Le chiedo, visto che assemblo vari componenti acquistati separatamente, e’ sufficiente fornire al cliente finale la documentazione che certifica la conformita’ alle normative garantite dai produttori? Quale documentazione devo consegnare al cliente, a parte il manuale delle istruzioni con relative dichiarazioni di conformita’?
Non sono il produttore delle singole parti, garantisco pero’ di utilizzare prodotti certificati.
Grazie della risposta e degli eventuali consigli.
Mauro Magnani
Salve, mettere assieme in modo corretto dei componenti già marcati CE, non é sufficiente per ottenere un prodotto che sia già conforme.
La conformità va dimostrata implementando tutte le procedure previste dalle direttive.
Ció che già fa non é sbagliato, ma non é sufficiente, se lo desidera la nostra società potrà fornirLe la consulenza necessaria, oppure Lei puó documentarsi sulle direttive e sulle norme.
Saluti.
Salve, sono un artigiano e mi occupo di trattamento acque ( addolcitori,deferizzatori ecc.).
Le chiedo se, visto che assemblo vari componenti acquistati separatamente, e’ sufficiente fornire al cliente finale la documentazione che certifica la conformita’ alle normative garantite dai produttori? Quale documentazione devo consegnare al cliente, a parte il manuale delle istruzioni con relative dichiarazioni di conformita’?
Non sono il produttore delle singole parti, garantisco pero’ di utilizzare prodotti certificati.
Grazie della risposta e degli eventuali consigli.
Mauro Magnani
salve sono un libero professionista, nel settore dell’impiantistica.
vorrei sapere come si può annullare una dichiarazione di conformità, da noi rilasciato di un determinato impianto.
Salve, la domanda è certamente non convenzionale e cercherò di fornire una risposta ipotizzando varie motivazioni per questa operazione.
Premesso che un prodotto o è conforme o non lo è, ci possono essere varie ipotesi:
1 prodotto non conforme a cui è stata associata una dichiarazione di conformità corretta, in questo caso è necessaria una rettifica del tipo: ci siamo sbagliati il prodotto non era conforme e non poteva essere ceduto
2 prodotto conforme, ma la dichiarazione non era completa o del tutto corretta, in questo caso si può fare la sostituzione, ma non si può dire :- abbiamo rilasciato una dichiarazione errata ed ora non ti consegnamo quella corretta
3 prodotto conforme, dichiarazione corretta, ma il cliente è insolvente, in questo caso è più corretto dichiarare che la propria responsabilità sul prodotto non viene più riconosciuta e la garanzia è decaduta, spostando sul cliente l’intera responsabilità civile e penale per l’uso del prodotto e per eventuali danni a terzi.
Non sono in grado, con le informazioni fornitemi, di ipotizzare altre possibilità, se conoscessi la natura del prodotto, il suo utilizzo ed il contesto in cui si inserisce la richiesta, forse potrei essere più esaustivo.
Saluti.
Buonasera, seguo l’assistenza tecnica di una azienda che commercializza elettrodomestici. Abbiamo venduto un prodotto marchiato CE non apprezzato dal cliente finale che ora chiede certificati di conformità e relativi numeri di lotto di produzione dei nostri prodotti da lui acquistati. Siamo tenuti a dare queste informazioni?
Ringrazio, cordiali saluti.
Salve, assolutamente no! Il cliente ha diritto ad avere: un prodotto che rispetta le normali prestazioni richieste dal mercato, più quelle eventuali promesse al momento della vendita, il manuale di uso, la dichiarazione di conformità (che può essere compresa nel manuale), l’etichetta con il marchio CE e questo è quanto.
Il cliente può contestare il cattivo funzionamento, ma i certificati e l’eventuale fascicolo tecnico puossono essere richiesti solo dalle autoritaà di controllo del mercato, a cui il cliente si può rivolgere.
La giustizia privata non esiste, anche se purtroppo esiste l’ingiustizia privata.
Voi però dovreste cerca di capire per quale ragione un cliente non è soddisfatto. A parte una piccola percentuale, le persone se sono soddisfatte non protestano ed esclusi gli eterni insoddisfatti, normalmente a fronte di un buon prodotto ed un buon servizio, ci sta il silenzio soddisfatto.
Cordiali saluti.
Salve.
Non so se questa è la sezione o la domanda giusta da porre in questo sito, ma siccome si parla di marchiature CE io provo.
Ho da poco scoperto la passione per realizzare lampade da arredo artigianali, io purtroppo non sono elettricista ma comunque per la realizzazione dei componenti elettrici uso solo materiali certificati come portalampada, sezione cavo corretta con il rispetto dei colori, messa a terra delle parti in metallo o comunque a rischio di conduzione ecc.
Vorrei ora sapere se io posso vendere queste lampade anche non essendo elettricista magari eseguendo o avendo un qualcosa in mano che mi dica che posso produrle e venderle rispettando la qualità.
Attendo risposta e ringrazio anticipatamente.
Flavio De Fazio
Salve, Lei da hobbista, può fare tutti i prodotti che vuole, e non ha obbligo di marcatura CE se li tiene per sè.
Nel momento in cui li mette a disposizione di terzi, in qualsiasi forma, quindi li vende, regala, presta, ecc. quei prodotti devono essere marcati CE.
Per poterlo fare non è sufficiente utilizzare tutti prodotti marcati CE, ma è necessario procedere secondo quanto imposto dalle direttive.
Se ha tempo può trovare su questo blog, indicazioni utili, ma in ogni caso deve studiarsi direttive e norme sugli apparecchi di illuminazione, diversamente può richiedere una consulenza, ma ritengo che per un’attività hobbistica credo che il costo non valga la pena. Noi comunque siamo a disposizione se per caso desiderasse un preventivo per la consulenza, dato che è il nostro lavoro.
Cordiali saluti
Grazie molte per la sua pronta risposta.
in merito alla sua pertinente osservazione sulla direttiva degli strum di misura, sapevo che questa era inerente a:
Contatori dell’acqua, Contatori Gas, Contatori energia elettrica, Contatori di calore, Tassametri e Strumenti di misurazione continua e dinamica di liquidi diversi dall’acqua.
uno dei nostri modelli è provvisto di contacolpi che permette al barista di controllare il numero di vendite giornaliero, onestamente nelle categorie della direttiva non mi sembra rientrino prodotti simili al nostro, cosa ne dice? Grazie ancora
Personalmente concordo con Lei, ma mi rimane un dubbio relativo al fatto che se lo strumento viene utilizzato per la vendita o la somministrazione di prodotti, sia in qualche modo vincolato ad un controllo, come avviene o avveniva per i controlli da parte degli uffici metrici. Il problema è rappresentato eventualmente dal garantire che la quantità sia esattamente quella nominale, ed in fondo questo è il principio su cui si basa l’obbligo della marcatura degli strumenti da Lei citati.
Penso che siamo in una situazione limite, tipo quella dei dispositivi medici destinati alla cura degli animali che per norma non sono neppure considerati tali, ma che in realtà vengono progettati e marcati come DM, pur non essendolo formalmente.
Tenga presente che le direttive sono vincolanti, ma lasciano anche spazio di “ispirazione” per le situazioni dubbie, cioè rappresentano una valida traccia operativa.
Certo se ci si pone nell’ottica “questo dice la direttiva, questo faccio e basta!” allora il discorso è chiuso, ma se invece si vedono le direttive nel senso indicato anche dal loro nome, non si leggono solo come impositive.
Faccio un’altro esempio estremo: non si ruba perchè c’è una legge che lo vieta, oppure perchè lo si ritiene corretto?
Ecco la mia lettura delle direttive va in questo senso, anche quando non sono strettamente obbligatorie, sono un buon indirizzo.
Saluti.
p.s. A seguito di un controllo sulla direttiva sugli strumenti di misura si può dedurre leggendo l’allegato M008 che anche le misure di capacità (bicchieri per somministrazione di bevanda) devono essere marcati CE.
Buongiorno
la nostra ditta produce dosatori per liquori, composti da materiale plastico e da particolari in ottone cromato.
A febbr 2004 abbiamo provveduto ad aggiornare i nostri esami di laboratorio per verificare l’idoneità dei nostri articoli al contatto alimentare (migrazione in etanolo – formaldeide).
A tutt’oggi, pur avendo cambiato un fornitore, utilizziamo gli stessi materiali e non abbiamo modificato il processo produttivo.
Ci viene richiesta la dichiarazione di conformità in merito alla legge Reg_10_2011 EU che fa comunque riferimento alla legge EU No. 1935-2004, materiali plastici a contatto con alimenti. Visto che i rapporti di prova effettati nel 2004 fanno riferimento in ogni caso ad una normativa antecedente, la dichiarazione di conformità che dobbiamo stilare oggi può essere redatta in base a questi esami di laboratorio? oppure siamo costretti a ripeterli?
Le chiedo cortesemente se esiste un modello di dichiarazione, inerente ad articoli similari al nostro, da cui prendere spunto. Grazie per la sua attenzione e cordiali saluti.
Carlo
Salve, vedo che ha seguito il mio suggerimento e mi pare anche che la Sua ditta abbia le idee chiare in merito agli adempimenti da compiere, quindi ciò che Lei afferma è sostanzialmente corretto. per quanto riguarda gli esami di laboratorio, sarebbe opportuno eseguirli periodicamente anche per verificare la correttezza delle forniture. Ha mai sentito parlare prodotti alterati o adulterati? Penso proprio di si, quindi vale sempre la regola fidarsi è bene………
Mi porrei un ulteriore quesito, trattandosi di dosatori, potrebbero entrare in qualche modo nella direttiva degli strumenti di misura, dico questo per esperienza personale in quanto nei pubs inglesi i bicchieri in vetro sono tutti marcati CE, in quanto servono a somministrare una quantità definita per legge di bevanda.
La dichiarazione di conformità deve contenere le indicazioni essenziali prescritte dalle singole direttive, ma non è necessario un modulo specifico, la modulistica in questo caso è utile solo a coloro che vendono inutili programmi a pochi soldi, illudendo chi si vuole fare illudere, che con questi programmi si possa fare la marcatura CE.
Saluti
Ing. buongiorno
Vorrei chiederLe un chiarimento: la società in cui lavoro commercializza alcuni prodotti in polietilene che non hanno una normativa di riferimento per la loro realizzazione. Visto che dobbiamo comunque fornire una dichiarazione di conformità del prodotto, lo dobbiamo fare in riferimento alla direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti?
Grazie
Salve, La Sua considerazione è corretta, Le consiglio però di verificare se realmente il prodotto finito per l’uso a cui è destinato è effettivamente fuori da tutte le direttive, a volte se ne dimenticano alcune.
Cordiali saluti
Salve,
avevo scritto il 16 ottobre e ho letto la sua gentile risposta, mi scusa se rispondo solo ora.
Io ovviamente non conosco la materia, altrimenti non le chiederei consiglio, ma precedentemete lavoravo nel settore automotive ed emettevamo conformità e dichiarazioni CEE per i veicoli e visto che il titolare era stufo di dover firmare 20 fogli al giorno mi chiese di informarmi se vi era un modo per evitare tale pratica. Sentii il nostro consulente omologativo e mi disse che si poteva fare, almeno sulle dichiarazioni di conformità ( mi sembra mi disse che non si poteva sulle dichiarazioni CEE ) e che dovevamo solo inviargli triplice copia del modello della dichiarazione, poi loro avrebbero avviato le pratiche al ministero e una volta certificato il tutto noi avremmo potuto timbrare le dichiarazioni di conformità senza dover rincorrere il titolare ( e soprattutto bloccare la fuoriuscita dei veicoli quando il itotla re era assente ). Avviai tale procedura in tal modo però poi cambiai lavoro e quindi non so di fatto come andò a finire.
Ove lavoro attualmente mi si ripresenta lo stesso problema, che spesso il titolare è assente e quindi blocco la fuoriuscita delle dichiarazioni e dei manuali in cui sono allegate…..nessuno ove lavoro adesso aveva pensato ci fosse una via alternativa e quindi si andava avanti cosi….ma esponendo tale possibilità al mio superiore mi ha chiesto di verificare effettivamente tale strada perchè interesserebbe molto all’azienda proprio per velocizzare il lavoro ( non dovendo insegnuire il titolare ) e non dover bloccare la fuoriuscita dei documenti quando il titolare sta all’estero per vari giorni.
le chiedo quindi indicazioni in quanto la mia passata e limitata esperienza di tale strada era in ambito automotive quindi soggette alle normative CEE di omologazione, con a capo l’omologazione globale 2007/46/CE, ( e ovviamente eravamo soggetti anche alla direttiva macchine 2006-42-CE e alla compatibilità elettromagnetica 2004/108/CE, le quali però non era di interesse o cmq solo relativo interesse per il ministero dei trasporti, ministero al quale il consulente aveva presentato la domanda di autenticazione in copia conforme dei nostri certificati di conformità )…..come detto nella precedente richiesta, ora lavoro in campo metalmeccanica della carpenteria, traverse ed elettromagneti destinati al sollevamento di blillette e similari in ferro, infatti i nostri principali clienti sono gli impinati siderurgici, quindi in questo settore di lavoro l’omologazione globale 2007/46-CE ed il ministero dei trasporti non centrano più nulla e quindi ho perso i punti di riferimento e le “relative” certezze che avevo, sia su quello che si può fare sia su chi rivorgermi come consulenti e come ministero.
La dichiarazione di comformità per la ditta ove lavoro attualmente, attesta la conformità alla direttiva macchina 2006-42-CE, alla 2006/95/CE Direttiva CE “Bassa Tensione” e alla 2004/108/CE Direttiva CE “Compatibilità Elettromagnetica”.
A conferma di quanto sto dicendo, vedo che anche tutti i certificati di qualità dei materiali dei grossisti del ferro, ci arrivano tutti autenticati con timbratura con esplicitamtente timbratuo ” autenticato in copia conforme”
Mi scuso se sono stato confuso nella spiegazione, ma appunto ho le idee confuse e vorrei comunque portare tale miglioria in azienda
( forse è vero che come dice lei rappresenta un minore sicurezza, ma permetterebbe di velocizzare notevolmente il lavoro e non bloccarlo per giorni in assenza del titolare )
La ringrazio per la gentile attenzione e la sicuramente altrettanto cortese risposta.
Distinti saluti
Salve, non é Lei ad essere confusionario , ma la materia che si presta a facili errate interpretazioni.
Prima di tutto é necessario definire l’ambito di intervento e mentre Lei prima lavorava in automotive ora lavora in direttiva macchine, che in precedenza aveva un ruolo subalterno ed ora invece é prioritaria.
La risposta al Suo quesito é semplice, basta nominare un responsabile della gestione del fascicolo tecnico e non si deve piú rincorrere nessuno.
Lo prevede la direttiva e basta citarlo nella dichiarazione di conformità.
Cordiali saluti.
La ringrazio per la completezza delle sue risposte.
Solo due richieste di chiarimento:
1) nel campo di applicazione della direttiva macchine (art.1) risulta che gli elettrodomestici per uso domestico non rientrano tra i macchinari per i quali è necessario seguire la direttiva. Mi chiedo allora perchè gli elettrodomestici per uso ristorante o hotel, o ecc. debbano rientrare in tale direttiva? quali potrebbero essere i rischi in più per il ristorante? non penso che la risposta risieda sul fatto che nel secondo caso sono presenti dei lavoratori, perchè tale aspetto verrebbe seguito tramite le normative degli utilizzatori, ad esempio il Testo Unico sulla sicurezza; dunque ad esempio, una cappa per uso ristorante sarebbe da considerarsi come macchina, al contrario di una cappa per uso cucina domestica?
2) Per quanto concerne l’affettatrice, devo dire che mi trova un po dubbioso in merito alla sua interpretazione: sulla direttiva macchine, nell’allegato IV compaiono le seghe a lama per il tagli di “pezzi”, nel caso delle affettatrici, la lama è presente e i pezzi sarebbero organici alimentari. Inoltre, se l’impianto elettrico non seguisse degli standard minimi, magari la macchina potrebbe essere pericolosa a livello elettrico.
La ringrazio ancora
Distinti Saluti
Salve, chiariamo alcuni punti:
– la cappa aspirante, in qualsiasi posto venga installata non è un elettrodomestico
– gli elettrodomestici proprio perchè “domestici” non sono macchine, ma rientrano in altre direttive che ne impongono comunque la marcatura CE e se si scende nel dettaglio delle norme di prodotto, si evince che viene pretesa una maggiore sicurezza per l’uso domestico anziché per quello lavorativo, perchè gli utilizzatori hanno un grado di formazione diverso.
– normalmente le attrezzature utilizzate in ambito lavorativo sono più complesse e quindi vengono fatte rientrare in direttiva macchine, ad esempio un frigorifero per un bar non è proprio uguale a quello domestico, comunque facendo l’analisi dei rischi con la direttiva macchine o con la direttiva bassa tensione si arriva ai medesimi risultati.
– se Lei ritiene che l’affettatrice abbia necessità di avere le prove iniziali di tipo eseguite da un Organismo Notificato, le può far fare, nessuno glielo impedisce, il fatto che io la pensi in modo diverso e che Lei non concordi non è un problema, è il costruttore che si deve assumere la responsabilità per l’immissione in commercio del prodotto e se pensa di essere più tranquillo facendo le prove iniziali di tipo, fa bene a farle.
Non credo sia mio compito convincere nessuno a fare o non fare una certa scelta.
Lei mi ha chiesto un parere, se pensa che sia più sicuro considerare l’affettatrice come macchina presente nell’allegato IV della direttiva macchine, non sarò certo io a volerLe fare cambiare idea.
Il bello della libertà è proprio questo, ognuno può pensare e fare quello che ritiene meglio, però dopo ne deve anche rispondere, in termini di costi e responsabilità.
– il fatto di non essere in allegato IV non significa non rientrare in direttiva macchine e di non dover essere marcata CE, l’affettatrice rimane comunque una macchina.
Spero di aver risposto in modo completo alle Sue domande e/o opinioni.
Cordiali saluti
Gentile Ing. Carraro avrei diverse questioni da porle:
1. in caso si abbiano macchine più o meno vecchie (sia precedenti al 459 che successive) e la documentazione sia stata persa: libretti di uso e manutenzione, dichiarazione di conformità, marcatura CE (questa ultima perchè magari si è cancellata la targhetta), come ci si deve comportare? immagino che si potrebbero richiedere tali documenti all’originario fabbricante, ma se questi non fosse più esistente o se, anche esistente, non concedesse aiuto in tal senso?
2. in caso si abbiano macchine più o meno vecchie (come sopra) e sostanzialmente modificate dopo il 459, chi potrebbe/dovrebbe fare la dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione, marcatura CE (in caso tali documenti non fossero stati prodotti all’atto della modifica)? una elaborazione di tali documenti è in generale un aspetto oneroso poichè ha a che fare con la conoscenza della macchina da tutti i punti di vista? può comunque farlo un professionista esterno al fabbricante?
3. in caso di modifica sostanziale, la macchina dovrebbe essere anche adeguata dal punto di vista della sicurezza in base ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall’allora vigente normativa?
4. qualora la macchina sia certificata ma, qualora ad esempio la alimentazione elettrica fosse fatiscente perchè rovinatasi nel tempo (cavi elettrici di alimentazione a bordo macchina non opportunamente schermati, ecc.) come ci si dovrebbe comportare? di chi sarebbe la responsabilità in caso di incidente?
5. le affettatrici a lama per uso ristorazione rientrano tra i macchinari indicati nell’allegato IV? se sì, andrebbe comunque redatta una certificazione “del tipo” da un organismo notificato anche se si tratta di una sola macchina?
6. una caldaia è considerata una macchina ai sensi della direttiva macchine?
6. quali sono le normative tecniche specifiche per forni, cucine a gas, lavastoviglie, cappe, grattugge, affettatrici, ecc.?
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità, mi rendo conto che le domande sono tante.
Salve, si le domande sono tante, ma fortunatamente sono interessanti per molte persone, quindi rispondo volentieri.
1 la macchina si ritiene completa solo se è accompagnata da relativa documentazione e per tale ragione sarebbe bene farne una copia, in caso di deterioramento o smarrimento, la casa produttrice normalmente la ristora, in caso ciò non fosse possibile le soluzioni sono due: si lascia ferma la macchina o si fa la marcatura CE con eventuali adeguamenti se necessari
2 la documentazione di marcatura nuova la fa chi modifica le macchine o prende la decisione di modificarle, ad esempio se io proprietario incarico un elettricista di rifare l’intero impianto elettrico della macchina, a lui spetterà l’obbligo di rilasciarmi la dichiarazione di conformità dell’impianto, a me l’obbligo di fare la marcatura completa, che può essere richiesta anche ad un consulente esterno, questo è appunto il nostro lavoro, in diverse modalità, cioè ci può essere una semplice consulenza e poi il proprietario si assume la responsabilità della marcatura, oppure si interviene a livello peritale, ed in questo caso è responsabile anche il tecnico esterno, ovviamente l’elaborazione dei documenti di marcatura è onerosa, cioè costa.
3 ASSOLUTAMENTE NO in caso di modifica sostanziale della macchina, valgono le norme in vigore al momento della modifica, altrimenti le macchine vecchie rimarrebbero sempre vecchie dal punto di vista delle sicurezza
4 la conduzione della macchina è un onere di chi ce l’ha in carico ( proprietario o locatario ) e se l’impianto elettrico è fatiscente deve essere rinnovato e dall’entità dell’intervento dipende o meno la necessità di una nuova marcatura CE
5 le affettatrici non sono in allegato IV, difficile uccidersi con un’affettatrice
6 una caldaia ricade nella specifica direttiva
7 impossibile rispondere a questa domanda, perchè i prodotti citati rientrano in direttive diverse che sono quelle ad essere obbligatorie e non le norme e soprattutto perchè queste ultime sono tante in relazione ai prodotti indicati e cosa forse sconosciuta ai più, le norme sono volontarie, mentre le direttive sono obbligatorie
Cordiali saluti
Se mi rendessi conto che chi mi ha venduto le finestre non ha marcato il prodotto, oppure se la marcatura fosse mendace (cioè valori non corrispondenti!) a chi devo inoltrare denuncia ed in che forma ? grazie.
Salve, puó presentare denuncia scritta alla Guardia di Finanza, alla Tributaria, alla Polizia, ai Carabinieri, si accerti di parlare con l’ufficio preposto e con qualcuno che comprende il problema, perché purtroppo anche tra le autorità di controllo non sempre c’é la sensibilità e la conoscenza del problema.
Se spesso queste autorità ricorrono a noi é perché al loro interno non trovano indicazioni sufficienti per svolgere correttamente il loro lavoro, ma noi siamo dei semplici consulenti senza alcuna investitura di alcun genere, ció che scriviamo e diciamo si basa solo sulla nostra auto formazione e quindi potremmo anche dire cose inesatte.
Ovviamente noi ci assumiamo in pieno la responsabilità di ció che scriviamo, ma questo é sufficiente per fare di noi degli esperti?
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Buongiorno, avrei bisogno di sapere come fare per certificare una lampada (a neon attrattiva degli insetti di realizzazione artigianale) per poterla commercializzare. Grazie
Salve, Lei deve fare la marcatura CE, non la certificazione. Per farlo può navigare su quest blog, studiare per conto Suo, o richiedere consulenza, dipende da quanto vuole investire e da quanto tempo ci vuole dedicare.
Cordiali saluti
Ing. lei è sempre preciso e puntuale.
Si, io sono sempre attivo, anche perchè adesso mi occupo di controlli sull’Inquinamento Luminoso per la Provincia di Gorizia e verificherò anche le marcature.
Peccato che le autorità, non ci sono e i Comuni, quando collaudano un’appalto di impianti luminosi, non guardano mai questo problema e ditte come la Neri, l’Aic, Iguzzini, ci marciano su questo e non mettono mai la marcatura sul palo.
Per persone come Lei, lo spazio sul nostro sito e la nostra disponibilità, ci saranno sempre e ricordi che almeno uno che appoggia la Sua attività ed il Suo impegno, ci sarà sempre.
Saluti e solidarietà
Grazie ing Carraro per la sua puntuale risposta, che condivido pienamente ( ..e che confesso, un po’ mi sarei aspettato… ;-)… In fondo, nei miei quesiti, indirettamente mi sono dato quasi anche delle risposte… Questo grazie anche al confronto che ho avuto leggendo i suoi commenti e quelli dei suoi visitatori. Comunque complimenti ancora per questa sua iniziativa.
..Bè.. per il resto cosa dire… Ci ho provato;-) ..anche se spero di ricevere qualche suo aiuto in risposta all’e-mail che le ho inviato dopo aver visitato anche l’altro suo blog http://www.dichiarazionediconformita.eu.
Spero di risentirla e grazie ancora per la sua disponibilità.
La mia risposta teneva conto anche dell’intelligenza del commento, se avessi percepito semplicemente un “furbo” avrei usato altri toni. Un certo humour ed una dose di autoironia certamente rendono piacevoli i rapporti tra le persone, se ha bisogno di qualche chiarimento mi contatti alla mail direttamente, chissà magari non la faró pagare.
Cordiali saluti
Attenzione, come avrà avuto modo di vedere l’Art. R12, prevede che si apponga la marcatura e non l’etichettatura, stia attento perchè qui, in Friuli ha effettuato una denuncia in merito alla falsa applicazione di etichette CE.
Salve, vedo che Lei è sempre attivo nell’attività di controllo sul territorio e questo mi fa piacere, peccato che persone attente come Lei ce ne siano troppo poche.
Lo scopo della marcatura (applicazione del marchio) è informare il cliente che il prodotto è sicuro in quanto marcato CE, quindi i metodi di marcatura possono essere diversi, perchè se su una macchina utensile è indispensabile una etichetta rivettata ed inamovibile, per un lampadario che va installato a casa mia non esiste la necessità delle stesse precauzioni, per ovvie ragioni: nessuno può danneggiare l’etichetta incollata su una parte interna del prodotto e lo stesso non è soggetto ad usura meccanica. Sui pali della luce esterni è evidente che la necessità di inamovibilità è uguale a quella delle macchine utensili.
Cordiali saluti
Buongiorno egregio Ing. Carraro, complimentandomi per il suo sito e i suoi puntuali commenti, mi permetto anch’io di chiederle qualche consiglio. Sono un architetto e designer che ha deciso di immettere sul mercato una collezione di apparecchi di illuminazione per interni realizzati tutti con lo stesso sitema di assemblaggio.
Dopo aver verificato la rispondenza di alcuni prototipi da me realizzati, ai requisiti specificati nelle norme tecniche EN 60598, parti 1 e 2, ma non potendo produrre direttamente, sto facendo realizzare i prodotti ed il loro confezionamento da un’altra ditta. Comunque li commercializzo io con la mia partita IVA (appositamente ampliata per questo).
Cercando di rispettare le direttive di riferimento in materia di verifica di conformità e marcatura CE, ho fornito a tale ditta la documentazione tecnica (a mia firma) prevista dal “Modulo A – Controllo interno di produzione” di cui all’Allegato II della Decisione 768/2008/CE, affidandole il compito di redigere la Dichiarazione di Conformità.
Ho anche predisposto la marcatura CE, specificando sull’etichetta che tale azienda produce per mio conto.
Rileggendo però più attentamente direttiva e norme e stimolato anche dai commenti su questo sito mi sorgono alcuni dubbi:
1) Avrei potuto io stesso in veste di “fabbricante” (come specifica l’art.R1 dell’Allegato I della Decisione 768/2008/CE: “fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio”) redigere la Dichiarazione di Conformità, anche se, in pratica, non sono e nè posso essere il produttore materiale del bene immesso sul mercato?
2) Nella documentazione tecnica, ho accennato solo al generico rischio elettrico omettendo valutazioni sui campi elettromagnetici. Anche se si tratta di appercchi che funzionano con correte di rete, utilizzando lampade a fluorescenza e senza particolari alimentatori o trasformatori, devo considerare anche la compatibilità elettromagnetica? E quali norme dovrei verificare? Secondo questa considerazione dovrò elencare tra le norme armonizzate di riferimento anche altre norme oltre alla EN 60598?
3) Nella descrizione dei prodotti e delle caratteristiche dei materiali e componenti elettrici utilizzati, è sufficiemte una mia relazione o devo allegare schede tecniche da richiedere magari ai miei fornitori?
4) Trattandosi di apparecchi realizzati tutti con lo stesso sistema ed aventi caratteristiche simili di materiali e componenti, è stata predisposta una sola Dichiarazione di Conformità specificando i vari modelli e versioni (sopensione, appoggio , parete, da terra) e loro caratteristiche. Ma visto che l’etichetta con la marcatura CE riporta le caratteristiche di ogni modello, occorre anche redigere altrattante Dichiarazioni?
Ringraziandola infinitamente per la sua attenzione, porgo cordiali saluti.
Salve Architetto, La ringrazio per i complimenti, ma li faccio anche a Lei per la precisione nei quesiti posti e nella preparazione che dimostra sull’argomento.
Dal momento che Lei è un professionista, come il sottoscritto, e vive del suo sapere, comprenderà che sia per questioni di deontologia professionale, che di rispetto delle finalità del blog, la consulenza non possa essere fornita come commento su un blog, che per sua natura uno spazio di discussione.
Come altre volte precisato, in questo ambito parliamo di cose generali, attinenti alla marcatura, mentre i problemi dei singoli, legati ad attività lavorative, trovano risposta nello spazio “altri servizi per le aziende” che prevede la fornitura di consulenza professionale.
Fornire informazioni specifiche su un’attività produttiva, significa dare consigli, non opinioni, dei quali si risponde come fornitori di servizi e per questi si viene adeguatamente remunerati, esattamente nello stesso modo in cui lo sono le Sue parcelle.
Ritengo quindi che non sia questo l’ambito in cui dare risposta formale alle Sue richieste, che potranno essere soddisfatte se poste in forma privata e mediante i vari canali indicati nel blog.
La ringrazio e La saluto cordialmente.
salve,
per un mio cliente ho realizzato un macchinario per eseguire dei test su dei campioni. tale macchinario è nato da una idea iniziale (quindi non un vero e proprio progetto) e sia durante la realizzazione sia durante i primi test è stato sottoposto a molte modifiche anche strutturali. alla fine sono riuscito a produrrre l’attrezzo rispondente alle necessità del cliente consistente n un motore elettrico pilotato da un inverter che aziona una sorta di maglio che agisce sul campione di gomma. in una prima fase il cliente aveva lasciato intendere che l’attrezzo avrebbe dovuto essere usato per una sola serie di test, mentre ora, visto il buon risultato ottenuto, è intenzionato a tenerlo in funzione anche per il futuro e quindi vorrebbe una certificazione CE dell’oggetto. ho cercato on line e mi sembra di capire che tale certificazione è necessaria anche per un singolo esemplare e quindi il percorso da seguire è quello della analisi tecnica dei rischi del prodotto con la redazione del fascicolo tecnico e del manuale di uso e manutenzione e l’autodichiarazione di conformità alle direttive. a questo punto dovrebbe essere sufficiente dotare dell’identificazione CE l’attrezzo e fornire al cliente una dichiarazione di conformità. mi conferma tutto ciò? se e così ho necessità di una azienda di consulenza esterna? se si cosa dovrebbe fornirmi?
la ringrazio della sua disponibilità.
saluti
Salve, ció che afferma é corretto a parte l’imprecisione di qualche termine, che non é il caso di citare. Per fare la marcatura deve fare le cose che ha detto e se le sa fare, non vedo la necessità di ricorrere ad una società di consulenza. Noi interveniamo presso i clienti che ce lo chiedono perché non sanno cosa fare e come farlo. Mi pare che non sia il Suo caso, quindi proceda pure come ha detto. La scelta a favore di un consulente ha due motivazioni, la prima é appunto non sapere cosa fare, la seconda é valutare se costa piú il fai da te o la consulenza.
In entrambi i casi la scelta spetta al cliente.
Cordiali saluti
Salve, non escludo che una simile prassi possa essere prevista da particolari norme di peodotto, e la Sua descrizione é troppo generica per poter capire esattamente il tipo di prodotto e l’utilizzo finale, certamente non esiste alcuna direttiva che preveda una simile procedura.
Le dichiarazioni di conformità devono accompagnare ogni singolo prodotto, consentire l’identificazione dello stesso, dell’azienda produttrice e del legale rappresentante della stessa, se la firma non é autografa, ma riprodotta non cambia nulla.
L’unico problema é garantire che il documento ed il prodotto siano autentici, ovvero prodotti dall’azienda, ed il soggetto maggiormente interessato a questo é proprio l’azienda ed il suo rappresentante, che é sempre comunque responsabile della conformità del prodotto, a prescindere dal modo in cui la firma é apposta.
Il fatto che ci sia proprio la mia firma autografa su un documento é un mio interesse e non creerei mai problemi di alcun genere per garantirmi che questo accada, magari nominerei un delegato, ma espormi al rischio di una falsificazione é l’ultima cosa che farei.
Cordiali saluti
salve,
lavoro in una ditta che produce traverse e elettromagneti e produciamo regolari dichiarazione di conformità CE,certificati di origine e certificato di collaudo
volevo avere informazioni in merito alla possibilità di autenticare documenti non tramite la firma del titolare ma tramite la timbratura di “copia conforme”..ovvero…se non erro sapevo che si può depositare al ministero un modello in triplice copia del certificato che si vuole poter poi validare tramite timbro e quindi poi poterlo autenticare non tramite firma ( cosi da non dover inseguire il titolare per fargli firmare mille carte ) ma autenticarlo tramite timbro di copia conforme….sempre se non erro ciò non si può fare per tutti i documenti ma solo per taluni….se possibile volevo avere delucidazioni in merito a quali documenti si può fare e quale è la procedura per farlo… cordiali saluti
No non servono nuovi test, infatti si parte da prostri marcati sui quali i test sono già stati eseguiti.
Mi pare di capire che Lei non tiene conto della necessità di fare l’analisi dei rischi e neppure delle altre procedure necessarie per la marcatura.
Nel blog ci sono le indicazioni per comprendere da cosa é composta la marcatura CE.
Grazie per la velocità della risposta!!!
Si mi sono espresso male !!! 🙂 intendevo marchiare CE il prodotto assemblato! quindi è confermato! 🙂
In questo caso bisogna rifare tutti i test da capo! elettromagnetico ecc…?
da quello che ho capito invece la dichiarazione di conformita è una dichiarazione che fa il produttore o l’importatore in cui dichiara che il prodotto è confome alle nome CE
Salve, Lei non deve rimarcare quei prodotti, ma quello che produce Lei, cioé il prodotto finale, che é l’insieme di tutti gli altri, ma montato in quel certo modo, altrimenti anch’io mettendo in una scatola tutti i componenti otterrei un prostro già marcato CE, ma non é cosí.
Inoltre Lei commette un errore piuttosto comune, cioé quello di pensare che la dichiarazione diconformità faccia la marcatura, come dire che per avere ragioniere é sufficiente stampare il diploma.
Cordiali saluti.
Vorrei comprare da produttore europeo componeti per assemblare un apparato radio wireless 802.11anh quindi scheda madre scheda wireless contenitore che comprende antenna o contenitore con antenna esterna
tutti i prodotti singoli sono marchiati CE
Da quello che ho capito, se li assemblo li devo marchiare di nuovo CE? quale è la procedura?
in pratica quello che mi serve veramente è la dichiarazione di conformità richiesta dal ministero dello sviluppo economico per installare questi apparati
Grazie
Salve, i prodotti sono soggetti alla direttiva compatibilità elettromagnetica, non comportano problemi per la sicurezza degli utilizzatori, quindi può continuare ad usarli. L’unico problema è il rispetto del D.Lgs. 81/08, ma sinceramente non mi sembra che costituiscano problemi per la salute degli operatori.
Cordiali saluti.
Sono in possesso per lavoro di una decina di Tester digitali i quali essendo stati acquistati prima del 1996 non hanno la marcatura CE. Vorrei sapere se posso farli adoperare o sono fuori norma. Nel caso dovessi chiedere la marcatua alla ditta costruttrice e questa avesse nel frattempo cessato l’ attività come mi dovrei comportare? Sentitamente ringrazio. Francesco
p.s. chiedo troppo se mi inserite dei riferimenti normativi al riguardo?
Buon giorno, Le espongo i criteri generali a cui si ispirano tutte le direttive, se poi una fosse leggermente diversa, non cambia moltissimo.
Nel fascicolo tecnico va inserito un facsimile o copia di tutti i documenti prodotti durante le procedure di marcatura.
Gli unici originali possono essere i certificati di eventuali prove di laboratorio.
La dichiarazione di conformità, assieme all’etichetta CE accompagnano ed identificano il prodotto, nei limiti delle possibilità e della logica operativa.
Se l’identificazione fa riferimento ad un lotto di produzione anziché ad un singolo pezzo, ha evidentemente un peso diverso.
Se fornisco ad un cliente sempre lo stesso prodotto, posso fornire una sola dichiarazione e di volta in volta le specifiche di identificazione.
Nel settore pavimenti in legno ed altri prodotti da costruzione, l’etichetta raccoglie in sé tutti i dati della dichiarazione e di fatto la sostituisce.
Lo scopo di dichiarazione ed etichetta è quello di identificare il singolo prodotto o lotto ed indicare le caratteristiche minime di sicurezza.
Per semplificare la vita dei produttori si possono inserire nel manuale/foglio di istruzione, nella confezione o in altro modo, l’importante è che arrivino all’utente finale assieme al prodotto.
Che senso avrebbe redigere una dichiarazione che afferma la correttezza del prodotto e tenerla solo nel fascicolo tecnico? Il cliente è il primo interessato alla sicurezza del prodotto, le autorità fanno dei controlli in caso di incidente o altro evento non normale.
La ringrazio per il commento, certamente è un aspetto che interessa a molti, oltre a questo c’è anche quello dell’analisi dei rischi, per la quale sarebbe opportuno interpellare la trasmissione “chi l’ha visto?”, dato che quei pochi che la fanno, di solito se la inventano, e Le posso assicurare che non sto parlando delle singole aziende, ma anche di primari Organismi Notificati.
Cordiali saluti.
Buongiorno, ci sono degli aspetti relativi alla dichiarazione di conformità che mi lasciano dei dubbi: la nostra azienda produce macchine elettriche (assimilabili a motori), facenti riferimento alle direttive 2004/108 (EMC) e 2006/95 (bassa tensione); leggendo le linee guida per l’applicazione (in special modo quella EMC), mi sembrerebbe di capire che la dichiarazione debba essere redatta dal costruttore, ma non allegata ai prodotti, bensì conservata (assieme alla documentazione tecnica) per “essere esibita su richiesta delle autorità competenti”.
Questo lo interpretro leggendo il par 3.3.3 (“The Concept of ‘holding at disposal’) della “Guide for the EMC Directive 2004/108/EC”, pubblicata il 21/05/2007.
Altro aspetto, sempre legato alla nostra tipologia di produzione, fondamentalmente di serie, è che la dichiarazione non possa che far riferimento a un generico modello identificabile (macchina del modello XYZ) e non al singolo pezzo uscito dalla produzione, che renderebbe impraticabile tale gestione.
Le sembra che le mie considerazione siano corrette, o c’è qualcosa che mi sfugge?
Grazie mille nel caso possa chiarire quanto sopra, cordiali saluti.
Salve, la dichiarazione di conformità è solo una parte della marcatura CE a cui i Suoi prodotti sono soggetti. Quindi quello di cui Lei ha bisogno è di implementare tutte le procedure di marcatura e non redigere semplicemente la dichiarazione di conformità.
La nostra società, come indicato nel sito, fornisce consulenza alle aziendde sulla marcatura CE.
Cordiali saluti.
salve,
sono un produttore di macchine agricole, trainate e NON DOTATE di motore proprio o di TRASMISSIONE, per farla breve l’attrezzo viene solo TRAINATO nel terreno dal trattore.
Alcuni clienti, mi hanno richiesto la dichiarazione di conformità, volevo sapere come farne una e magari a che normative mi dovrei attenere.
Grazie
Siccome il certificato originale è uno solo, per poterlo fornire più volte occorre averne tante copie uguali, cioè conformi.
Ora non so come facciate a fornire tanti originali, comunque la copia conforme è prevista anche per gli atti legali.
Oggi con una buona fotocopiatrice laser a colori si fanno molti “originali”.
Spero di non aver aggiunto confusione.
Cordiali saluti
Ing. Carraro,
grazie, tutto molto chiaro ed esaustivo.
Ho solo un’ultimo chiarimento, cosa si intende esattamente per copia conforme.
Salve, innanzitutto l’inserimento dei certificati (in copia) nel manuale non è necessario a norma di legge, è invece indispensabile che ci sia una dichiarazione di conformità per ogni singolo prodotto e questa non può essere sostituita dal certificato CE del prototipo, né in copia, né originale.
Quindi la società di leasing invece di richiedere il certificato originale, dovrebbe pretendere la dichiarazione di conformità firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice, solo così avrò un’assunzione di responsabilità..
Forse il richiedente ha confuso i due documenti e chiede quello che di fatto, come si evince da ciò che dice Lei, si riferisce ad un modello e non al prodotto acquistato.
I funzionari leasing sono molto pignoli, ma spesso si incaponiscono su cose errate, ho anche verificato che sono come i doganieri, meglio non contraddirli (HANNO IL POTERE).
Quindi vale la pena dare l’originale (in copia conforme, dato che l’originale è uno solo) e lasciare perdere tutte le spiegazioni corrette.
Tenga però presente che la legge dice che fa fede la Dichiarazione di conformità firmata dal legale rappresentante e quindi si regoli di conseguenza.
Cordiali saluti.
Ing. Carraro buongiorno,
svolgo attivita’ tecnico commerciale in un’azienda che rappresenta e distribusce in Italia attrezzature e strumentazioni per laboratori elettronici e di misura, tutti rigorosamente marchiati ed accompagnati da certificato di conformita’ CE del costruttore. Questi certificati sono validi per tipologia di prodotto e non per codice articolo, sono quindi generici ed inseriti direttamente nel manuale operatore o nella documentazione a corredo.
Domanda : perche’ gli istituti di laesing che finanziano l’acquisto al cliente finale ci chiedono il certificato in originale. E’ corretto? Esiste a suo sapere una disposizione in tal senso?
Cordiali saluti
Salve, Lei pone una domanda logica ed intelligente, che evidentemente in dogana non si sono posti e alla quale certamente loro non sanno rispondere.
Infatti il prodotto per superare la dogana non dovrebbe avere alcuna marcatura o certificazione, che invece sono obbligatorie per l’immissione in commercio.
Purtroppo questa è una battaglia persa, forse solo il 10% dei doganieri conosce ed applica correttamente i regolamenti europei per le importazioni, però Le assicuro che questi doganieri se pur rari esistono ed io ho avuto la fortuna di incontrarli.
Che fare con l’altro 90%, nel Suo caso la cosa più semplice è dichiarare per iscritto che si tratta di modello da sottoporre a test di controllo e non destinato al commercio.
Poi per l’importazione di grandi quantità Le suggerisco di provvedere alla marcatura prima dell’arrivo in dogana e di non contare sulla fortuna di incontrare quel 10% citato in precedenza.
Per i telefoni cellulari occorre fare attenzione alla presenza della certificazione CE da Organismo Notificato, molti telefoni cinesi non ce l’hanno e non possono essere commercializzati.
Cordiali saluti.
Buongiorno,
sto acquistando un telefono cellulare dalla cina per verificarne le caratteristiche e decidere se importarne una certa quantità per rivenderli sul mio ecommerce.
Premetto che è la prima volta che faccio un acquisto fuori dall’europa.
In dogana mi hanno chiesto di dichiararne la marchiatura cE. Come faccio se non ho ancora il telefono a farla o anche volendola fare io come importatore come faccio senza avere mai visto l’apparecchio?
Grazie
Significa fare la marcatura come se fosse una macchina nuova, quindi fare l’analisi dei rischi, il manuale ( aggiornarlo alla nuova direttiva macchine ) la dichiarazione di conformità e l’etichetta CE con il nuovo numero di matricola.
Cordiali saluti.
Egr. ing.,
la ringrazio per la sua risposta. Chiedo troppo se mi spiega in che cosa consiste esattamente “rifare la marcatura CE”? Grazie ancora e buona serata.
Salve, tutte le direttive indicano in 10 anni il tempo di conservazione dei documenti, come per la contabilità e corrisponde al tempo di prescrizione legale degli illeciti.
Comprendo Le Sue ragioni, ma dopo 10 anni, secondo questa logica sarebbe necessario rifare la marcatura CE e sinceramente non lo trovo del tutto sbagliato.
Comunque quello che penso io non conta, conta ciò che sta scritto nelle direttive.
Cordiali saluti.
Egr. Ingegnere,
ci siamo accorti che i dati riportati nel certificato di conformità CE della gru montata su un nostro automezzo non corrispondono con quelli effettivi della gru (modello e nr. di matricola sbagliati). La gru è stata fabbricata nel 1997, è stata verificata nel corso degli anni, ma nessuno si è accorto dell’errore. Ora, dovendo fare una revisione, ce ne siamo accorti noi (proprietari del mezzo) e temiamo che al prox. controllo l’errore venga rilevato. Abbiamo contattato la Heila (costruttore della gru) e ci hanno risposto che non sono sicuri di poterci inviare copia del certificato esatto perché sono passati più di 10 anni. La mia domanda è questa: veramente dopo i 10 anni le aziende costruttrici possono distruggere e non conservare più questi documenti? Una gru del genere, se opportunamente manutentata, può funzionare ben oltre i 10 anni… Se è come penso, sarebbe in grado di segnalarmi i riferimenti di legge, così li spedisco a queste persone che tentano di sbolognare la patata bollente??? Grazie 1000!
Salve, la cosa più semplice, oltre che obbligatoria, è fare la marcatura CE di questi prodotti, e la deve fare Lei.
Se per farla utilizza i certificati che Le forniscono i produttori e Lei si fida della bontà dei prodotti, è sufficiente questo.
Naturalmente nessuno Le impedisce ( ma neppure Le impone ) di fare delle prove presso IMQ, TUV, Istituto Giordano o altri enti notificati, in questo caso però attenzione a quelli che si autodefiniscono Enti. Controllare sempre il n° di notifica presso il NANDO, se li non c’è, sono solo “balle”.
Anche noi potremmo scrivere nella nostra carta “certifichiamo il certificabile” come fanno altri, forse qualche “pollo” lo troveremo (purtroppo sono ancora numerosi), ma crediamo nell’etica, non come parola, ma come sostanza e quindi ci definiamo semplicemente “consulenti”, per coloro che hanno la bontà di chiederci dei consigli.
Cordiali saluti
p.s. diffidate di tutto quello che trovate nel web, anche di ciò che diciamo noi, chiedete sempre una dichiarazione sottoscritta di ciò che Vi viene detto ( verba volant ………..), cercate sempre una conferma ufficiale in direttive e norme. Gli esperti non ricevono il verbo divino, e non sono unti dal Signore, sono solo persone come Voi che “dovrebbero” saperne di più, ma fidarsi è bene e non fidarsi è meglio.
Buongiorno ing.Carraro
sono Thomas titolare di una ditta di impianti elettrici,da circa un’ anno sto entrando nell’ importazione di lampade stradali a led ed illuminazione a led, dalla cina, ho cercato e visionato ditte con varie qualità e prezzo, la ditta che collaboro ora mi ha spedito certificati CE rohs compatibilità elettromagnetica, fatti da un ente cinese, premetto che il materiale per la mia esperienza rispetta la norma , isolamento colore cavi messa a terra ecc..
secondo lei posso allegare questi certificati ?
o devo far certificare ad un ente riconosciuto come intertek, con costi altissimi?
in attesa di un suo consiglio, le porgo i migliori saluti.
Thomas Rebellato
Salve, ritengo che tutto il Suo discorso sia corretto, per quanto riguarda la presenza dei due nominativi ed anche per la legge sui giocatoli.
Saluti
Buongiorno sig. Carraro,
quindi, per essere considerati come distributori e non come fabbricanti, anche se di un marchio privato, è opportuno far apparire sui prodotti il nome dell’azienda che produce e per conto di chi lo fa, giusto?
Il D.Lgs. che recepisce la Direttiva 2009/48/CE che riguarda la sicurezza dei giocattoli esiste già da alcuni mesi e le disposizioni contenute verranno applicate proprio d apartire dal 20/07/2011, o mi sbaglio?
Ringraziandola per il suo intervento, le invio i miei saluti
Salve, se sul prodotto c’è solo il Vostro nome, non vedo chi potrebbe essere considerato il produttore, dato che lo dichiarate Voi.
Questa è una scelta commerciale che molti fanno, assumendosi per intero tutti i rischi propri del produttore, magari poi non fanno alcuna attività di marcatura effettiva, contravvenendo in questo modo a tutti gli obblighi di legge, a scapito del consumatore, che di fatto non ha alcuna garanzia di sicurezza ( non vuol dire che il prodotto sia pericoloso, ma nessuno dimostra il contrario ).
Per quanto riguarda i giocattoli una cosa sono le direttive ed un’altra è il loro recepimento, che in Italia avviene in genere dopo 3.4 anni.
Alle frontiere si pretenderà il rispetto della nuova direttiva, ma sul mercato interno, fino a che non c’è un D.Lgs. che lo recepisce, rimane la legge vecchia.
Cordiali saluti.
Buongiorno Ing. Carraro,
nell’azienda in cui lavoro abbiamo una linea di prodotti ad uso scolastico che acquistiamo da un produttore con sede in Europa, facendoceli personalizzare apponendo un nostro marchio.
Anche in questo caso siamo considerati fabbricanti e dobbiamo quindi provvedere a redigere la dichiarazione di conformità e ad effettuare la marcatura CE o trattandosi degli stessi articoli a catalogo del produttore è sufficiente fare riferimento alla dichiarazione di conformità e alle certificazioni da lui fatte per lo stesso prodotto?
Il 20 luglio entrerà in vigore la nuova normativa sulla sicurezza del giocattolo;come comportarsi se esistono giacenze di prodotti rispondenti alla vecchia normativa, è possibile continuare ad immetterli sul mercato?
Ringraziandola anticipatamente per la cortese disponibilità, un cordiale saluto
Salve, un prodotto per essere venduto deve essere accompagnato da:
1 etichetta con marchio CE ( non solo il marchio )
2 dichiarazione di conformità (può essere inserita nel manuale)
3 manuale di istruzione, uso e manutenzione
L’assenza di uno di questi tre documenti rende la vendita non completa.
Oltre a questo il cliente può solo fidarsi che il produttore abbia lavorato bene ed in un caso come i Suo, oltre a verificare l’esistenza dei documenti sopra citati, può presentare una denuncia del fatto alla Guardia di Finanza.
Ho verificato che in molti casi sono solleciti ed attenti a questi problemi, in altri casi (minoritari) tendono a lasciar perdere, dipende molto dalle zone e dalla sensibilità dei singoli, perchè purtroppo questi argomenti sono ancora molto sconosciuti.
La difesa dei diritti del consumatore nel nostro Paese è ancora considerata a livello di opinione pubblica, come una velleitaria pretesa di una élite di rompi…….
Cordiali saluti
Egr. Ing. Carraro,
mi sono imbattuta nel suo sito mentre ero alla ricerca d’informazioni sul rilascio di certificazioni CE. Le spiego meglio… Ho acquistato una poltrona alzapersone elettrica, per mia madre invalida, mi è stata rilasciata solo una garanzia del prodotto, tra l’altro con clausole vessatorie, e il marchio CE l’ho trovato solo sul sistema dell’alza-piedi. Ho richiesto con racc.ta alla ditta venditrice tale certificazione e mi ha risposto ch’era sufficiente la garanzia sulla quale c’è dichiarato che il prodotto è stato sottoposto al collaudo. Oggi, dopo un anno da tale richiesta, nel sollevare mia madre dalla poltrona mi sono schiacciata un mignolo del piede sx. L’avvocato da me interpellato, mi ha risposto che se non si dimostra l’assenza di conformità alle norme Ce, non posso ottenere un risarcimento del danno, per quella clausola vessatoria in cui si dice che sono esclusi i danni diretti o indiretti alle persone…
Per quanto su esposto, cortesemente, Le chiedo come e a chi posso rivolgermi per sapere se il prodotto è a norma?
Ringraziandola le porgo cordiali saluti.
Angela Neglia
Ovviamente trattandosi di decisioni pratiche da mettere in atto e non di argomenti di discussione, non posso esprimere pareri in merito a ciò che un”azienda deve fare.
La consulenza non si fornisce attraverso i blog per una questione di serietà professionale.
In questo ambito dialoghiamo in merito ad argomenti vari, quando poi si tratta di esprimere giudizi di merito è necessario conoscere le situazioni specifiche e questo è bene farlo in ambito di consulenza e non di commenti e pareri.
Sulla consulenza professionale si basano molte scelte aziendali, quindi queste non possono derivare da uno scambio di opinioni in libertà, pur ritenendo noi di fornire una corretta interpretazione delle direttive, ogni caso è caso a sé.
Ciò che si trova in internet è utile come ricerca, ma dovrebbe sempre essere verificato ed i pareri per essere credibili devono essere scritti e sottoscritti da chi li fornisce.
Cordiali saluti
ing. Carraro
si mi pare una buona idea ma noi siamo i distributori non i produttori dobbiamo comunque essere sicuri che il prodotto sia conforme con una dichiarazione del produttore
si mi pare unabuona idea ma noi siamo i distributori non i produttori dobbiamo comunque essere sicuri che il prodotto sia conforme con una dichiarazione del produttore
Normalmente per prodotti di serie si inserisce la dichiarazione nel manuale, in ogni caso per sapere che un prodotto rispetta le norme non c’è altro modo, quindi basta renderlo semplice in termini operativi, ad esempio fare sempre la dichiarazione, senza attendere che il cliente la chieda, cosa questa peraltro imposta dalla legge (è come la storia dello scontrino fiscale)
Quindi devo richiedere ad ogni singolo produttore ogni singola dichiarazione,,,lavoro monumentale…grazie per la risposta
Salve, la dichiarazione di conformità riguarda ogni singolo prodotto e quindi naturalmente deve accompagnarlo. la richiesta del cliente è quindi pertinente.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Buongiorno lavoro per un distributore di prodotti elettirici un cliente vuole oltre a prodotti marcati CE (ovviamente) anche la dichiarazione di conformità su ogni singolo prodotto venduto siamo tenuti a fornire questi documenti?
Grazie a Lei ed a tutti coloro che visitano il sito e partecipano con i loro commenti, il sito si evolve e rimane interessante grazie a tutti Voi.
Da parte nostra faremo il possibile per mantenerlo aggiornato e per renderlo utile, è uno strumento indispensabile anche per il nostro aggiornamento che senza gli stimoli esterni tenderebbe al pigro.
Cordiali saluti
Buongiorno Ing. Carraro,
La ringrazio infinitamente per il commento, anche a nome di tutti i colleghi installatori che ci leggeranno, e ne farò tesoro in futuro.
Cordiali saluti
Francesco Ariu
Salve, in realtà ed a rigore di legge Lei dovrebbe rifare tutto l’iter di marcatura.
Non credo che Lei abbia a disposizione il fascicolo tecnico, bensì il manuale che purtroppo spesso viene confuso con il fascicolo tecnico.
quindi non è sufficiente modificare il manuale.
Questo che per Lei è un impedimento, dimostra che in base alle direttive, non è possibile modificare i prodotti in commercio senza rifare un oneroso processo di nuova marcatura, ma dimostra anche che se fatta bene, la sicurezza è una cosa seria.
Lei si pone questo problema, ma Le posso assicurare che ciò che ha fatto Lei viene eseguito centinaia se non migliaia di volte da persone che il problema nemmeno se lo pongono e creano di fatto situazioni di grave pericolo, che per fortuna, solo raramente si trasformano in danni.
Formalizzi la nuova analisi dei rischi, modifichi il manuale, faccia una nuova dichiarazione dci conformità ed una nuova etichetta CE per i prodotti modificati, poi vedrà che tutto l’intervento non è stato un grande affare dal punto di vista economico.
Cordiali saluti.
Gentile Ing. Carraro,
comlimenti per il sito, che ritengo molto istruttivo; sono un installatore di impianti elettrici industriali. Le scrivo per un problema che penso sia già capitato ad altri miei colleghi: Un Cliente, per fare un test “sul campo” di efficienza, mi ha chiesto di sostituire 10 plafoniere fluorescenti 2x36W con altrettante dotate di tubo a led da 120 Cm 18W. Ho eseguito il lavoro utilizzando plafoniere cablate di rinomata marca italiana e, come da specifiche del costruttore dei tubi led, con rimozione del reattore, starter e condensatore di rifasamento. Di seguito qualcuno ha sollevato giustamente il problema della perdita di certificazione CE della plafoniera, in quanto modificata; preciso che i tubi led sono marchiati CE. Poiche la plafoniera era già accompagnata da dichiarazione di conformità CE e l’unico componente sostituito risulta essere il tubo led, potrei rifare il fascicolo tecnico considerando come fattori di rischio solamente quelli aggiuntivi originati dal nuovo componente ( ad es. abbagliamento) e rifare quindi la nuova dichiarazione CE della plafoniera modificata?. Ringraziando anticipatamente per il Suo autorevole commento, porgo i migliori saluti e rinnovo i complimenti per il blog.
Francesco Ariu
Salve, in un mondo in cui la maggioranza non si preoccupa delle cose obbligatorie, c’è qualcuno che se ne inventa di nuove.
Nessun veicolo (auto, moto, camion) ha la marcatura CE e non perchè non rispetti le direttive europee, ma perchè ha una disciplina molto più ristretta e vincolante di quella delle normali apparecchiature o macchine.
Ha mai sentito parlare di aziende automobilistiche certificate ISO 9001? Non ci sono, semplicemente perchè è dal settore automobilistico che viene la qualità per gli altri settori e come l’acqua scorre sempre verso il basso, sarebbe un pò strano che chi ha “inventato” la qualità nell’industria, fosse chiamato a fare gli esami sulla qualità.
Questo signore fa un pò di confusione e quando un mezzo è stato immatricolato per l’uso stradale ha sicuramente tutte le carte in regola per circolare ed essere venduto.
Chi dovrebbe rilasciare la dichiarazione di conformità? A quale norma?
L’automotive è fortunatamente per noi (utenti) un mondo a parte, dove la qualità ha un significato preciso e serio e dove sfortunatamente per noi (consulenti sul CE) il nostro lavoro sarebbe totalmente inutile.
Cordiali saluti.
Gentile Ing. Carraro,
ho avuto richiesta dal potenziale compratore della mia vettura (Lexus) del certificato di conformita’ della vettura in oggetto. Io risiedo in Italia e la vettura e’ stata immatricolata e circola in Italia dal Novembre 2006; il compratore risiede in Belgio ed appunto mi chiede questo certificato.
Ma io, sinceramente, nn so di cosa parla e nn credo di possederlo.
Puo’ cortesemente illuminarmi su questa questione?
Grazie
Enrico
Mi scuso per aver dimenticato la seconda parte della domanda.
Certamente esistono libri sul CE, il primo l’ho letto nel 95 ed era nell’ultima parte di un testo sull’ISO 9001/9002/9003, ora credo ci siano molti aggiornamenti.
Personalmente ho preferito studiare le direttive ed acquistare le norme più importanti e quelle che di volta in volta mi servivano per fare le marcature richieste dai clienti e quindi in 15 anni un pò di conoscenza e di esperienza l’ho acquisita.
Se il Suo interesse è didattico può certamente ricorrere a qualche testo, se lo scopo è lavorarci, non credo che i libri siano sufficienti.
Ho imparato che nei libri di tipo tecnico, difficilmente i professionisti trasferiscono il know how che consente loro di guadagnare ( sapere è potere ed aggiungo io denaro ), quindi il libri sono utili, necessari, ma non sufficienti, occorre sempre aggiungere ricerca continua ed iniziativa personale.
Cordiali saluti.
Salve in effetti oltre al 768 avrei dovuto citare anche il 765 che tra l’altro si affianca al primo ed è esattamente contemporaneo dato che si chiama esattamente DECISIONE N. 768/2008/CE.
Nella risposta ho semplificato, perchè i casi previsti per il blocco delle merci sono relativi ad una loro evidente ed immediata pericolosità.
Che pericolosità ci sia in pezzi di metallo che sono parti di una pompa, o in una chiavetta usb ( cito esempi reali che i clienti mi segnalano quotidianamente ) non sono in grado di comprendere, forse qualche doganiere lo potrebbe spiegare a tutti noi.
I dubbi che giustamente richiama Lei citando il regolamento 765, sono più che legittimi, quindi non si comprende come mai merci che dubbi ne sollevano molti, come ad esempio metri in plastica con un odore nauseabondo, o giocattoli chiaramente pericolosi per i bambini, passino indenni la dogana, solo perchè i cinesi ci hanno impresso il marchio CE.
La situazione è davvero paradossale, si bloccano merci assolutamente innocue, come le penne usb, perchè non hanno il CE ( che non dovrebbero avere provenendo dalla Cina ) e si fanno passare lampadari assolutamente fuori norma, ma provvisti di certificato falso emesso da un ente cinese.
Per verificare se un lampadario è fuori norma non serve inviarlo all’IMQ, basta verificare se essendo dichiarato in classe 1 sia per caso privo di messa a terra.
Cito sempre esempi che posso documentare e sui quali ho assoluta certezza, non sto facendo discorsi da bar sport ( con tutto il rispetto per i bar sport ).
Invece di richiedere la presenza ( non prevista ) di certificati che poi sono spesso fasulli, per quali ragioni non si perseguono coloro che i prodotti fuori norma li immettono sul mercato? ( e non crediamo che siano i pochi cinesi di cui si parla nei sequestri televisivi ) Si tratta della maggior parte delle merci circolanti sul nostro mercato, anche costruite in Italia ed in Europa.
Giusto ieri una ditta che mi ha interpellato, ha scoperto su mia indicazione che un prodotto proveniente dagli USA e che sta vendendo da 4 anni, è privo di marchio CE ( non se ne erano accorti ) e naturalmente quando ho comunicato che l’importatore è tenuto alla marcatura, non si sono più fatti vivi.
In questo caso siccome il prodotto proviene dagli USA e non dalla Cina, passa indenne le dogane ed entra nel mercato senza problemi e senza controlli, è interessante sapere che è una famiglia di prodotti medicali.
Questi sono i risultati di ignoranza delle leggi che si devono far applicare e confusione di ruoli, non è la dogana che ha il compito di fermare le merci che non rispettano la marcatura CE, mentre dovrebbe giustamente fermare quelle che ritiene pericolose (nell’immediato) e poi dimostrare che lo sono.
Spero di essere riuscito a chiarire ulteriormente la questione e La ringrazio per la precisazione, a volte per rispondere in modo veloce e conciso, si tralasciano anche cose importanti, ma nel complesso le merci palesemente ed immediatamente pericolose sono poche, quelle fuori legge cinesi o europee sono quasi tutte.
Cordiali saluti
Gentile In. Carraro,
come si colloca allora la nuova normativa in tema di scurezza dei prodotti, ossia il Reg CEE 765/2008, che prevede, tra l’altro, in caso di dubbi, la sospensione dello svincolo…?
Ps. 1: non riesco a trovare il regolamento che ha citato precedentemente.
Ps. 2: esistono pubblicazioni, libri ecc..in materia di marcatura CE?
La ringrazio, perchè mi da l’opportunità di affrontare ancora una volta il legame tra l’immissione nel mercato ed il passaggio in dogana.
Tra l’immissione nel mercato ( immissione in libera pratica , che è un concetto più esteso ) ed il passaggio in dogana, NON C’E’ ALCUN LEGAME!
Non ha importanza cosa ne pensano e come si comportano le autorità doganali, che ignorano e contravvengono a quanto previsto dal regolamento europeo 768/CE sulla circolazione delle merci, le leggi in questo ambito sono chiare.
Per il passaggio in dogana, non sono necessari né marchio CE, né certificati CE, in loro assenza la dogana dovrebbe rilasciare comunque la merce con la scritta ” non conforme alle direttive europee, non si può immettere in libera pratica “.
Dopo lo sdoganamento l’importatore applica correttamente la marcatura CE (con o senza certificazione a seconda delle esigenze) e dopo tale operazione può commercializzare il prodotto.
Ciò che succede alle nostre frontiere doganali è degno più di un reality di bassa qualità, che non dell’applicazione delle leggi.
Tutto ciò si può verificare semplicemente scaricando da internet il suddetto regolamento e se non lo trovate, chiedetelo a noi.
Cordiali saluti.
Gentile Ing. Carraro,
vorrei saper se ai fini dell’immissione nel mercato è sufficiente per un importatore presentare in dogana una dichiarazione di conformità in sostituzione o ad integrazione di certificati emessi da Enti non nontificati a livello comunitario.
Allora non ero io, magari la prossima volta ci incontriamo proprio a tavola.
Saluti.
No, non l’ho vista, ma ho sentito che una persona aveva tenutoun corso, subito ho pensato a lei!
Lei ha ragioe, ci sono ottime trattorie che fanno da mangiare e bene, per non parlare del vino.
Salve, mi fa piacere che riusciamo ad ottenere qualche risultato o almeno a fare chiarezza.
A proposito Le preannuncio la pubblicazione di un articolo molto edificante sul rapporto con le dogane, appena ho un pò di tempo lo pubblicherò.
Sono stato in Friuli di passaggio e ci dovrò tornare per lavoro anche in futuro, da quelle parti vado anche per trattorie e ce ne sono di favolose, pensa di avermi visto? Non sono così famoso.
Saluti.
Egr. Ing. carraro, eccomi a scriverle ancora.
Oggi mi ha contattato un Ingegnere della FVG Strade, ilquale cadeva dalle nuvole sul Regolamente 768/2008 e su come applicare la famigerata marcatura CE; ebbene sembra che toglieranno molti pali in Provincia di Gorizia.
Ma quanto bisogna lottare per il rispetto della Legge!
A proposito qualche tempo fa, lei era a San Giovanni al Natisone?
Buon giorno, non avrei difficoltà a rispondere alle Sue domande nel merito, ma da quello che leggo nel Suo commento, comprendo che ci sono delle lacune di base nel Suo ragionamento.
Infatti se Lei avesse seguito le procedure di marcatura CE così come indicato dalle direttive, arriverebbe alla dichiarazione di conformità alle direttive ed alle norme in modo automatico, senza necessità di andare e vedere come le fanno gli altri.
Mi scusi la sincerità, ma ho l’impressione che Lei non abbia letto la Direttiva Macchine e se invece l’avesse letta, dovrebbe rileggerla attentamente.
Così come dovrebbe aver letto le norme sulla progettazione delle macchine dal punto di vista della sicurezza.
Sarebbe opportuno prendere atto che per fare qualsiasi cosa, sono imprescindibili le conoscenze di base, quindi progettare senza conoscere e rispettare le norme di progettazione, non è propriamente corretto.
La marcatura CE parte con l’inizio della progettazione e si conclude con il collaudo del prodotto, è una pratica che può coinvolgere molteplici professionalità e non credo che si possa affrontare la marcatura CE, semplicemente osservando l’aspetto esterno di ciò che hanno fatto altri.
Cordiali saluti.
Gentile Ing. Carraro,
mi chiamo Claudio e sono consulente presso una società impegnata nel settore dell’automazione.
Sono stato investito della questione relativa alla marcatura CE, e annessa dichiarazione di conformità, di un motoriduttore.
Addentrandomi nell’intricato sistema normativo, traendo anche spunto da analoghe dichiarazioni reperibili presso altri produttori, ho notato una sostanziale uniformità nel richiamare le Direttive Comunitarie (la Direttiva Macchine, la Direttiva Bassa Tensione, la Direttiva Compatibilità Elettromagnetica), sebbene con alcuni distinguo (in pochi riportano l’esplicita adesione a tutte e tre le Direttive).
Altrettanta uniformità non riscontro, invece, sul piano delle norme armonizzate (soprattutto per quanto concerne la Sicurezza del macchinario).
Mi chiedo, pertanto:
1) trattandosi di un motoriduttore, è necessaria una conformità onnicomprensiva (Macchine, Bassa Tensione, Compatibilità Elettromagnetica)?
2) le prove cui sottoporre il prodotto corrispondono a diverse norme armonizzate: ebbene, ve ne sono alcune imprescindibili ai fini della marcatura CE? oppure il produttore può optare discrezionalmente per singoli aspetti?
La ringrazio sentitamente per l’attenzione ed il supporto prestato
Le rivolgo un cordiale saluto
Salve, tutto quello che Lei vuole fare e che i Suoi fornitori Le hanno detto è corretto, ma se di un discorso io riferisco solo la prima parte oppure una parola si ed una no, ho detto una cosa corretta oppure no?
Ciò che voglio dire è che la dichiarazione di conformità, così come il marchio CE, rappresentano la punta di un iceberg, che come sa è circa un decimo del totale.
Per scrivere la dichiarazione di conformità ed applicare l’etichetta con il marchio CE, occorre prima avere attuato tutte le procedure previste dalle direttive per la marcatura CE.
Non so se i Suoi fornitori Le abbiano applicate, così come non posso sapere se il manuale deriva da una corretta analisi dei rischi oppure come più comunemente avviene, da un buon lavoro di copiatura di manuali già in circolazione.
Quello che Le posso dire è che Lei deve dimostrare di aver eseguito correttamente tutto il percorso di marcatura.
Cordiali saluti.
Una precisazione. La dichiarazione di conformità che fornirei ai miei clienti è allegata al manuale d’installazione ed uso.
Grazie
Buongiorno Ing. Carraro.
Sono un commerciante che opera nel settore delle automazioni domestiche.
Ho un mio marchio con il quale commercializzo elettronica e radiocomandi prodotti da aziende italiane.
Queste aziende mi forniscono le centraline ed i radiocomandi, che io provvedo ad etichettare e a rivendere con il mio nome.
Mi forniscono anche le dichiarazione di conformità per ogni prodotto riportanti: tutti i dati dell’azienda che le ha costruite, norme di riferimento a cui rispondono i prodotti e firma dell’amministratore delegato.
Dovendo io rietichettare il prodotto (motivi commerciali) volevo fornire ai miei clienti una dichiarazione di conformità con il mio nome, non facendo comparire quello delle aziende produttrici.
Le aziende che mi forniscono i prodotti mi hanno detto che loro possono darmi tutti i test report dei prodotti che acquisto, e a quel punto, detenendo io quei documenti, posso formulare una nuova dichiarazione di conformità a mio nome.
E’ vero questo? Commetto un illecito?
Grazie
Massimo Barchesi
Salve, Lei mi consente di chiarire una questione importante, cioè una cosa sono gli Organismi Notificati, che sono riconosciuti ufficialmente dalla Comunità Europea e si occupano di certificare i prodotti, che significa stabilire con delle prove se questi rispettano le norme.
Un’altra cosa è fare la marcatura CE, che è un obbligo del costruttore che deve conoscere le norme ed applicarle per fare il prodotto.
Le persone come noi, cioè i consulenti, come tutti i consulenti, si prendono l’incarico di affiancare il costruttore nell’attività di marcatura o addirittura di sostituirlo, ma non hanno alcuna figura giuridica o una “patente” di marcatori.
Noi operiamo sulla base delle nostre conoscenze e delle nostre esperienze, quindi, come qualsiasi altro professionista, possiamo essere bravi o meno, ma non possiamo spacciarci per “incaricati speciali”.
Siccome le cose che facciamo noi, sono verificabili sulla base dei documenti, sarebbe sempre opportuno chiedere: perchè?
Cioè perchè si fa così? Perchè mi dice questo? Qual’è la direttiva che regola questa marcatura?
Il concetto è: non fidarsi a prescindere degli esperti, anche Lei può diventare esperto e comunque imparare quello che riguarda il Suo lavoro.
La ricerca delle norme e delle direttive è il primo passo che Lei deve fare per iniziare il lavoro.
Cordiali saluti.
Gent. mo ing. Carraro
sono un tecnico zootecnico con qualifica in elettrotecnica, ultimamente mi sto’ cimentanto nel cablaggio di quadri elettrici con inverter per pompe del vuoto.Il problema che Le pongo riguarda l’aspetto normativo di cui non ho conoscenze, anche se mi sto documentando, perciò Le chiedo:
non avendo i requisiti per produrre una certificazione dell’impianto, come posso fare per sapere che norme occorre applicare, se il lavoro svolto soddisfa i requisiti delle norme e per redare e produrre la documentazione necessaria?
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e le porgo i miei più cordiali saluti.
Salve, La ringrazio per le valutazioni sul blog, che funziona bene anche per l’apporto di centinaia di persone come Lei che partecipano direttamente e per le migliaia che settimanalmente ci visitano.
Da quando siamo in rete abbiamo superato le 65.000 visite e la media settimanale, mettendo assieme i due siti (italiano ed inglese), supera le 1.500 unità.
Le Sue richieste però sono di carattere commerciale, quindi accetto molto volentieri di risponderLe, ma direttamente, dato che in questa sede ci occupiamo solo di argomenti di interesse generale.
Cordiali saluti
Gent.mo Ing. Carraro,
innanzitutto mi complimento con lei per il servizio che offre con questo sito web, poi mi vorrei presentare: sono un neo-ingegnere elettronico, e lavoro nell’azienda di famiglia che opera nel settore delle forniture industriali di articoli e componentistica meccanica.
E’ mia intenzione allargare le attività dell’azienda, svolgendo qualcosa di più vicino alle mie conoscenze, in particolare svolgendo un’attività di sviluppo di sistemi elettronici di controllo, misura e acquisizione dati, automazione e robotica industriale, sviluppo di semplici macchine automatiche, ecc…
Il problema che mi frena un po’ riguarda l’aspetto normativo di cui non ho conoscenze, anche se mi sto documentando, perciò sono a porle le seguenti domande:
1) posso appoggiarmi ad un professionista come lei, per sapere che norme occorre applicare, se il lavoro svolto soddisfa i requisiti delle norme e per redare e produrre la documentazione necessaria? Se così fosse, a spanne verso che ordine di grandezza di prezzi si va a finire?
Mi rendo conto della difficoltà della domanda, ma dato che andrei a sviluppare sistemi e apparati ad hoc che non verranno prodotti in serie, dovrei competere con aziende già presenti sul mercato che hanno già un know-how in queste tematiche e magari svolgono già queste attività internamente e perciò non va a pesare sul prezzo finale del prodotto.
2) In caso di sviluppo di prototipi, posso svolgere l’attività di progetto e sviluppo e lasciare al cliente l’onere di certificare ciò che è stato sviluppato, magari inserendo una nota nel contratto che si andrà a stipulare così da non avere responsabilità in merito?
Ringrazio anticipatamente per la disponibilità e le porgo i miei più cordiali saluti.
Salve, ripeto per cercare di fare ulteriore chiarezza.
Se importo un prodotto da fuori CEE, sono obbligato a fare la marcatura.
Per fare la marcatura devo fare:
– l’analisi dei rischi
– il manuale
– la dichiarazione di conformità
– l’etichetta con le informazioni su di me importatore, sul prodotto e mettere il marchio sull’etichetta o direttamente sul prodotto
– fare il fascicolo tecnico nel quale metterò i certificati di test, fatti da un Organismo Notificato (se richiesto) o da altro laboratorio (se facoltativo)
Nel caso i test me li fornisca il produttore e siano coerenti con quanto chiede la norma, non è necessario che io rifaccia i test.
Ripeto ancora una volta il test fornisce la conformità del campione e non è la marcatura.
La marcatura deve garantire attraverso vari sistemi, la sicurezza di ogni singolo articolo, e per fare questo può anche utilizzare i risultati dei test, ma non solo questi.
Ad esempio come faccio a garantire che il prodotto n° enne è stato costruito come il campione che ha superato il test? Come faccio ad essere certo che quel prodotto è sicuro e non pericoloso? A queste domande il test non fornisce risposta, la marcatura lo DEVE fare.
Saluti
Grazie 🙂
Siamo d’accordo: la MARCATURA (= porre sull’apparato il marchio CE e altre informazioni quali l’ID del lab. accreditato) è una cosa, i certificati che attestano il superamento delle prove di conformità (test report) sono un’altra.
Tramite i test report si può marcare l’apparato (marchio CE) ,in quesot senso la marcatura è cioè una CONSEGUENZA del superamento delle prove.
Quindi in sostanza è corretto dire che: se io importassi in Europa un prodotto extra-UE a cui è stato apposto il marchio CE dal produttore extra-UE (o suo laboratorio accreditato di fiducia) non posso commercializzarlo direttamente senza fare nulla, perché sono IO che devo fare (ri-fare) la marcatura? Dovrò cioè portarlo in un laboratorio accreditato in territorio UE, che cancellerà il vecchio marchio e apporrà il suo?
Sto forse prendendo un abbaglio?
Salve innanzitutto “l’intromissione” come la definisce Lei, oltre che bene accetta è esattamente lo scopo del blog, io non vorrei essere quello che sa tutto e da sempre le risposte, quindi ben vengano le osservazioni, le correzioni, le critiche e le “intromissioni”, sono la vita del blog.
Forse mi sono spiegato male, i certificati messi a disposizione dai produttori vanno bene e se sono stati fatti da Organismi Notificati, hanno assoluta validità in Europa, quindi io non intendevo dire che questi vanno rifatti, anzi vanno utilizzati da chi deve fare la marcatura in Europa, cioè l’importatore.
Lei come molti altri tende a confondere la conformità tecnica alla norma, che è dimostrata dai tests di laboratorio, con la marcatura.
SONO DUE COSE DIVERSE.
I tests servono per fare la marcatura, sono dentro la marcatura, ma NON SONO LA MARCATURA.
Es. io costruisco un prodotto nel rispetto delle direttive e delle norme e preparo tutti i documenti per apporre la marcatura, poi per essere tranquillo ( a meno che la norma non lo renda obbligatorio e quindi non è una mia scelta ) faccio fare dei test in laboratorio, per essere certo che il mio prodotto rispetti effettivamente le indicazioni della norma, quindi metto i tests di prova assieme a tutti gli altri documenti che ho preparato per fare la marcatura.
Spero a questo punto di aver chiarito meglio la questione, in caso contrario sono a disposizione per ulteriori approfondimenti o esempi.
Cordiali saluti a tutti, soprattutto a coloro che si vorranno “intromettere”.
p.s. un extra CEE non può mai apporre la marcatura CE sul prodotto.
Salve Ingegnere,
mi scusi se mi intrometto in questa ultima discussione.
Da quello che dice, un produttore extra-UE (o il suo laboratorio di fiducia) non può apporre il marchio CE su un prodotto destinato al mercato europeo, benché esso abbia prodotto tutta documentazione necessaria ed effettuato i test di conformità previsti. Ma il marchio non sarebbe che la diretta conseguenza delle prove superate?
Dunque Lei intenderebbe dire che qualsiasi prodotto proveniente da paesi extra-UE debbano essere inviati ad un laboratorio accreditato con sede nella comunità europea per la sola marcatura? (magari usufruendo dei test report già effettuati dal produttore e che si suppone conformi).
Se il laboratorio presso cui sono stati fatti i test di conformità e redatta la relativa documentazione è accreditato, per quale motivo non si può considerare attendibile anche se fuori dalla comunità?
Cordiali Saluti
Andrea Morichetti
Salve, il Suo commento mi consente di ribadire un concetto fondamentale per comprende bene il CE.
La certificazione garantisce un campione di prodotto testato in laboratorio.
La marcatura garantisce tutti i prodotti immessi in commercio.
I cinesi possono fare prodotti sicurissimi e rispettosi delle direttive e delle norme, per dimostrare ciò fanno anche test di laboratorio spesso validi a volte inutili, ma in nessun caso possono apporre la marcatura, che deve essere sempre in capo ad un soggetto ( fisico o giuridico ) residente all’interno della CEE.
Pertanto non serve valutare i certificati per stabilire che la marcatura la deve sempre fare l’importatore, anche servendosi di quei certificati, che non sostituiscono la marcatura, ma al massimo ne fanno parte.
Cordiali saluti e grazie a Lei.
buonasera,
ho ancora molto dubbi sulla marcatura CE e vorrei porle un quesito:
la marcatura CE su prodotti cinesi deve essere fatta dall’importatore.
Che valenza hanno allora le così dette “CE certification of conformity”rilasciate da organismi quali ad esempio
http://www.microtest.cc
certificazione numero (MTI100203001CE)
http://www.bst-lab.com
qui di seguito indico il link al sito in lingua iglese
http://202.105.139.174:808/en/default.asp
In presenza di tali certificazioni, l’importatore è comunque responsabile?
grazie in anticipo
Dimenticavo di farVi fare una risata.
In Comune a Gorizia, ho chiesto se alcuni pali di illuminazione avevano la marcatura CE, ai sensi del ben noto Regolamento Europeo, la risposta è stata si, certamente, e dove sono?
All’interno del palo!
Cosa devo pensare di questi Architetti, pagati profumatamente?
Siamo proprio alla frutta!
Ing. Carraro, non ci sono problemi, ma mi si permetta di affermare, finalmente i nodi vengono al pettine, proprio oggi, ho avuto un colloquio con alcuni Carabinieri che mi hanno fatto i complimenti, credevano che scherzassi quando affermavo nelle Denuncie, queste continue violazioni Penali, si proprio Penali è di questo che si parla.
Alla fine loro si sono documentati (gli ho portato circa 900-1000 pagine tra relazioni e denuncie) ed hanno visto che avevo ragione da vendere.
Saluti.
Ettore
Chiedo scusa al dott. Ettore se non ho replicato al Suo commento, ma concordo con le Sue valutazioni e non avevo altro da aggiungere se non il fatto che il regolamento 768/2008/CE non solo non è conosciuto ed applicato, ma è anche contraddetto in documenti ufficiali degli organi di controllo.
Naturalmente abbiamo fatto presente la cosa e la risposta è stata: ……………………………………………………………………………………………
Non credo serva aggiungere altro.
Salve La ringrazio per l’apprezzamento, siccome parliamo di cose specifiche e di questioni tecniche, preferirei che ci contattaste al nostro indirizzo.
La struttura della dichiarazione di conformità, piuttosto che la data da indicare nei documenti, non sono proprio argomenti di dibattito.
Vi fornirò volentieri queste informazioni nel caso ci contattiate direttamente, siamo sempre a disposizione di colleghi tecnici.
Comunque la macchina immessa in commercio ora, deve rispettare la nuova direttiva.
Cordiali saluti.
Buonasera e complimenti per il forum.
Il nostro studio di progettazione ha curato il fascicolo tecnico e quindi dichiarazione e marcatura CE per la costruzione di una macchina di un cliente nel 2009 conforme quindi al 98/37/CE.
Nel 2010 il nostro cliente ha costruito altre macchine identiche e deve venderle.
Vorrei sapere:
1) E’ necessario un nuovo fascicolo tecnico in conformità alla 2006/42/CE, o basta allegare una copia della dichiarazione CE, in quanto non ci sono state modifiche sostanziali?
2) In caso quale dichiarazione CE (al 98/37/CE oppure al 2006/42/CE) e quale data bisogna segnare come anno di costruzione e di redazione della certificazione (2009 o 2010)?
Ringrazio anticipatamente
Ing. Carraro, dopo la mia denuncia presso la Procura della Repubblica di Gorizia, Corte dei Conti del FVG, Comunità Europea, qui in Friuli sono cominciati i casini, tutti a chiedermi cosa stavo facendo e perchè!
Ma come ha detto lei, anche nella ns. comunicazione, se c’è una Legge deve essere osservata, qui, ma penso in tutta Italia non si fanno i controlli sulla marcatura CE ai sensi del 768/2008 CE, è questo la dice lunga sulle reali estensioni del problema e se sia addivenisse ad una ben più estesa indagine, ne vedremo delle belle, parecchie teste salteranno.
Cordialmente
Ettore
Salve, comprendo il Suo stupore, ma dipende dalla generale scarsa conoscenza della marcatura CE, di cosa essa significhi e quali obblighi imponga.
Pensi che solo nella giornata di oggi mi ha interpellato sia la GdF che la Polizia, per avere informazioni in merito.
Se la richiesta non Le è mai stata fatta prima, significa che chi ha trattato il problema non conosceva e non faceva rispettare le leggi, non a caso il leasing che è sempre attento agli aspetti legali Le chiede questo documento che comunque potrebbe essere superfluo, necessario o insufficiente.
La questione è semplice, chiunque ponga sul mercato un’apparecchiatura, magari composta di varie apparecchiature marcate CE, deve marcare CE l’insieme composto, a meno che ognuna delle apparecchiature non consenta chiaramente e formalmente l’accoppiamento con le altre e questo accoppiamento si possa eseguire con cavi preconfezionati.
Cerco di spiegarmi meglio: se acquisto un monitor, un computer, una tastiera ed una stampante e li collego con dei cavi già predisposti, non sono soggetto a marcatura o dichiarazione alcuna, ma se le stesse apparecchiature le collego con un cablaggio di rete allora devo rilasciare una dichiarazione di conformità,
Nel caso la combinazione che eseguo sia frutto di una mia progettazione e non sia stata prevista da chi mi ha fornito i vari componenti, oltre alla dichiarazione devo fare la marcatura CE.
Il motivo di questi obblighi è semplice: deve essere garantita la sicurezza e lo si può fare in due modi: 1 non modificando nulla, 2 garantendo la sicurezza delle modifiche.
Ora è evidente che se Lei ha fornito solo macchinari e cablaggi preconfezionati, non deve rilasciare nulla, se ha eseguito o fatto eseguire dei cablaggi, deve redigere una dichiarazione di conformità, se ha composto un sistema di Sua progettazione, deve fare anche la marcatura CE.
Lei certamente è in grado di stabilire in quale ipotesi si trova e quindi decidere, comunque la questione è forse più difficile da spiegare che da fare.
Cordiali saluti.
Gent. Mi trovo ad affrontare una problematica mai riscontrata in 30 anni di attività.La mia azienda si occupa di apparecchiature medicali che per lo più vengono acquisite tramite leasing e finanziarie vari. Ultimamente abbiamo fatto la consegna di un sistema di endoscopia formato da varie componenti quali processore di immagine, fonte luminosa e endoscopi ,questi forniti da una azienda. A questa apparecchiature possono essere collegate stampanti videoregistratori e quant’altro per la registrazione delle immagini o filmati fornite da altre aziende secondo i gusti del cliente.
Ebbene alla società finanziaria abbiamo presentato come da loro richiesta le dichiarazioni di conformità delle varie aziende.Pare non basti perchè occorre la dichiarazione di conformità dell’intera apparecchiatura così come composta. Mi chiedo chi può produrre tale dichiarazione se le componenti provengono da aziende diverse?
Grazie
Il commento a cui il presente fa riferimento è stato rimosso su richiesta di chi lo aveva inviato.
Salve, La ringrazio per aver posto questa domanda, ma la risposta specifica gliela fornirò sulla Sua mail per motivi di riservatezza che poi comprenderà:
In senso generale la nuova direttiva macchine ha modificato, agevolandolo il trattamento delle macchine incluse nell’allegato IV.
Per maggiori dettagli consiglio un’analisi approfondita della nuova direttiva.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
La ringrazio e Le chiedo cortesemente di passare alla mail diretta, evitando di portare nel blog una situazione particolare.
Proseguirò volentieri in privato questa discussione.
Cordiali saluti.
Concordo, adesso Le invio per email, la giustiicazione della Società “produttrice dei pali”.
Ettore
Assolutamente d’accordo, solo un mentecatto attaccherebbe un’etichetta di carta autoadesiva su un palo della pubblica illuminazione, però anche quelli che glielo lasciano fare sono dei tipi mica male.
Che dire infine di quelli che non ne attaccano di nessun tipo?
Cordiali saluti
Posso essere d’accordo, che dovrebbe essere rivettata, ma non una semplice etichetta autoadesiva, non trova?
Salve, ovviamente per fornire una risposta corretta occorre sempre avere il quadro generale.
Sapendo che la marcatura a cui si riferiva Lei era su un palo di illuminazione, non avrei mai pensato ad una etichetta di carta.
Vorrei però precisare ancora una volta che indelebile ed etichetta non sono due termini incompatibili, perchè sulle macchine utensili sono sempre attaccate delle etichette di metallo con le scritte indelebilli.
Quindi non è il caso di confondere i due termini, ci possono essere marcature sul prodotto che si cancellano ed etichette con marchio indelebile, ad esempio punzonato.
Quindi concordo con Lei e credo che nel Suo caso sia corretta la sua interpretazione, ma non è l’unica possibile, se sul palo ci fosse rivettata una etichetta di alluminio con il marchio ed i dati incisi, andrebbe bene comunque.
Ovviamente se poi i dati sono errati o addirittura falsi, la nostra discussione perde di significato, in quanto subentra un problema ben più grave.
Cordiali saluti.
Si, sono d’accordo, ma ho voluto fare questa domanda perchè nel mio paese a Cormons ho presentato un Esposto contro RFI per falsa dichiarazione di Conformità, in quanto l’attestato, stampato su etichetta autoadesiva e poi appiccicato al palo in PVC, era scaduto il 03/06/2008.
Inoltre ho chiesto alla Comunità Europea e 10 minuti fa mi hanno risposto quanto segue:
La marcatura CE consiste nell’apposizione del marchio CE e non in una semplice etichettatura CE del prodotto, tanto è vero che si è provveduto ad inserire l’aggettivo “indelebile”, cosa che un’etichetta ovviamente non è.
Inoltre ogni Stato membro è obbligato a questi controlli.
Quello che mi hanno detto alla GDF corrisponde a verità.
Adesso vediamo cosa viene fuori, anche perchè in Friuli ci sono molti pali di illuminazione senza marcatura CE.
Ettore
Salve, ovviamente sugli articoli delle leggi e dei regolamenti noi non ci permettiamo nè valutazioni nè pareri, vanno applicati punto e basta.
Sul fatto che marcatura non sia uguale ad etichettatura mi pare che possiamo essere d’accordo, ma non sempre esiste la possibilitò di applicare la marcatura su un prodotto ( quale sarebbe poi la modalità corretta di marcatura, non è dato sapere ).
Ci vengono come sempre in aiuto il buon senso e la pratica, e ci dicono che se la marcatura a fuoco distrugge il prodotto, se la marcatura con vernici non è possibile e se altri tipi di marcatura sono improponibili, si può arrivare all’etichetta con alcune precauzioni, ovvero l’etichetta deve essere stampata con un trasferimento termico, su un supporto resistente, tipo lamina metallica e la scritta deve sopportare senza scolorire un numero minimo di passaggi con un batufolo imbevuto di alcool ( questo vale anche per la stampa ad inchiostro su carta ).
Come vede anche in queto caso, non è mai tutto nero o tutto bianco, come qualcuno vuol farci credere, ma esistono sempre delle soluzioni che rispettano la legge e contemporaneamente sono realizzabili.
Ovviamente se invece attacchiamo una etichetta di carta che si toglie molto facilmente e che passandoci sopra un dito va via tutta la scritta, allora è chiaro che l’etichettatura non va bene.
Per pura informazione, Le dico che esistono milioni, forse miliardi di prodotti che riportano il marchio CE sull’etichetta, assieme a molte altre informazioni e non mi risulta che nessuno abbia mai ritirato un prodotto, perchè il marchio era sull’etichetta.
Le aggiungo infine un altro esempio: il numero di telaio delle auto o delle moto non è proprio su una etichetta di alluminio rivettata al telaio ?
Lo scopo della marcatura è garantire la sicurezza del prodotto, non certo quello di far nascere delle querelle sulle modalità applicative.
Cordiali saluti.
Buongiorno, gradire avere un Vs. parere:
1) l’Art. 12 del Regolamento Comunitario di ce esattamente ” 1. La marcatura CE è apposta sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile. Qualora la natura del prodotto non lo consenta o non lo garantisca, la marcatura CE è apposta sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento, se previsti a norma di legge.
2. La marcatura CE è apposta sul prodotto prima della sua immissione sul mercato. Può essere seguita da un pittogramma o da qualsiasi altra marchio che indichi un rischio o un impiego particolare.”
Adesso leggendo bene e, non avendo avuto altri pareri, se non quello della GDF, ho scoperto che non basta apporre una etichetta di conformità, ma bisogna proprio mettere una marcatura, cosa suffragata dall’aggettivo “indelebile”; altrilementi il Legislatore avrebbe messo “etichettaura” al posto di marcatura; voi cosa ne pensate?
Grazie
Ettore
Salve, il marchio CE dovrebbe essere sulla macchina e se manca su questa, potrebbe essere sulla dichiarazione.
In ogni caso mi sembra di capire che è una saldatrice per uso personale, non è uno strumento aziendale e non viene utilizzato da Suoi dipendenti, quindi anche l’assenza di marchio CE non sarebbe un problema.
Tenga presente che è Lei responsabile della macchina e se vuole scaricare da eventuali responsabilità il Suo amico, faccia una dichiarazione liberatoria nella quale dichiara di aver ricevuto la macchina non funzionante, cioè come ferro vecchio.
Buona giornata.
Salve, un amico mi ha regalato una saldatrice che non usava più ma non aveva nè il manuale, nè la dichiarazione di conformità.
Contattata la ditta costruttrice mi hanno gentilmente inviato una copia del manuale ed una copia della dichiarazione di conformità CE.
La domanda che Le volevo fare è: Tale dichiarazione deve riportare il logo CE (così come riportato in testa a questa pagina)? Perchè quella che mi hanno fornito non lo riporta, pur indicando le direttive CEE alle quali risulta conforme.
Grazie e complimenti per il tema e la serietà con la quale lo ha affrontato.
Salve, la marcatura CE si deve fare anche quando si usano tutti componenti marcati, perché la proprietà transitiva non vale.
Le faccio un semplice esempio, con farina, uova, acqua, sale, zucchero, quanti tipi di dolci si possono fare? Un numero notevole, cambia solo la ricetta, quindi è il modus operandi ad essere diverso, ed è proprio il modus operandi oltre che la distinta base, che il CE deve garantire.
Cordiali saluti.
salve
vorrei realizare delle lampade in serie composte da un materiale di supporto (resina) ed un corpo illuminante a led che trovo sul mercato e quindi già certificate. Mi chiedo se devo comunque produrre una mia certifciazione e/o dichiarazione oppure se posso trasferire la dichiarazione della parte elettrica e considerarmi in regola.
grazie
Salve, Lei ha già risposto da solo e correttamente, la dichiarazione di conformità deve essere fatta per ogni macchina , se è una quasi macchina deve fare la dichiarazione di incorporazione, che dal punto di vista della responsabilità è ben diversa.
Per ogni macchina o quasi macchina che sia diversa dalle altre, deve costituire l’intero fascicolo tecnico e non solo la dichiarazione, perché a richiesta deve essere in grado di esibire tutti i documenti relativi ad ogni singolo prodotto.
Solo se i prodotti sono proprio uguali può rimanere invariato il fascicolo, ma il n° di matricola cambia e di conseguenza la dichiarazione che deve fatta essere per ogni esemplare.
Cordiali saluti.
Buona sera
vorrei porrLe un quesito a riguardo la marcatura CE di prodotti di serie. L’azienda per cui lavoro produce delle macchine (potrebbero anche essere definite delle quasi macchine) che vengono personalizzate a seconda delle richieste del cliente, è necessario produrre una dichiarazione di conformità per ogni macchina o possiamo certificare la serie? Da considerare che agli effetti della sicurezza non cambia assolutamente nulla tra i vari prodotti personalizzati. Nel secondo caso nella mia dichiarazione di conformità CE non posso indicare matricola e anno di costruzione, è valida comunque?
Grazie.
Salve, comprendo le Sue perplessità. ma derivano da un fatto pratico e non da complessità di direttiva.
Il prodotto in questione è un parquet sul quale il venditore può attaccare l’etichetta CE, che guarda caso, proprio per il legno contiene molti dati ed è quasi una pagina, praticamente è come la dichiarazione di conformità.
Ovviamente non ha senso appiccicare l’etichetta su un listone o sotto tutti i listoni, verrebbe comunque coperta, quindi si attacca di solito alla confezione e quindi per sicurezza il produttore potrebbe fare anche un foglio aggiuntivo in cui inserisce sia l’etichetta che la dichiarazione.
Le direttive e le norme sono abbastanza aperte sulle modalità di applicazione del marchio e se non ha senso attaccarlo al prodotto, pensiamo ad una lampada da interni che è anche un pezzo di arredamento, la si può inserire nel manuale o in altra documentazione, l’importante è che accompagni il prodotto fino al consumatore finale, così come la dichiarazione di conformità.
Nella frase l’e/o sta a significare che potrebbero essere una sola cosa, forse l’espressione non è stata felice e La ringrazio per la precisazione, vedo con piacere che i commenti ed il contenuto del sito sono letti con attenzione.
Nel caso dei prodotti per cui non è prevista l’apposizione del marchio. la dichiarazione di conformità dovrebbe far riferimento almeno alla Direttiva 2001/95/CE.
Nel caso di altri dubbi siamo sempre a disposizione.
Salve volevo chiederle delle delucidazioni in merito alla marcatura CE e alla dichiarazione di conformità dato che leggendo i post e le spiegazioni sulle pagine del Suo sito qualcosa mi sfugge.
Ho letto sopra, proprio nell’ultimo capoverso del tema che tratta in questa pagina che “…attenzione, deve esserci sempre, è indispensabile, ma non sufficiente, quindi non va confusa con la Marcatura CE, di cui è solo una parte…”. E questo è chiaro.
Poi però leggo poco sopra in risposta a “Filippo, del 6 settembre 2010” che lei risponde: “…il materiale deve essere accompagnato da etichetta CE e/o dichiarazione di conformità”.
Mi/Le chiedo allora la marcatura CE e la dichiarazione di conformità devono SEMPRE essere presenti entrambe (contemporaneamente perchè una è complementare all’altra) o può anche esservi una e non l’altra (come per esempio nei prodotti per cui non è prevista la marcatura CE come obbligatoria)?
Perchè a “Filippo” dice “e/o dich. di conformità?
Grazie in anticipo.
Salve, non so quali altri prodotti Lei abbia creato, ma di quelli citati, solo i lampadari devono essere marcati CE.
Sinceramente non credo che il costo della marcatura possa influire sul Suo bilancio in modo così drastico, può darsi che Lei sia stata informata male, comunque sono scelte sulle quali non posso entrare.
Salve,
vorrei sapere se i lampadari, i letti, e tutto qiando da me creato in ferro battuto, necessita della certificazione CE. In tal caso credo cambierò lavoro considerando i costi..La ringrazio
Salve, il materiale deve essere accompagnato da etichetta CE e/o dichiarazione di conformità.
In entrambe questi documenti deve essere presente il nome del venditore o dell’importatore all’interno della CEE.
I documenti di laboratorio servono per fare la marcatura non per sostituirla, non è il laboratorio che risponde del Suo parquet, ma chi glielo ha venduto.
Quindi Lei deve pretendere un documento con la firma del venditore o dell’importatore, tutto il resto non conta, anche se credo che il materiale sia a norme per quanto riguarda le caratteristiche che Lei mi dice essere indicate nel documento in Suo possesso.
Cordiali saluti.
Buongiorno
ho acquistato un parquet prefinito multistrato ad incastro.
Cosa devo richiedere al venditore per verificare che il materiale sia sicuro?
Ad oggi, su mia richiesta, mi ha inviato, via mail, una sua dichiarazione di conformità CE (EN 14342/2005+A1 2008) con attestazione rilasciata da Belgian Institute for Wood Technology; non è indicato il produttore (che è extra UE) ne l’importatore, ne è firmata da nessuno.
Inoltre sono indicati dei parametri di classificazione che mi è difficile interpretare. In particolare mi interessano L’emissione di formaldeide (riporta Classe E1) e l’emissione di Pentaclorofenolo (riporta 5 ppm) sono valori sicuri?
Potrebbe darmi qualche indicazione?
La ringrazio in anticipo.
F.
Grazie per la fiducia e per la richiesta, ma la deve girare direttamente sulla nostra mail, in quanto questo blog è stato pensato e realizzato per scopi divulgativi e promozionali e non direttamente commerciali.
Saremo lieti di fornirLe il preventivo tramite la nostra mail carraro@xvoi.net
grazie per la delucidazione..nel caso specifico riuscirebbe a fare un preventivo per un composto chimico inerte che non é tossico ,
ne pericoloso per l uomo e l ambiente? per una eventuale marcatura ce..grazie
Salve, nel caso il prodotto sia destinato all’utilizzo in costruzioni o comunque strutture di tipo edilizio, civile e/o industriale, deve essere marcato CE.
Le prove a cui deve essere sottoposto dipendono dal titpo di prodotto, dall’utilizzo specifico e da specifiche norme che protrebbero riguardarlo.
La certificazione ( prove di laboratorio ) è una cosa, la marcatura CE è un’altra, l’una non sostituisce l’altra, la marcatura è sempre obbligatoria la certificazione no.
salve,mi chiedevo se poteva essermi di aiuto,in quanto dovrei in un futuro prossimo come ditta ,comperare dei pigmenti(coloranti per vernici)
in america.visto che ho gia reperito tali materieali con relative schede tecniche,con gia verifiche e certificati da enti americani,mi chiedevo se comunque si dovesse operare ugualmente a qualche sorta di etichettatura per comformita..e come ottenerla..la ringrazio si da ora..
Lei non può essere esonerata dalle responsabilità, in quanto produttrice del lampadario ne risponde in toto.
L’unica cosa corretta da fare è progettare e costruire il prodotto secondo le norme ed eseguire le prove di sicurezza alla fine del montaggio.
Per fare un qualsiasi prodotto, la prima cosa di cui occorre tener conto sono le norme che lo regolano, e nel Suo caso sono parecchie.
Non esiste un modo per evitare le responsabilità, ma esiste un modo per fare i prodotti sicuri, e questo è quello che deve fare Lei.
Salve, sono un artigiana e devo fabbrivare un lampadario in ferro bqattuto. vorrei sapere se nel mio caso per esonerarmi da responsabilità in caso di danni a cose o persone cagionati dal lampadario, sia sufficiente la dichiaraziione di conformità dell’ ‘impianto elettrico della lampada oppure se per ogni pezzo (tutti fra loro diversi ) devo chiedere una certificazione CE. grazie!
Più che potere Lei deve fare quanto ha indicato, infatti la dichiarazione di conformità implica la garanzia della sicurezza del prodotto, quindi se Lei si rende conto che questa sicurezza è venuta meno, è tenuto ad intervenire quanto prima, nel modo che ritiene opportuno, fino al limite di impedire l’uso di ciò che Lei ha dichiarato conforme.
MI SCUSO VORREI SAPERE SE HO RILASCIATO UN CERTIIFCATO DI CONFORMITA SU DEI QUADRI ELETTRICI E SUCCESSIVAMENTE HO RISCONTRATO CHE ALCUNI COMPOMENTI CHE NORMALMENTE MONTIAMO DI SERIE SONO DIFFETTOSI POSSO ANNULLARE IL CERTIFICATO E ANDARE IN CANTIERE A VERIFICARE IL QUANTO
IL CERTIFICATO PRECEDENTE NON HA PIU VALORE SE IO DICHIARO IL QUANTO E SONO DISPONIBILE A RIEMETTERLO DOPO VERIFICA?
GRAZIE
No per le campionature la marcatura Ce non è obbligatoria e i campioni servono caso mai per poter espletare tutte le procedure di marcatura.
Per fare la dichiarazione, sarebbe necessario conoscere ed analizzare il prodotto, quindi non la può fare prima.
Salve,
dovrei importare dei campioni di cellulari smartphone dall’estero, a riguardo volevo sapere se anche per i campioni è necessario il marchio CE? O è sufficiente la dichiarazione di conformità?
Grazie
La questione che Lei pone è interessante e meriterebbe una ricerca specifica, ma forse vedendo la cosa da un’altra ottica la si può chiarire meglio.
Le apparecchiature di tipo militare sono esentate dal marchio CE in quanto si ritiene che le forze armate si possano far costruire i prodotti a loro necessari, secondo specifiche da loro definite.
Cioè i militari che hanno necessità di particolari attrezzature, definiscono le caratteristiche che queste devono avere senza che le autorità esterne possano intervenire.
Quindi la questione va risolta tra chi vuole vendere le apparecchiature alle Forze armate e queste ultime, se loro ritengono che un prodotto cinese e magari taroccato, possa soddisfare le loro esigenze, nessuno può impedire loro di utilizzarlo.
Diciamo che la norma prevede che i militari in quanto utenti particolari non debbano essere “protetti” da norme pensate per i civili, quindi è l’utente e non il prodotto, che genera la particolarità.
Devo essere più preciso: nella frase:
se un apparato radio destinato ad uso militare è “esentato” dalla marcatura CE, lo si potrebbe importare anche se provvisto della sola marcatura FCC, allegando qualche dichiarazione?
Intendevo allegare una dichiarazione sulla destinazione d’uso (per le forze armate appunto)
Grazie per la risposta. Penso di riferisca agli standard MIL, anche se in alcuni casi gli standard civili e militari sono equivalenti (es. in alcune prove di compatibilità elettromagnetica). Concordo con lei sul fatto che apparati di produzione di massa Cinese (laddove CE = China Export!!!) soddisfino “difficilmente” tali standard 🙂
A questo punto mi chiedevo: se un apparato radio destinato ad uso militare è “esentato” dalla marcatura CE, lo si potrebbe importare anche se provvisto della sola marcatura FCC, allegando qualche dichiarazione?
Non penso che si vieti ai militari di usare apparati destinati ad uso civile (laddove opportunamente richiesti). Però, ovviamente, senza alcuna indicazione, gli apparati senza marcatura CE non possono essere commercializzati nei paesi dell’unione. Nel caso dunque che si vogliano importare apparati a norme MIL o apparati a norme FCC (o cmq senza marchio CE ma destinati alle forze armate) come ci si dovrebbe comportare? Basta una semplice dichiarazione per la dogana?
Grazie anticipatamente.
I vetri vanno a far parte delle costruzioni e quindi sono soggetti alla Direttiva che disciplina questa materia.
Essendo utilizzati per le finestre e per le superfici finestrate possono essere soggetti a vincoli di tipo diverso a seconda della destinazione d’uso.
Non è possibile in questa sede fornire una informazione esaustiva ed adeguata, posso solo dire che certamente vanno sottoposti a procedura di marcatura che però non è univoca, così come non lo è la destinazione del vetro.
Per mettere in regola la Sua produzione deve applicare le norme che regolano il Suo prodotto e per farlo può utilizzare le Sue risorse tecniche o rivolgersi ad una società di consulenza.
Per quanto riguarda i dispositivi radio destinati alle forze armate, questi sono esenti da marcatura CE, in quanto devono sottostare a disciplinari ben più vincolanti.
Ritengo che prodotti importati dalla Cina difficilmente possano soddisfare ai requisiti richiesti per questo scopo.
salve Ing. volevo chiedere se sui vetri da applicare agli infissi e’ obbligatoria la marcatura Ce e se la risposta e’ Si le chiedo di spiegarmi cosa devo fare per mettere in regola la mia azienda . Ringrazio anticipatamente
Salve e complimenti per il sito!
Vorrei chiedere se è richiesta la marcatura CE anche per i dispositivi radio per telecomunicazioni per applicazioni militari. Nella direttiva R&TTE si legge che sono esclusi gli apparecchi usati per la pubblica sicurezza, òla difesa, ecc.
Qualora si dovessero importare apparati sprovvisti di marchio CE da uno stato fuori dell’Unione Europea, essi non potrebbero essere commercializzati né messi in funzione, ma potrebbero solo essere impiegati in fiere a scopo dimostrativo/pubblicitario.
Cosa è previsto dunque in caso che si debbano importare dispositivi privi di marchio ma da commercializzare a istituzioni militari?
grazie
No, la dichiarazione deve riportare oltre alla direttiva macchine, anche le norme di riferimento, che nel Vostro caso sono parecchie.
Salve, abbiamo acquistato una macchina confezionatrice debitamente corredata da manuale d’uso e dalla dichiarazione CE. Su quest’ultima veniva menzionata la direttiva di riferimento, ma non venivano menzionate le varie norme a cui la macchina era conforme (es. x impianto elettrico etc), risulta solo una dicitura che dice che queste vengono riportate sul manuale. E’ corretta la dichiarazione CE redatta in questo modo?
Salve, se una macchina è destinata ad un utilizzo privato o comunque non al mercato, e non a terzi, es: dipendenti che la debbano utilizzare, non è necessario che sia marcata CE.
Al momento dello sdoganamento dovrete dichiarare lo scopo dell’importazione, quindi ai fini di studio e di valutazione di conformità.
Nel caso doveste importarla in futuro per la commercializzazione, sarà necessario prvvedere a tutta la procedura di marcatura.
Grazie per la Vostra attenzione.
Buonasera a tutti,
siamo una società di ingegneria.
Abbiamo trovato un prodotto in asia (una macchina da banco per delle operazioni sugli imballaggi) che vorremmo importare ai fini di studio.
La macchina è destinata come già detto a fini di studio quindi verrà da noi testata all’interno dei nostri laboratori e poi disassemblata per vederne la componentistica. Non è dunque destinata la rivendita.
La macchina non ha marcatura CE e dubito fortemente anche sul Certificato di Conformità. Se procediamo con l’importazione, sarà possibile lo sdoganamento quando arriverà al porto di destinazione o ci saranno dei problemi. In caso di problemi che procedura possiamo adottare per risolverli ?
Ringrazio anticipatamente per l’apprezzatissimo aiuto che vorrete darci.
Cordialmente, Lorenzo.
Le sono davvero molto grato
Saluti cordialissimi
La garanzia vale 2 anni a patto che non ci siano dei vizi progettuali, come potrebbe essere in questo caso.
A prescindere da questo, nel caso delle costruzioni il costruttore risponde per 10 anni e queste sono installazioni che fanno parte dell’immobile e sulle quali il costruttore deve rilascaire le dichiarazioni di confomità di installazione ed il marchio CE per tutto ciò che è elettrico o impiantistico.
Lei non può visionare il fascicolo tecnico, che può essere richiesto solo dalle autorità e quelle che ho indicato nel precedente commento sono quelle che intervengono più frequentemente.
Lasci perdere le azioni legali e si rivolga alle autorità di controllo o almento minacci di farlo, di solito è sufficiente per smuovere i “pigri”.
Quindi avrebbero dovuto darmi anche la dichiarazione di conformità per cancello motorizzato, basculante motorizzata, impianto idrico e di termosifoni, oltre a quelle ricevute, ma se l’impresa non è disponibile, cosa posso fare per costringerla, non volendo io avventurarmi in una causa civile? Per le motorizzazioni può riepilogarmi quale altra documentazione avrebbero dovuto darmi? In merito al motore del cancello che si è fuso, ho il dubbio che sia stato sottodimensionato, in quanto sul sito del produttore, l’attuatore utilizzato ha come limite massimo di larghezza anta 3 metri, mentre l’anta del mio cancello in ferro e di 3,50 metri, poichè mi hanno detto che la garanzia vale due anni e quindi sarebbe già scaduta da qualche mese, come posso fare per visionare il fascicolo tecnico dove dovrebbe essere riscontrabile un errore di progettazione?
Grazie ancora, le sono grato per l’aiuto che può darmi, in questo campo dove pare regni ancora il disordine.
Salve; Lei avrebbe dovuto ricevere la dichiarazione di conformità per ogni impianto, inoltre il cancello deve essere marcato CE e ci deve essere la dichiarazione di conformità dell’installatore.
Faccia presente a chi Le ha venduto l’immobile che la marcatura CE vale 10 anni, come la garanzia sull’immobile e soprattutto la mancata apposizione della marcatura ha implicazioni penali oltre che civili, di cui si può occupare la Guardia di Finanza Nucleo di Polizia Tributaria.
Salve. Ho acquistato nel dicembre del 2007 una casa di nuova costruzione; all’atto del rogito mi sono stati consegnati solo due dichiarazioni di conformità: impianto elettrico e gas. Nel fabbricato erano presenti le motorizzazioni radiocomandate sia del cancello carraio che della basculante del garage delle quali non ho avuto nessuna dichiarazione di conformità. Poichè nel mese scorso si è fuso l’attuatore del cancello carraio, ho chiesto un incontro con l’impresa che mi ha venduto la casa; le sarei molto grato se potesse dirmi quale certificazioni di legge avrebbero dovuto darmi relative alle suddette porte motorizzate e che possibilità ho oggi, a distanza di due anni e mezzo di costringerli ad ottemperare. Le chiedo ancora, se anche per l’impianto idrico e dei termosifoni avrebbero dovuto rilasciarmi dichiarazioni di conformità.
Grazie tantissimo
Salve, partiamo dalla fine, esiste un elenco di organismi notificati, “notify body” riconosciuti ufficialmente dalla Comunità Europea e ci si può arrivare anche via internet.
Un certificato di conformità può essere autentico, nel senso che non è contraffatto e che attesta la verità sulle prove, anche se rilasciato da un ente straniero, ma se questo non è notificato presso la Comunità Europea, i suoi test hanno valore solo per chi li richiede , ma non ufficialmente, per poter dichiarare la conformità del prodotto.
Salve,
dov’è possibile verificare l’autenticità di un certificato di confomità alle norme di sicurezza europee rilasciato da un ente straniero di un paese terzo? O allo stesso modo verificare la validità di un ente certificatore di un paese terzo, cioè se sia notificato dall’UE. Esiste un archivio sul web?
Grazie mille
Salve, la marcatura CE non è necessaria solo se un prodotto rientra nella categoria giocattoli
Quando un prodotto è disciplinato da norme europee deve essere marcato CE.
Per essere precisi sul Suo prodotto, sarebbe necessario vederlo, ma in linea di massima ritengo necessaria la marcatura.
A prescindere da questo la direttiva 2001 95 CE impone la stessa procedura di controllo di tutte le direttive sulla marcatura, quindi di fatto non cambia nulla sul piano degli obblighi. (vedere articolo Dedicato a ed anche ultimo e-book)
L’importatore è considerato dalle leggi come il costruttore, purtroppo così non la pensano doganieri ed aurtorità di controllo, che di volta in volta un comportanmento diverso, anche se le leggi sono chiarissime al riguardo.
Salve,
vorrei un chiarimento su un situazione simile a quella enunciata da Flavia in un precedente post.
Dovrei importare dalla Cina dei giochi gonfiabili, precisamente “un calcio balilla umano” in PVC, a riguardo il produttore mi dice che i loro prodotti sono conformi alle norme UE uni 1460/2006 e i materiali di cui sono fatti hanno le certificazioni EN 71, DIN 4102 ecc su resistenza a incedio e a raggi uv; a riguardo mi ha inviato via mail i test certificati rilasciati da sgs e intertek.
– Ma ora cosa dovrei fare per avere certificato di conformità necessario a importare il prodotto?
– La tipologia dei prodotti che intendo importare non rientrano nella categoria giocattoli, giusto? quindi non necessitano della marchio CE o mi sbaglio?
La ringrazio anticipatamente la sua risposta sarà di grande utilità.
Saluti
Salve, nel Suo ragiomaento vi sono alcune imperfezioni.
Il prodotto usato se in origine era marcato CE, non ha necessità di essere rimarcato, ma mi sembra di capire che invece non è marcato.
Quelli che circolano in Italia, saranno stati marcati dagli importatori, ma questa marcatura fa capo a loro e non è estendibile al Suo prodotto.
Quindi il Suo prodotto deve essere marcato, dato che probabilmente non lo è mai stato.
La dichiarazione di conformità è l’atto finale di tutta la procedura di marcatura, perciò non è sostitutiva della stessa, ma ne è la dimostrazione.
La pratica di marcatura si conclude con la dichiarazione di conformità e con l’applicazione del marchio e non si inizia.
Se Lei legge il primo dei nostri e-book troverà tutti i passaggi per la marcatura.
Ho acquistato negli USA un laser per chirurgia estetica come apparecchio usato. In Italia circolano apparecchiature gemelle con il CE perchè regolarmente importate nuove.
Domanda: E’ necessario che il mio apparecchio usato abbia il proprio marchio CE applicato sul retro, oppure è sufficiente che sia stato autorizzato quel modello di apparecchiatura usato o nuovo che sia? Nell’ipotesi che sia necessaria l’apposizione del marchio CE sull’usato, desidero sapere se per avviare la pratica è sufficiente la dichiarazione di conformità alle norme CEE.
Cordiali saluti
Salve e grazie per l’ttenzione.
La risposta è affermativa, chi esegue un”installazione che preveda di intervenire anche solo per creare un allacciamento, sugli impianti di distribuzione di energia elettrica, acqua e gas, deve a fine lavoro rilasciare una dichiarazione di conformità.
Va da sè che trovando per esempio, un impianto elettrico non a norme ( senza messa a terra ), il tecnico dovrebbe evitare di eseguire l’intervento.
Cordiali saluti
Salve,ho comprato una cucuna nuova per la mia nuova abitazione. L’abitazione dispone già di tutti gli impianti elettrici,sanitari,idrici etc. da qualche anno. Comprando la cucuna ho dovuto chiamare l’idraulico per fare il consueto allacciamento gas-fornelli, scarico-lavandino, scarico-lavastoviglie. Detto questo, vorrei sapere se il certificato di conformità è obbligatorio, e vorrei sapere come devo comportarmi se lo è. Grazie.
Salve, invece di rispondere direttamente, farò alcune domande retoriche, così apparirà più chiaro il commento.
L’impianto elettrico è una parte della macchina?
La macchina è composta solo di parti metalliche, oppure in essa ci sono anche vari tipi di impianti?
Modifica significa cambiamento o solo cambiamento peggiorativo?
Rispondendo alle domande in modo ovvio si giunge alle seguenti conclusioni:
1 Voi modificate la macchina
2 la modificate in una delle parti più importanti dal punto di vista della sicurezza
3 modificare migliorando è sempre modificare e quindi è necessario dimostrare:
A che le modifiche sono corrette
B che sono rispettose delle norme
C che sono migliorative, se questo è lo scopo
Voi dovete emettere una dichiarazione di conformità per l’impianto elettrico nuovo ( cioè modificato e migliorato )
Il proprietario della macchina deve aggiornare la marcatura CE della macchina.
Sarà Vostro interesse far notare al cliente il Suo obbligo all’aggiornamento della marcatura, affinchè i problemi non ricadano in futuro su di Voi.
siamo una ditta di installazione impianti elettrici civili ed industriali, per un nostro cliente ci capita spesso di dover rifare completamente il cablaggio a bordo macchina ed il quadro elettrico di gestione del processo di lavorazione, quali sono le modalità di certificazione di tutto il lavoro, e quali sono i requisiti necessari per svolgere questo tipo di
interventi. (la macchina non viene modificata in nessuna delle sue parti, anzi vengono utilizzati sistemi di sicurezza più avanzati)
Salve, partendo dal presupposto, che quanto Lei afferma sia corretto, ci sono varie modalità di comportamento, che vanno da quello privato a quello sociale.
Lei può chiedere di restituire il prodotto ed essere rimborsato, questa pratica, assolutamente comune negli Stati Uniti è poco diffusa in Italia, dove vige ancora la logica “visto e piaciuto” poi sono affari tuoi.
Può segnalare il problema al venditore ed alla ditta costruttrice, chiedendo sia il rimborso o il cambio del prodotto, sia che si intervenga per risolvere il problema sulla macchina.
Presentare un esposto alla Guardia di Finanza, corpo di Polizia Tributaria, spiegando, perchè la macchina non è a norme e chiedendo un loro intervento, si informi prima se è meglio rivolgersi per competenza territoriale aò comamdo dove ha sede il negozio di vendita o la ditta produttrice.
Se la GdF interviene correttamente e verifica la pericolosità del prodotto, lo può far ritirare dal mercato, questo sistema non Le garamtisce il rimborso, che dovrà chiedere per altre vie.
Ci tenga informati sugli sviluppi, così altri potranno capire come comportarsi, grazie.
Buongiorno,
ho acquistato una macchina per caffe’ espresso di prodotta da una nota azienda Italiana ed ho potuto constatare che la sua realizzazione non la rende conforme alle normative sulla sicurezza delle apparecchiature elettriche. Vorrei sapere come ci si deve comportare per segnalare tale non conformita’ agli enti e/o Autorita’.
Cordialita’
Antonio
Grazie mille per la celere risposta.
Sono giochi, portachiavi, gonfiabili ecc.
Quindi mi dice che solo il GCC non è abbastanza per inviarlo alla dogana?
Cos’altro manca?
Saluti!
Salve, innanzitutto occorre conoscere il tipo di prodotto, “di plastica e gomma” non è un identificativo sufficiente.
Inoltre per sdoganare serve la “dichiarazione di conformità” che si può fare in modo corretto, solo dopo aver eseguito il percorso della marcatura, per il quale i certificati da Lei menzionati sono utili, necessari, ma non sufficienti.
Spero di aver chiarito la questione e La saluto cordialmente
Salve,
Io avrei un quesito e spero possiate aiutarmi.
Sto importando dei prodotti in plastica e gomma dagli Stati Uniti. La dogna mi ha richiesto la dichiarazione con la quale assicuro che questi prodotti abbiamo il marchio CE. Io sono in possesso solo dei loro certificati di conformità GCC (General Conformity Certificates).
Posso inviare questi certificati, oppure non sono abbastanza?
Grazie
La dichiarazione di conformità CE si applica anche a prodotti alimentari o soltanto ai contenitori con cui sono a contatto? Come si redige?
Corretto, altrimenti si incorre nel problema contrario, cioè la marcatura non prevista, che è equivalente alla marcatura mancante
La ringrazio per la risposta, sarà che ho un pò di mal di testa e mi scuso se le rifaccio la domanda ma solo per esser precisi:
“Se un prodotto d’importazione non è compreso in ALCUNA delle categorie con obbligo di marcatura CE, non DEVE avere il marchio CE.”
Mi corregga se ho capito male.
La ringrazio anticipatamente del suo cortese aiuto, ora vado a leggere la direttiva da lei suggeritami.
Le auguro una buona serata.
Distinti saluti
Salve, Lei ha già dato la risposta, se un prodotto non è compreso in nessuna delle categorie con obbligo di marcatura CE, non DEVE avere il marchio CE.
Attenzione però, la Direttiva 2001/95/CCE regola tutti i prodotti e tutti i servizi messi in commercio, forse è bene che se la guardi.
Grazie per l’attenzione al nostro sito
Buongiorno
la marcatura CE è obbligatoria per tutti i prodotti che sono di importazione, anche se non rientrano nelle categorie per le quali è obbligatoria?
Buongiorno, la marcatura ce è obbligatoria solo per il fatto che l’isola è stata smontata e rimontata, inoltre sono entrate in vigore nuove normative, quindi questa è un’altra ragione per fare la nuova marcatura.
Lei sta facendo il fasciolo tecnico o il manuale?, a volte si fa confusione tra le due cose, ricordi che il manuale è il risultato di una buona progettazione , ma soprattutto di una corretta analisi dei rischi, che Lei non nomina. Non sono le condizioni di utilizzo ( immutate ) a condizionare la presenza della marcatura, ma la sicurezza della macchina che dipende anche dallo smontaggio e rimontaggio. Le consiglio di scaricarsi l’e-book in prima pagina.
Buongiorno,
sto preparando il fascicolo tecnico di un’isola robotizzata di saldatura. L’isola che è stata costruita circa 8 anni fa è stata spostata in un nuovo stabilimento; poichè parte della vecchia documentazione è andata persa il cliente ha deciso di richedere la certificazione aggiornata. Nel caso in cui la documentazione vecchia fosse stata completa, si sarebbe resa necessaria la certificazione oppure no? Non sono cambiate le condizioni di lavoro dell’impianto, ma è stata smontata e rimontata altrove.
Non vedo l’attinenza della domanda con la dichiarazione di conformità, l’argomento può essere interessante, ma piuttosto oggetto di consulenza specifica.
tra un po diventerò responsabile tecnico di un’azienda termoidraulica.
qualcuno mi sa dire il giusto compenso in percentuale al valore netto dell’utile dell’impresa?
grazie
Salve, la legge impone che sia l’impianto elettrico che quello idraulico, siano eseguiti da persone professionalmente qualificate allo scopo. Questo significa che se il suo parente non è abilitato ad eseguire questi impianti e quindi a rilasciare la dichiarazione di conformità, non può fare il lavoro e di questo risponde penalmente e civilmente sia chi fa il lavoro sia chi lo fa fare.
Entrambe gli impianti necessitano di dichiarazione di conformità a fine lavoro e non la può fare altri che un tecnico abilitato.
Comprende bene che chiamare un perito o un ingegnere a lavoro concluso per fare la verifica e rilasciare la dichiarazione di conformità, forse costa di più che non rivolgersi ad un idraulico e ad un elettricista abilitati sia a fare il lavoro che a rilasciare la dichiarazione (obbligatoria).
scusate e buonasera a chi mi leggerà!!!!! x un impianto idrico e elettrico di un appartamento in condominio…occorre il certificato di conformità???
l’elettricista è un mio parente e mi rifa’ l’impianto nuovo!
idraulico idem!
cosa mi occorre ???? x fare le cose in regola con le normative vigenti??
Nonostante tutte le spiegazioni ed i chiarimenti in merito alla dichiarazione di conformità, non è ancora chiaro cosa sia ed a cosa serva.
E’ il documento con il quale il costruttore o l’importatore, si assume la responsabilità, sia civile che penale, del prodotto.
Rappresenta quindi il documento più importante che accompagna il prodotto, il documento da controllare per primo o da redigere con maggiore scrupolo.
La dichiarazione mendace, oltre a supportare un prodotto che potrebbe essere non conforme e pericoloso, rappresenta un falso, ed in quanto tale perseguibile.
Non è un caso che quasi sempre ci sia il marchio CE (anche se dubbio ) e quasi mai la dichiarazione di conformità.
Meditate su quest’ultima frase.
La dichiarazione di conformità per la Sua stufa è obbligatoria, deve essere presente con il manuale di installazione, uso e manutenzione, al momento della vendita. Bene ha fatto il Suo idraulico a chiederla ed a rifiutarsi di rilasciare a sua volta la dichiarazione di conformità di installazione, in assenza di quella della stufa.
A difesa dei Suoi diritti di consumatore, può far intervenire:
. Guardia di Finanza
– Carabinieri, Nas
– Polizia di Stato
Come vede non è solo.
Buona sera, ho acquistato una termostufa a legna e pellet, l’idraulico, per poterla collegare all’impianto idraulico, mi ha chiesto la dichiarazione di conformità della stessa. La ditta costruttrice mi ha rilasciato un attestato ai sensi dell’art.1 legge 27/12/97 nr.449 (agevolazioni fiscali su interventi rec. patrim. ediliz.). E’ giusto quello che mi hanno dato? Se io richiedo la Dichiarazione di Conformità sono obbligati a rilasciarla? La normativa europea non è la 89/106/CEE?
Grazie per l’attenzione
Salve, la modifica più importante sulla dichiarazione di conformità, introdotta dalla Nuova direttiva macchine, già in vigore in Italia dal 29-12-2009, riguarda il fatto che le dichiarazioni sono diverse tra le macchine e le quasi macchine. Per le prime non è sostanzialmente cambiato nulla, per le seconde si pone in risalto la necessità di una “rimarcatura” quando si applica una quasi macchina.
Nel caso Le servano maggiori chiarimenti non esiti a contattarci.
Salve, con l’entrata in vigore della Direttiva 2006/42/CE cosa bisogna riportare nella Dichiarazione di Conformità? Lo Stato Italiano ha recepito questa normativa?
Grazie per l’attenzione
Salve, non è sufficiente la dichiarazione di conformità, che pure ci deve essere, ma serve anche il marchio nella forma identica a quella dell’intestazione di questa pagina, solo la dimensione può scendere fino ad un minimo di 5 mm.
Nel caso Le servissero spiegazioni più dettagliate ci contatti ai nostri recapiti, che trova in questo sito.
Grazie per la Sua attenzione
Salve, ho intenzione di importare strumenti di misura, in particolare doppi metri in legno ed in plastica, molti mi chiedono la dichiarazione di conformità CE, come posso procedere?? Grazie mille
Salve. la dichiarazione di conformità non si acquista e di solito neppure si paga, in quanto essa è un obbligo del costruttore o dell’importatore nei confronti del cliente.
Dalla Sua richiesta e vista la Sua intenzione di avviare un’attività professionale o artigianale, mi permetto di suggerirLe di rivolgersi o ad un consulente del lavoro, o ad un altro consulente in ambito industriale, che Le potranno chairire le cose necessarie per avviare una nuova attività, tra queste non c’è la dichiarazione di conformità.
salve.vorei sapere come posso acquistare dichiarazione di conformita,x che voglio mettermi in proprio.sono capace a fare impianti civili.interventi,etc.grazie
L’attrezzatura installata deve essere marcata ce e deve avere la dichiarazione di conformità.
Per quanto riguarda l’aspetto specifico, Gerardo potrà avere tutta l’assistenza che gli necessita, da parte nostra, come abbiamo precisato nella mail riservata, già inviatagli.
Ribadiamo che la nostra società fornisce consulenza a pagamento per le aziende, ma fornisce tutte le informazioni e le spiegazioni necessarie ai privati, in modo gratuito.
Buongiono. sono un disabile in carrozzina,mi anno installato una piattaforma elevatrice per disabili,ho avuto un incidente nell’uscire all’indietro con la carrozzina mi sono ribaltatoall’indietro subento un trauma cranico,la piattaforma si è fermata circa 5 cm. più alta del livello, non si ferma mai a livello del piano.
Ho chiesto la visura camerale alla camera di commercio, ho scoperto che non ha la certificazione ex46/90 ne lettera A e F, l’installatore è anche titolare della ditta che ha firmato come tecnico la dichiarazione di confirmità,e non ha mai depositato copia alla camera di commercio e memmeno a me.
chiedo la dichiarazione di conformità a chi va consegnata? poteva firmare senza avere la certificazione 46/90 poteva installare la piattaforma elevatrice per disabili. Cardiali saluti Gerardo