La dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è il documento redatto e sottoscritto dal Fabbricante, se non è residente nell’Unione Europea dovrà avvelersi di un mandatario o dall’Importatore. In essa si dichiara che il prodotto rispetta le specifiche leggi che lo disciplinano.
Cosa è la dichiarazione di conformità?
(Qualcuno la chiama DICO, il che genera inutile confusione)
Contrariamente a quanto molti pensano e divulgano, anche quando si ricorre ad un Organismo Notificato, la marcatura CE e la Dichiarazione di Conformità che ne fa parte, sono una responsabilità esclusiva del Fabbricante o dell’Importatore.
Un laboratorio od un Organismo Notificato, può certificare che il campione di un prodotto rispetta le norme che lo disciplinano, ma non può rilasciare la dichiarazione di conformità e fare la marcatura CE, perchè quest’ultima comprende anche il controllo di produzione, che può essere svolto solo dal fabbricante.
Confondere tra le prove sul prodotto e la conformità di tutta la produzione è un errore comune e spesso divulgato e sfruttato da chi ne trae vantaggio. La responsabilità non si può MAI delegare.
Come si fa la dichiarazione di conformità?
Tutte le leggi lo spiegano ed è molto semplice, essa deve contenere:
- dati del fabbricante e del legale rappresentante
- dati e descrizione generale del prodotto
- direttive, Regolamenti e norme a cui il prodotto è conforme
- informazioni relative alla produzione es: n° matricola, lotto, partita, etc.
- identificativo dell’Organismo Notificato (qualora esso sia obbligatorio)
- luogo, data e firma autografa di chi la sottoscrive
ma… attenzione, la Dichiarazione di Conformità deve esserci sempre, è indispensabile, ma non sufficiente, quindi non va confusa con la Marcatura CE, di cui è solo una parte.
Esiste anche un altro tipo di Dichiarazione di Conformità, quella di installazione, che devono rilasciare tutte le imprese che eseguono impianti, installazioni o montaggi di sistemi, come ad esempio l’impianto di riscaldamento o l’impianto idraulico. Questa però non va confusa con quella della marcatura CE.
La nostra società fornisce l’assistenza e la consulenza per la marcatura CE dei prodotto, la redazione della dichiarazione di conformità ed il servizio di gestione del fascicolo tecnico.
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La dichiarazione di conformità - Domande e risposte
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La ringrazio per la completezza delle sue risposte.
Solo due richieste di chiarimento:
1) nel campo di applicazione della direttiva macchine (art.1) risulta che gli elettrodomestici per uso domestico non rientrano tra i macchinari per i quali è necessario seguire la direttiva. Mi chiedo allora perchè gli elettrodomestici per uso ristorante o hotel, o ecc. debbano rientrare in tale direttiva? quali potrebbero essere i rischi in più per il ristorante? non penso che la risposta risieda sul fatto che nel secondo caso sono presenti dei lavoratori, perchè tale aspetto verrebbe seguito tramite le normative degli utilizzatori, ad esempio il Testo Unico sulla sicurezza; dunque ad esempio, una cappa per uso ristorante sarebbe da considerarsi come macchina, al contrario di una cappa per uso cucina domestica?
2) Per quanto concerne l’affettatrice, devo dire che mi trova un po dubbioso in merito alla sua interpretazione: sulla direttiva macchine, nell’allegato IV compaiono le seghe a lama per il tagli di “pezzi”, nel caso delle affettatrici, la lama è presente e i pezzi sarebbero organici alimentari. Inoltre, se l’impianto elettrico non seguisse degli standard minimi, magari la macchina potrebbe essere pericolosa a livello elettrico.
La ringrazio ancora
Distinti Saluti
Salve, chiariamo alcuni punti:
– la cappa aspirante, in qualsiasi posto venga installata non è un elettrodomestico
– gli elettrodomestici proprio perchè “domestici” non sono macchine, ma rientrano in altre direttive che ne impongono comunque la marcatura CE e se si scende nel dettaglio delle norme di prodotto, si evince che viene pretesa una maggiore sicurezza per l’uso domestico anziché per quello lavorativo, perchè gli utilizzatori hanno un grado di formazione diverso.
– normalmente le attrezzature utilizzate in ambito lavorativo sono più complesse e quindi vengono fatte rientrare in direttiva macchine, ad esempio un frigorifero per un bar non è proprio uguale a quello domestico, comunque facendo l’analisi dei rischi con la direttiva macchine o con la direttiva bassa tensione si arriva ai medesimi risultati.
– se Lei ritiene che l’affettatrice abbia necessità di avere le prove iniziali di tipo eseguite da un Organismo Notificato, le può far fare, nessuno glielo impedisce, il fatto che io la pensi in modo diverso e che Lei non concordi non è un problema, è il costruttore che si deve assumere la responsabilità per l’immissione in commercio del prodotto e se pensa di essere più tranquillo facendo le prove iniziali di tipo, fa bene a farle.
Non credo sia mio compito convincere nessuno a fare o non fare una certa scelta.
Lei mi ha chiesto un parere, se pensa che sia più sicuro considerare l’affettatrice come macchina presente nell’allegato IV della direttiva macchine, non sarò certo io a volerLe fare cambiare idea.
Il bello della libertà è proprio questo, ognuno può pensare e fare quello che ritiene meglio, però dopo ne deve anche rispondere, in termini di costi e responsabilità.
– il fatto di non essere in allegato IV non significa non rientrare in direttiva macchine e di non dover essere marcata CE, l’affettatrice rimane comunque una macchina.
Spero di aver risposto in modo completo alle Sue domande e/o opinioni.
Cordiali saluti
Gentile Ing. Carraro avrei diverse questioni da porle:
1. in caso si abbiano macchine più o meno vecchie (sia precedenti al 459 che successive) e la documentazione sia stata persa: libretti di uso e manutenzione, dichiarazione di conformità, marcatura CE (questa ultima perchè magari si è cancellata la targhetta), come ci si deve comportare? immagino che si potrebbero richiedere tali documenti all’originario fabbricante, ma se questi non fosse più esistente o se, anche esistente, non concedesse aiuto in tal senso?
2. in caso si abbiano macchine più o meno vecchie (come sopra) e sostanzialmente modificate dopo il 459, chi potrebbe/dovrebbe fare la dichiarazione di conformità, manuale di uso e manutenzione, marcatura CE (in caso tali documenti non fossero stati prodotti all’atto della modifica)? una elaborazione di tali documenti è in generale un aspetto oneroso poichè ha a che fare con la conoscenza della macchina da tutti i punti di vista? può comunque farlo un professionista esterno al fabbricante?
3. in caso di modifica sostanziale, la macchina dovrebbe essere anche adeguata dal punto di vista della sicurezza in base ai requisiti minimi di sicurezza previsti dall’allora vigente normativa?
4. qualora la macchina sia certificata ma, qualora ad esempio la alimentazione elettrica fosse fatiscente perchè rovinatasi nel tempo (cavi elettrici di alimentazione a bordo macchina non opportunamente schermati, ecc.) come ci si dovrebbe comportare? di chi sarebbe la responsabilità in caso di incidente?
5. le affettatrici a lama per uso ristorazione rientrano tra i macchinari indicati nell’allegato IV? se sì, andrebbe comunque redatta una certificazione “del tipo” da un organismo notificato anche se si tratta di una sola macchina?
6. una caldaia è considerata una macchina ai sensi della direttiva macchine?
6. quali sono le normative tecniche specifiche per forni, cucine a gas, lavastoviglie, cappe, grattugge, affettatrici, ecc.?
La ringrazio anticipatamente per la sua disponibilità, mi rendo conto che le domande sono tante.
Salve, si le domande sono tante, ma fortunatamente sono interessanti per molte persone, quindi rispondo volentieri.
1 la macchina si ritiene completa solo se è accompagnata da relativa documentazione e per tale ragione sarebbe bene farne una copia, in caso di deterioramento o smarrimento, la casa produttrice normalmente la ristora, in caso ciò non fosse possibile le soluzioni sono due: si lascia ferma la macchina o si fa la marcatura CE con eventuali adeguamenti se necessari
2 la documentazione di marcatura nuova la fa chi modifica le macchine o prende la decisione di modificarle, ad esempio se io proprietario incarico un elettricista di rifare l’intero impianto elettrico della macchina, a lui spetterà l’obbligo di rilasciarmi la dichiarazione di conformità dell’impianto, a me l’obbligo di fare la marcatura completa, che può essere richiesta anche ad un consulente esterno, questo è appunto il nostro lavoro, in diverse modalità, cioè ci può essere una semplice consulenza e poi il proprietario si assume la responsabilità della marcatura, oppure si interviene a livello peritale, ed in questo caso è responsabile anche il tecnico esterno, ovviamente l’elaborazione dei documenti di marcatura è onerosa, cioè costa.
3 ASSOLUTAMENTE NO in caso di modifica sostanziale della macchina, valgono le norme in vigore al momento della modifica, altrimenti le macchine vecchie rimarrebbero sempre vecchie dal punto di vista delle sicurezza
4 la conduzione della macchina è un onere di chi ce l’ha in carico ( proprietario o locatario ) e se l’impianto elettrico è fatiscente deve essere rinnovato e dall’entità dell’intervento dipende o meno la necessità di una nuova marcatura CE
5 le affettatrici non sono in allegato IV, difficile uccidersi con un’affettatrice
6 una caldaia ricade nella specifica direttiva
7 impossibile rispondere a questa domanda, perchè i prodotti citati rientrano in direttive diverse che sono quelle ad essere obbligatorie e non le norme e soprattutto perchè queste ultime sono tante in relazione ai prodotti indicati e cosa forse sconosciuta ai più, le norme sono volontarie, mentre le direttive sono obbligatorie
Cordiali saluti
Se mi rendessi conto che chi mi ha venduto le finestre non ha marcato il prodotto, oppure se la marcatura fosse mendace (cioè valori non corrispondenti!) a chi devo inoltrare denuncia ed in che forma ? grazie.
Salve, puó presentare denuncia scritta alla Guardia di Finanza, alla Tributaria, alla Polizia, ai Carabinieri, si accerti di parlare con l’ufficio preposto e con qualcuno che comprende il problema, perché purtroppo anche tra le autorità di controllo non sempre c’é la sensibilità e la conoscenza del problema.
Se spesso queste autorità ricorrono a noi é perché al loro interno non trovano indicazioni sufficienti per svolgere correttamente il loro lavoro, ma noi siamo dei semplici consulenti senza alcuna investitura di alcun genere, ció che scriviamo e diciamo si basa solo sulla nostra auto formazione e quindi potremmo anche dire cose inesatte.
Ovviamente noi ci assumiamo in pieno la responsabilità di ció che scriviamo, ma questo é sufficiente per fare di noi degli esperti?
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
Buongiorno, avrei bisogno di sapere come fare per certificare una lampada (a neon attrattiva degli insetti di realizzazione artigianale) per poterla commercializzare. Grazie
Salve, Lei deve fare la marcatura CE, non la certificazione. Per farlo può navigare su quest blog, studiare per conto Suo, o richiedere consulenza, dipende da quanto vuole investire e da quanto tempo ci vuole dedicare.
Cordiali saluti
Ing. lei è sempre preciso e puntuale.
Si, io sono sempre attivo, anche perchè adesso mi occupo di controlli sull’Inquinamento Luminoso per la Provincia di Gorizia e verificherò anche le marcature.
Peccato che le autorità, non ci sono e i Comuni, quando collaudano un’appalto di impianti luminosi, non guardano mai questo problema e ditte come la Neri, l’Aic, Iguzzini, ci marciano su questo e non mettono mai la marcatura sul palo.
Per persone come Lei, lo spazio sul nostro sito e la nostra disponibilità, ci saranno sempre e ricordi che almeno uno che appoggia la Sua attività ed il Suo impegno, ci sarà sempre.
Saluti e solidarietà
Grazie ing Carraro per la sua puntuale risposta, che condivido pienamente ( ..e che confesso, un po’ mi sarei aspettato… ;-)… In fondo, nei miei quesiti, indirettamente mi sono dato quasi anche delle risposte… Questo grazie anche al confronto che ho avuto leggendo i suoi commenti e quelli dei suoi visitatori. Comunque complimenti ancora per questa sua iniziativa.
..Bè.. per il resto cosa dire… Ci ho provato;-) ..anche se spero di ricevere qualche suo aiuto in risposta all’e-mail che le ho inviato dopo aver visitato anche l’altro suo blog http://www.dichiarazionediconformita.eu.
Spero di risentirla e grazie ancora per la sua disponibilità.
La mia risposta teneva conto anche dell’intelligenza del commento, se avessi percepito semplicemente un “furbo” avrei usato altri toni. Un certo humour ed una dose di autoironia certamente rendono piacevoli i rapporti tra le persone, se ha bisogno di qualche chiarimento mi contatti alla mail direttamente, chissà magari non la faró pagare.
Cordiali saluti
Attenzione, come avrà avuto modo di vedere l’Art. R12, prevede che si apponga la marcatura e non l’etichettatura, stia attento perchè qui, in Friuli ha effettuato una denuncia in merito alla falsa applicazione di etichette CE.
Salve, vedo che Lei è sempre attivo nell’attività di controllo sul territorio e questo mi fa piacere, peccato che persone attente come Lei ce ne siano troppo poche.
Lo scopo della marcatura (applicazione del marchio) è informare il cliente che il prodotto è sicuro in quanto marcato CE, quindi i metodi di marcatura possono essere diversi, perchè se su una macchina utensile è indispensabile una etichetta rivettata ed inamovibile, per un lampadario che va installato a casa mia non esiste la necessità delle stesse precauzioni, per ovvie ragioni: nessuno può danneggiare l’etichetta incollata su una parte interna del prodotto e lo stesso non è soggetto ad usura meccanica. Sui pali della luce esterni è evidente che la necessità di inamovibilità è uguale a quella delle macchine utensili.
Cordiali saluti
Buongiorno egregio Ing. Carraro, complimentandomi per il suo sito e i suoi puntuali commenti, mi permetto anch’io di chiederle qualche consiglio. Sono un architetto e designer che ha deciso di immettere sul mercato una collezione di apparecchi di illuminazione per interni realizzati tutti con lo stesso sitema di assemblaggio.
Dopo aver verificato la rispondenza di alcuni prototipi da me realizzati, ai requisiti specificati nelle norme tecniche EN 60598, parti 1 e 2, ma non potendo produrre direttamente, sto facendo realizzare i prodotti ed il loro confezionamento da un’altra ditta. Comunque li commercializzo io con la mia partita IVA (appositamente ampliata per questo).
Cercando di rispettare le direttive di riferimento in materia di verifica di conformità e marcatura CE, ho fornito a tale ditta la documentazione tecnica (a mia firma) prevista dal “Modulo A – Controllo interno di produzione” di cui all’Allegato II della Decisione 768/2008/CE, affidandole il compito di redigere la Dichiarazione di Conformità.
Ho anche predisposto la marcatura CE, specificando sull’etichetta che tale azienda produce per mio conto.
Rileggendo però più attentamente direttiva e norme e stimolato anche dai commenti su questo sito mi sorgono alcuni dubbi:
1) Avrei potuto io stesso in veste di “fabbricante” (come specifica l’art.R1 dell’Allegato I della Decisione 768/2008/CE: “fabbricante: una persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio”) redigere la Dichiarazione di Conformità, anche se, in pratica, non sono e nè posso essere il produttore materiale del bene immesso sul mercato?
2) Nella documentazione tecnica, ho accennato solo al generico rischio elettrico omettendo valutazioni sui campi elettromagnetici. Anche se si tratta di appercchi che funzionano con correte di rete, utilizzando lampade a fluorescenza e senza particolari alimentatori o trasformatori, devo considerare anche la compatibilità elettromagnetica? E quali norme dovrei verificare? Secondo questa considerazione dovrò elencare tra le norme armonizzate di riferimento anche altre norme oltre alla EN 60598?
3) Nella descrizione dei prodotti e delle caratteristiche dei materiali e componenti elettrici utilizzati, è sufficiemte una mia relazione o devo allegare schede tecniche da richiedere magari ai miei fornitori?
4) Trattandosi di apparecchi realizzati tutti con lo stesso sistema ed aventi caratteristiche simili di materiali e componenti, è stata predisposta una sola Dichiarazione di Conformità specificando i vari modelli e versioni (sopensione, appoggio , parete, da terra) e loro caratteristiche. Ma visto che l’etichetta con la marcatura CE riporta le caratteristiche di ogni modello, occorre anche redigere altrattante Dichiarazioni?
Ringraziandola infinitamente per la sua attenzione, porgo cordiali saluti.
Salve Architetto, La ringrazio per i complimenti, ma li faccio anche a Lei per la precisione nei quesiti posti e nella preparazione che dimostra sull’argomento.
Dal momento che Lei è un professionista, come il sottoscritto, e vive del suo sapere, comprenderà che sia per questioni di deontologia professionale, che di rispetto delle finalità del blog, la consulenza non possa essere fornita come commento su un blog, che per sua natura uno spazio di discussione.
Come altre volte precisato, in questo ambito parliamo di cose generali, attinenti alla marcatura, mentre i problemi dei singoli, legati ad attività lavorative, trovano risposta nello spazio “altri servizi per le aziende” che prevede la fornitura di consulenza professionale.
Fornire informazioni specifiche su un’attività produttiva, significa dare consigli, non opinioni, dei quali si risponde come fornitori di servizi e per questi si viene adeguatamente remunerati, esattamente nello stesso modo in cui lo sono le Sue parcelle.
Ritengo quindi che non sia questo l’ambito in cui dare risposta formale alle Sue richieste, che potranno essere soddisfatte se poste in forma privata e mediante i vari canali indicati nel blog.
La ringrazio e La saluto cordialmente.
salve,
per un mio cliente ho realizzato un macchinario per eseguire dei test su dei campioni. tale macchinario è nato da una idea iniziale (quindi non un vero e proprio progetto) e sia durante la realizzazione sia durante i primi test è stato sottoposto a molte modifiche anche strutturali. alla fine sono riuscito a produrrre l’attrezzo rispondente alle necessità del cliente consistente n un motore elettrico pilotato da un inverter che aziona una sorta di maglio che agisce sul campione di gomma. in una prima fase il cliente aveva lasciato intendere che l’attrezzo avrebbe dovuto essere usato per una sola serie di test, mentre ora, visto il buon risultato ottenuto, è intenzionato a tenerlo in funzione anche per il futuro e quindi vorrebbe una certificazione CE dell’oggetto. ho cercato on line e mi sembra di capire che tale certificazione è necessaria anche per un singolo esemplare e quindi il percorso da seguire è quello della analisi tecnica dei rischi del prodotto con la redazione del fascicolo tecnico e del manuale di uso e manutenzione e l’autodichiarazione di conformità alle direttive. a questo punto dovrebbe essere sufficiente dotare dell’identificazione CE l’attrezzo e fornire al cliente una dichiarazione di conformità. mi conferma tutto ciò? se e così ho necessità di una azienda di consulenza esterna? se si cosa dovrebbe fornirmi?
la ringrazio della sua disponibilità.
saluti
Salve, ció che afferma é corretto a parte l’imprecisione di qualche termine, che non é il caso di citare. Per fare la marcatura deve fare le cose che ha detto e se le sa fare, non vedo la necessità di ricorrere ad una società di consulenza. Noi interveniamo presso i clienti che ce lo chiedono perché non sanno cosa fare e come farlo. Mi pare che non sia il Suo caso, quindi proceda pure come ha detto. La scelta a favore di un consulente ha due motivazioni, la prima é appunto non sapere cosa fare, la seconda é valutare se costa piú il fai da te o la consulenza.
In entrambi i casi la scelta spetta al cliente.
Cordiali saluti
Salve, non escludo che una simile prassi possa essere prevista da particolari norme di peodotto, e la Sua descrizione é troppo generica per poter capire esattamente il tipo di prodotto e l’utilizzo finale, certamente non esiste alcuna direttiva che preveda una simile procedura.
Le dichiarazioni di conformità devono accompagnare ogni singolo prodotto, consentire l’identificazione dello stesso, dell’azienda produttrice e del legale rappresentante della stessa, se la firma non é autografa, ma riprodotta non cambia nulla.
L’unico problema é garantire che il documento ed il prodotto siano autentici, ovvero prodotti dall’azienda, ed il soggetto maggiormente interessato a questo é proprio l’azienda ed il suo rappresentante, che é sempre comunque responsabile della conformità del prodotto, a prescindere dal modo in cui la firma é apposta.
Il fatto che ci sia proprio la mia firma autografa su un documento é un mio interesse e non creerei mai problemi di alcun genere per garantirmi che questo accada, magari nominerei un delegato, ma espormi al rischio di una falsificazione é l’ultima cosa che farei.
Cordiali saluti
salve,
lavoro in una ditta che produce traverse e elettromagneti e produciamo regolari dichiarazione di conformità CE,certificati di origine e certificato di collaudo
volevo avere informazioni in merito alla possibilità di autenticare documenti non tramite la firma del titolare ma tramite la timbratura di “copia conforme”..ovvero…se non erro sapevo che si può depositare al ministero un modello in triplice copia del certificato che si vuole poter poi validare tramite timbro e quindi poi poterlo autenticare non tramite firma ( cosi da non dover inseguire il titolare per fargli firmare mille carte ) ma autenticarlo tramite timbro di copia conforme….sempre se non erro ciò non si può fare per tutti i documenti ma solo per taluni….se possibile volevo avere delucidazioni in merito a quali documenti si può fare e quale è la procedura per farlo… cordiali saluti
No non servono nuovi test, infatti si parte da prostri marcati sui quali i test sono già stati eseguiti.
Mi pare di capire che Lei non tiene conto della necessità di fare l’analisi dei rischi e neppure delle altre procedure necessarie per la marcatura.
Nel blog ci sono le indicazioni per comprendere da cosa é composta la marcatura CE.
Grazie per la velocità della risposta!!!
Si mi sono espresso male !!! 🙂 intendevo marchiare CE il prodotto assemblato! quindi è confermato! 🙂
In questo caso bisogna rifare tutti i test da capo! elettromagnetico ecc…?
da quello che ho capito invece la dichiarazione di conformita è una dichiarazione che fa il produttore o l’importatore in cui dichiara che il prodotto è confome alle nome CE
Salve, Lei non deve rimarcare quei prodotti, ma quello che produce Lei, cioé il prodotto finale, che é l’insieme di tutti gli altri, ma montato in quel certo modo, altrimenti anch’io mettendo in una scatola tutti i componenti otterrei un prostro già marcato CE, ma non é cosí.
Inoltre Lei commette un errore piuttosto comune, cioé quello di pensare che la dichiarazione diconformità faccia la marcatura, come dire che per avere ragioniere é sufficiente stampare il diploma.
Cordiali saluti.
Vorrei comprare da produttore europeo componeti per assemblare un apparato radio wireless 802.11anh quindi scheda madre scheda wireless contenitore che comprende antenna o contenitore con antenna esterna
tutti i prodotti singoli sono marchiati CE
Da quello che ho capito, se li assemblo li devo marchiare di nuovo CE? quale è la procedura?
in pratica quello che mi serve veramente è la dichiarazione di conformità richiesta dal ministero dello sviluppo economico per installare questi apparati
Grazie
Salve, i prodotti sono soggetti alla direttiva compatibilità elettromagnetica, non comportano problemi per la sicurezza degli utilizzatori, quindi può continuare ad usarli. L’unico problema è il rispetto del D.Lgs. 81/08, ma sinceramente non mi sembra che costituiscano problemi per la salute degli operatori.
Cordiali saluti.
Sono in possesso per lavoro di una decina di Tester digitali i quali essendo stati acquistati prima del 1996 non hanno la marcatura CE. Vorrei sapere se posso farli adoperare o sono fuori norma. Nel caso dovessi chiedere la marcatua alla ditta costruttrice e questa avesse nel frattempo cessato l’ attività come mi dovrei comportare? Sentitamente ringrazio. Francesco
p.s. chiedo troppo se mi inserite dei riferimenti normativi al riguardo?
Buon giorno, Le espongo i criteri generali a cui si ispirano tutte le direttive, se poi una fosse leggermente diversa, non cambia moltissimo.
Nel fascicolo tecnico va inserito un facsimile o copia di tutti i documenti prodotti durante le procedure di marcatura.
Gli unici originali possono essere i certificati di eventuali prove di laboratorio.
La dichiarazione di conformità, assieme all’etichetta CE accompagnano ed identificano il prodotto, nei limiti delle possibilità e della logica operativa.
Se l’identificazione fa riferimento ad un lotto di produzione anziché ad un singolo pezzo, ha evidentemente un peso diverso.
Se fornisco ad un cliente sempre lo stesso prodotto, posso fornire una sola dichiarazione e di volta in volta le specifiche di identificazione.
Nel settore pavimenti in legno ed altri prodotti da costruzione, l’etichetta raccoglie in sé tutti i dati della dichiarazione e di fatto la sostituisce.
Lo scopo di dichiarazione ed etichetta è quello di identificare il singolo prodotto o lotto ed indicare le caratteristiche minime di sicurezza.
Per semplificare la vita dei produttori si possono inserire nel manuale/foglio di istruzione, nella confezione o in altro modo, l’importante è che arrivino all’utente finale assieme al prodotto.
Che senso avrebbe redigere una dichiarazione che afferma la correttezza del prodotto e tenerla solo nel fascicolo tecnico? Il cliente è il primo interessato alla sicurezza del prodotto, le autorità fanno dei controlli in caso di incidente o altro evento non normale.
La ringrazio per il commento, certamente è un aspetto che interessa a molti, oltre a questo c’è anche quello dell’analisi dei rischi, per la quale sarebbe opportuno interpellare la trasmissione “chi l’ha visto?”, dato che quei pochi che la fanno, di solito se la inventano, e Le posso assicurare che non sto parlando delle singole aziende, ma anche di primari Organismi Notificati.
Cordiali saluti.
Buongiorno, ci sono degli aspetti relativi alla dichiarazione di conformità che mi lasciano dei dubbi: la nostra azienda produce macchine elettriche (assimilabili a motori), facenti riferimento alle direttive 2004/108 (EMC) e 2006/95 (bassa tensione); leggendo le linee guida per l’applicazione (in special modo quella EMC), mi sembrerebbe di capire che la dichiarazione debba essere redatta dal costruttore, ma non allegata ai prodotti, bensì conservata (assieme alla documentazione tecnica) per “essere esibita su richiesta delle autorità competenti”.
Questo lo interpretro leggendo il par 3.3.3 (“The Concept of ‘holding at disposal’) della “Guide for the EMC Directive 2004/108/EC”, pubblicata il 21/05/2007.
Altro aspetto, sempre legato alla nostra tipologia di produzione, fondamentalmente di serie, è che la dichiarazione non possa che far riferimento a un generico modello identificabile (macchina del modello XYZ) e non al singolo pezzo uscito dalla produzione, che renderebbe impraticabile tale gestione.
Le sembra che le mie considerazione siano corrette, o c’è qualcosa che mi sfugge?
Grazie mille nel caso possa chiarire quanto sopra, cordiali saluti.
Salve, la dichiarazione di conformità è solo una parte della marcatura CE a cui i Suoi prodotti sono soggetti. Quindi quello di cui Lei ha bisogno è di implementare tutte le procedure di marcatura e non redigere semplicemente la dichiarazione di conformità.
La nostra società, come indicato nel sito, fornisce consulenza alle aziendde sulla marcatura CE.
Cordiali saluti.