Marchio CE, ulteriori chiarimenti!
Sulla marcatura CE c’è sempre quancosa di nuovo da sapere.
Ribadiamo ancora una volta il punto fondamentale da cui partono tutte le direttive e tutte le normative che vengono emesse in merito al Marchio CE, questo punto è LA SICUREZZA.
Il legislatore quando approva e pubblica direttive e norme, parte dalla necessità di garantire all’utente finale la massima sicurezza possibile, compatibilmente con i progressi della tecnica e le possibilità produttive, per questa ragione molte norme e direttive vengono aggiornate in continuazione.
Quindi facendo intervenire il buon senso, ognuno è in grado di comprendere che sono i requisiti di sicurezza a determinare la complessità delle procedure da attivare per applicare il Marchio CE su un prodotto e non il suo costo commerciale o la sua diffusione.
Tanto più un prodotto può creare danni all’utente, come nel caso delle macchine, tanto più accurata deve essere l’analisi dei rischi e tanto più complessi gli interventi per eliminare o ridurre i pericoli.
Per tali ragioni e non per speculazioni commerciali, l’assistenza o l’attività eseguita internamente per applicare il Marchio CE, possono avere un costo estremamente variabile e passare da poche centinaia di euro a svariate migliaia.
Si dice in modo puramente teorico e retorico, che la sicurezza non ha prezzo, ma i fatti quotidiani dimostrano che molto spesso non ha valore e proprio per garantire un minimo di sicurezza il Marchio CE può essere apposto solo dopo aver seguito un percorso ben definito, che non è la compilazione burocratica di moduli, ma la valutazione attenta di caratteristiche e circostanze.
Affrontate quindi l’applicazione del Marchio CE con l’obiettivo di ottenere dei prodotti sicuri prima ancora che funzionali, perchè è sempre meglio che vada fuori uso un prodotto piuttosto che chi lo usa.
Un prodotto sicuro è garanzia di tranquillità per chi lo utilizza, ma anche per chi lo produce e lo mette in commercio, altrimenti diventa una bomba ad orologeria, è solo questione di tempo.
La nostra società esegue la marcatura CE e fornisce la consulenza per capire cosa è necessario fare.
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Buongiorno,
pongo cortesemente la seguente domanda: Nel caso in cui avessi evidenza che un prodotto presenta un marchio CE improprio nonostante il fatto che esso rispetta le direttive/regolamenti applicabili (tale aspetto sarebbe documentabile), sarebbe possibile accompagnare il prodotto con un documento a firma del fabbricante nel quale si dichiara l’errore (con riferimento puntuale a livello di lotto, ecc..) e razionale per cui il prodotto non può essere sottoposto a correzione? Di fatto renderei informato l’utente dell’errore. In caso di controllo da parte di autorità competente chi vende sarebbe soggetto comunque a sanzione?
Grazie per l’attenzione.
Antonio
Salve, un errore deve essere rimosso e non semplicemente segnalato, quindi si deve modificare il marchio CE e non semplicemente dichiarare che è sbagliato.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Buongiorno,
seppur solo in linea generale, avevo letto che la dichiarazione “deve esserci sempre” o “che accompagna il prodotto marchiato CE, dalla sua nascita fino al suo smaltimento”. Tuttavia e purtroppo, posso capire che NON resta possibile per il consumatore PRETENDERE almeno la dichiarazione di cui parlavo. Infatti, ho provato a richiederla espressamente/ufficialmente al produttore (tra i più prestigiosi) ma NON mi ha risposto affatto! A fronte di sollecito mi riferisce “verbalmente” che non mi è dovuta (e non ho chiesto il fascicolo tecnico!!).
Se non ho inteso male.. il marchio CE IMPONE che se ci sia presunzione di “fasullità”, piuttosto che di conformità, è sproporzionatamente troppo complesso da dimostrare: NON basta auto-dichiarare! …Immagini la classica massaia che non saprà mai cos’è una Direttiva, se è riuscita a scampare ad un incendio, spetta anche l’onere della prova in giudizio…!
Lei, per può, cosa suggerirebbe ad un privato, o cosa farebbe in tale circostanza?
Avrei voluto capire, tramite la dichiarazione di conformità, se esistono quantomeno dei presupposti per richiedere una perizia (CTP), ma è difficoltoso trovare chi possa farla, ed eventualmente i costi. Sarebbe interessante averne indicativamente un idea se le fosse possibile.
Mi scuso se ho approfittato dello spazio nel Suo blog, eventualmente mi corregga: ma riflettevo sul fatto che, fin quando non ci sarà diffusione di una cultura adeguata e i mezzi per conoscere bene “cosa” e “come” fare per tutelarsi, noi consumatori, ultimi del flow chart del Marchio CE, nessun produttore avrà il timore di ottemperare, o MENO, alle Direttive/Norme.
Si potrebbe presumere che lo scarso rischio di ricorsi contro i produttori, fa si che il gioco gli vale ancora la candela di non essere proprio ligi al dovere? E magari non sentire nemmeno troppo l’esigenza di una consulenza di esperti come Voi (visto che non è purtroppo obbligatoria…)?
L’ignoranza tecnica/burocratica, la possibilità di ERRATE interpretazioni e di scarsa chiarezza delle direttive, anche per le documentazioni di base, favorisce solo le categorie di disonesti che Lei ha menzionato e forse solo i consumatori potranno fare la differenza.
Ad es. ho letto del sistema RAPEX del Ministero dello Sviluppo Economico e della competenza che ha la Camera del Commercio rispetto alle verifiche di conformità… Mi auguro che possano prendere in considerazione anche i consumatori… queste “autorità” di cui si parla tanto nelle direttive… Ma mi chiedo: dov’era il doganiere quando è arrivato il mio prodotto in Italia ?
La ringrazio per eventuali ulteriori commenti e risposte.
Saluti, Michele.
Salve, sulla dichiarazione di conformità il testo delle direttive non è omogeneo, come già detto ed a mio avviso esistono elementi sufficienti per poter dichiarare che è sempre dovuta al consumatore, la dichiarazione di cosa sia esattamente il prodotto e quali siano le leggi rispettate, altrimenti non si comprende quale sia la funzione di tale documento.
Le autorità di controllo hanno accesso a tutto il fascicolo tecnico, quindi in questo contesto il peso della dichiarazione è realmente scarso, in quanto l’autorità può verificare tutto ciò che ha fatto il produttore. senza necessità che questi lo dichiari.
Ben diversa è l’esigenza sacrosanta del cliente di ricevere informazioni complete ed assicurazioni, da parte del produttore in merito alla sicurezza del prodotto acquistato.
Il produttore da Lei interpellato, grande o piccolo che sia, si dimostra miope e fuori del tempo, non esiste alcun problema, nell’ottica della trasparenza, a rilasciare tale dichiarazione.
D’altro canto il maggiore gestore dell’energia elettrica in Italia, rifiuta da anni di consegnare la dichiarazione di conformità sui contatori, dichiarando che sono di sua proprietà e quindi in sostanza che non deve rendere conto all’utente della loro sicurezza e conformità, il tutto con il silenzio delle autorità di controllo, che nonostante numerosissime denunce, non hanno ancora fatto nulla.
In questa ottica, tipicamente italiana, non solo il cittadino è inteso come semplice consumatore pagante, cosa questa ormai universale, ma anche privo di qualsiasi diritto, a ricevere informazioni sulla sicurezza di ciò che acquista, per la serie: comprate, comprate, pagate e state zitti.
Tutto ciò è possibile per una totale assenza dello Stato come “informatore” ed “educatore” dei cittadini, molto meglio le trasmissioni sui “mostri” o le liti senza fine nei talk show, piuttosto di programmi di informazione e di educazione, dato che non fanno audience e quindi non fanno vendere.
Le autorità di controllo, sono prive di mezzi e di conoscenza, in parte per oggettive difficoltà in parte per il famoso “chi me lo fa fare?” e spesso intervengono in modo errato, quando non totalmente illegale, lasciando invece correre situazioni gravi, come quelle a cui ha accennato Lei.
Come uscire da questa situazione? L’unica strada è la diffusione della conoscenza, spiegare le leggi, il loro scopo, che in questo caso è la difesa della sicurezza del consumatore e questo lavoro spetta ad ognuno di noi per la sua parte, non basta lamentarsi e poi non fare nulla, anche un piccolo contributo in un blog è meglio di niente.
Il silenzio codardo o ignorante fa il gioco di coloro che pensano a noi esclusivamente come una fonte di reddito per i loro affari.
Le cose cambieranno, se cambieranno, solo con il nostro impegno e non certamente se staremo a guardare ed a brontolare.
La ringrazio e La saluto cordialmente
ing. Carraro
Salve ingegnere,
come CONSUMATORE, tra quelli che “non vorrebbero restare a dormire” e che si siano quantomeno accorti dei “sassolini che Lei prova a buttare nello stagno”… Vorrei chiederle alcune informazioni che mi auguro essere anche di interesse comune.
Atteso che la marcatura CE presuppone l’esistenza almeno di una dichiarazione di conformità, quest’ultima per i prodotti marchiati CE:
– DEVE essere SEMPRE allegata al prodotto (come il manuale di installazione, uso e manutenzione), oppure, come per il fascicolo tecnico, resterebbe solo a disposizione delle Autorità ed in casi di controlli…?
– differirebbe da un prodotto all’altro l’eventuale obbligatorietà della consegna al consumatore?
– qualora la consegna fosse obbligatoria non fosse stata allegata al prodotto “per distrazione” il produttore è SEMPRE OBBLIGATO a fornirla al consumatore a fronte di una semplice richiesta?
– può essere di contenuto parziale rispetto a quanto descritto nelle direttive (ad es. la 2006/95/CE), ossia senza le due ultime cifre dell’anno di prima apposizione del marchio CE e senza una firma?
– a volte si e altre no, la si trova contenuta nel manuale e in due semplici righe… ma, non DEVE essere un foglio a se stante e dettagliato di tutto ciò che è previsto?
Ho provato a ricercare risposte ovunque, ricadendo inevitabilmente anche nel Suo Blog, ma i dubbi di cui sopra non riesco a rimuoverli. Mi rendo conto che l’argomento sia complesso… per cui indico che mi sto riferendo in particolar modo ad elettrodomestici come ad es. forni a microonde, lavatrici, lavastoviglie etc. Di recentissimo acquisto, ma per cause che ancora non capisco…, non sono in condizioni di sapere l’anno di prima produzione e a quali direttive sarebbero conformi. Da qui nascerebbe un altro quesito interessante e misterioso:
per quanto tempo potrà essere venduto un prodotto, dopo che è stata variata e aggiornata la normativa a cui faceva riferimento nella relativa dichiarazione all’epoca della prima produzione… ?
Il marchio CE dovrebbe essere un sistema per tutelare i consumatori ma, mi consenta di scrivere l’idea che mi viene in mente dopo ore ed ore di letture….forse questo è l’ultimo tra gli obiettivi!!
Grazie per eventuali risposte.
Salve, Lei pone l’attenzione su un punto delle direttive sulla marcatura CE, tutt’altro che omogeneo e derivante dal fatto che esse sono state scritte in tempi diversi e da soggetti diversi. Figuriamoci se quelli che non hanno scritto esplicitamente l’obbligo di consegna, possono copiare da quelli che lo hanno previsto, dimostrando che in passato hanno avuto una svista, non sia mai.
Mettendo assieme il fatto che questo obbligo è esplicitamente previsto ad esempio nella direttiva macchine, il contenuto della dichiarazione (data di produzione ed altre informazioni specifiche proprio del singolo prodotto o lotto), quanto contenuto in regolamenti di tipo generale, si evince che la dichiarazione sia un documento che interessa direttamente il consumatore.
Inoltre se si deve redigere, perché non consegnarla, assumendo formalmente l’impegno nei confronti dell’altro contraente del contratto di vendita, implicito o esplicito che sia?
In realtà la triste conclusione, che sta alla base del nostro lavoro, è che l’obiettivo di tutte queste direttive e regolamenti, cioè la sicurezza dei consumatori, è quasi sempre ignorato e coloro che si preoccupano della marcatura CE, pensano innanzitutto all’obbligo di rispettare la legge, con tutti i conseguenti tentativi di aggirarla, tipico soprattutto, ma non solo, di noi italiani.
Ci sono poi gli ignoranti, che sbagliano perché non sanno, i raggirati, che si fidano delle favole raccontate da molti addetti ai lavori, di tutte le categorie coinvolte ed infine ci sono i disonesti, questi si prerogativa made in Italy, che proprio se ne fregano volontariamente, apparendo poi sorpresi, quelle rare volte che vengono beccati, da autorità di controllo che svolgono il loro lavoro sulla base di informazioni parziali, quando non del tutto errate.
Da tutto ciò può comprendere che concordo con quanto da Lei scritto ed in tribunale sostengo che la dichiarazione di conformità o di prestazione (prodotti da costruzione) è un documento per il consumatore e che a questo deve essere consegnato.
La dichiarazione vale per 10 anni e per tale ragione il cliente ha diritto di conoscerne la data.
Le direttive si sovrappongono per 2 anni, ed in questo periodo il produttore può indicare la precedente o la nuova, quando scade la vecchia, come per la bassa tensione, nel marzo di quest’anno, rimane solo la nuova e le dichiarazioni devono riportare solo quella vigente, questa è un’altra ragione che indica l’obbligo di consegna al consumatore.
Spero di essere stato chiaro, La ringrazio e La saluto cordialmente.
Ing.
Carraro