Siate seri, se potete!
Verificare sempre se le leggi prevedono la certificazione.
L’esortazione è più che necessaria ed è nei confronti i tutti coloro, che in Italia ed all’estero parlano di sigarette elettroniche e della loro regolamentazione, senza sapere di cosa stanno parlando.
Il loro obiettivo è quello di fermare il dilagare di questo prodotto e di ricondurre nell’alveo del monopolio milioni di euro giornalieri di tasse non incassate.
E’ chiaro, lo sanno tutti e tutti lo hanno capito, allora perchè non dirlo chiaramente? Perché a sostegno di una posizione illegale non ci possono essere delle leggi e quindi subentra la fandonia, il sopruso, l’inventiva e l’invettiva e la distorsione della realtà ad uso e consumo di uno Stato padrone ed illegale.
Vediamo quindi di fare chiarezza su un punto: cosa sono le sigarette elettroniche?
Un kit di sigarette elettroniche è composto generalmente da: un carica batterie, un cavo usb, una o due sigarette a loro volta composte da una batteria, un atomizzatore ed un bocchino, una boccettina per riempire il serbatoio di liquido e la scatola che contiene il tutto.
Vediamo quali sono le direttive che regolano questi prodotti:
- direttiva 2001/95/CE sicurezza generale dei prodotti, quando non valgono altre direttive
- direttiva 2006/95/CE bassa tensione ovvero per tutti i prodotti che funzionano con corrente alternata in tensione tra 50 e 1 000 V o continua tra 75 e 1500 V (molti, anche professionisti del settore, pensano che la bassa sia sotto i 50 V)
- direttiva 2004/108/CE compatibilità elettromagnetica per tutti i prodotti che funzionano con qualsiasi tipo di corrente, ad esclusione di quelli banalissimi come ad esempio una resistenza senza circuito di comando.
- direttiva 2011/65/UE restrizione dell’uso dei materiali inquinanti negli AEE che ha abrogato la 2002/95/CE meglio nota come RoHS.
Nessuna di queste direttive impone in alcun modo l’intervento di un Organismo Notificato, quindi di certificati ufficiali, per poter eseguire la marcatura CE, ma tutte pretendono che i prodotti siano sicuri. Non dover fare analisi da Organismo Notificato NON significa vendere qualsiasi porcheria, quindi la sicurezza va sempre garantita ed a ciò deve provvedere il fabbricante/mandatario/importatore.
Allo scopo di chiarire ai “buontemponi” italiani e stranieri cosa sia un dispositivo medico e se la sigaretta elettronica possa essere un dispositivo medico, riportiamo di seguito la definizione presente nella direttiva 93/42/CE sui dispositivi medici
“dispositivo medico”: qualunque strumento, apparecchio, impianto, software, sostanza o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso il software destinato dal fabbricante ad essere impiegato specificamente con finalità diagnostiche e/o terapeutiche e necessario al corretto funzionamento del dispositivo, destinato dal fabbricante ad essere impiegato sull’uomo a fini di:
- diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia;
- diagnosi, controllo, terapia, attenuazione o compensazione di una ferita o di un handicap;
- studio, sostituzione o modifica dell’anatomia o di un processo fisiologico;
- intervento sul concepimento,
la cui azione principale voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici né mediante metabolismo, ma la cui funzione possa essere assistita da questi mezzi;
Non crediamo sia necessario aggiungere altro se non ripetere l’esortazione presente nel titolo: SIATE SERI, SE POTETE!
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