Dispositivi per prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli chiusi

Prodotti obbligatori per la salvaguardia dei bambini dall’abbandono in auto.

Si sente dire spesso che la realtà supera la fantasia e se ci fosse stato bisogno di una prova ulteriore, ve la forniamo.

In realtà quanto segue dimostra anche molto altro, ma lasciamo a Voi il giudizio.

Il Presidente della repubblica con la legge 117 del 1° ottobre 2018 introduceva l’obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l’abbandono dei bambini nei veicoli chiusi.

Con quattro semplici articoli ci si uniformava ad un criterio di sicurezza già introdotto a livello europeo.

In uno di questi articoli si affermava che le specifiche tecniche sarebbero state predisposte entro 60 giorni dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Ma cosa è successo veramente?

Succede molte volte ed è successo anche in questo caso che quei 60 giorni sono rimasti una pia illusione, chiaramente molti e più importanti impegni incombevano sul ministro e sul suo staff.

Quella legge modificava il codice della strada, quindi interveniva ad un livello alto dei criteri di sicurezza dove ovviamente non viene lasciato ai privati la libertà di discriminare quali siano i criteri da rispettare.

Tutto ciò che concerne le parti funzionali di qualsiasi veicolo è infatti soggetto ad omologazione e non alla dichiarazione del fabbricante.

Ma questo che significa?

Gli pneumatici, i fari e molte altre componenti dei veicoli circolanti non sono immessi sul mercato per valutazione e decisione dei fabbricanti, ma solo dopo aver ottenuto l’omologazione. Questo è un fatto noto a chiunque possieda un’auto e può verificare che la stessa auto e nessuna sua parte riportano il marchio CE. Questo indica che non è compito del fabbricante stabilire se l’auto o i suoi componenti funzionali possano essere immessi in commercio.

A distanza di un anno il Ministero compente ha partorito, sarebbe più corretto dire “abortito” una bozza di decreto che non è stato ancora approvato. Speriamo che in questa forma non lo sia mai, che facendo un mix di tutto, crea un vero è proprio “mostro giuridico”.

Questa bozza di decreto sembra uno di quei discorsi fatti da quelle persone che conoscono le parole perché le hanno sentite, non ne conoscono il significato, ma le ritengono importanti, quindi costruiscono le frasi mettendo qua e la le parole, senza ovviamente curarsi del significato e delle contraddizioni che si creano.

Non è necessario che ricordi chi è stato il ministro in questo periodo e questa cosa sembra scritta di suo pugno. Oppure è evidente che ha saputo scegliere i suoi collaboratori a propria immagine e somiglianza.

Analizziamo alcuni punti

Capita infatti raramente di leggere un documento dal contenuto tecnico che abbia un così alto numero di incongruenze, imprecisioni, contraddizioni ed errori. Speriamo che prima di essere licenziato (non il ministro, è già successo per fortuna, ma il decreto) sia adeguatamente modificato.

Nello stesso testo si mettono assieme:

  • L’organo di accreditamento che nulla ha a che vedere con i certificati richiesti, che devono essere rilasciati da un organismo notificato e non dall’organismo di accreditamento.
  • Due direttive europee che sono considerate in modo paritetico quando l’una è sottoposta all’altra in modo vincolante, quindi solo una è cogente e quando di una è scritto espressamente che non si dovrebbe applicare a questi prodotti per evitare ridondanze e confusioni.
  • Il termine “omologazione” che ha un significato ben preciso e che è sostanzialmente antitetico a quello di “marcatura CE”. Non perché gli scopi siano diversi, ma perché l’omologazione fa riferimento ad un’autorità superiore che la concede. La marcatura CE invece affida specificamente e unicamente la fabbricante la dichiarazione della conformità del prodotto.
  • Si introduce l’obbligo di far certificare, sia il prodotto tipo sia il sistema di gestione della qualità del fabbricante. Si impone che l’organismo notificato sia il medesimo, riducendo a sole tre possibilità di scelta, mentre le due cose possono essere disgiunte e far riferimento ad organismi diversi, perché diversi sono gli ambiti di intervento. Una cosa sono le specifiche del prodotto, un’altra è il sistema di progettazione e produzione, che potrebbero far capo a soggetti diversi.
  • Si dichiara che il sistema di prevenzione dell’abbandono può interagire con i sistemi di ritenzione del bambino (cinture e seggiolini). Ciò consentirebbe al fabbricante dei primi di poter intervenire sui secondi, cosa del tutto inaccettabile se si vogliono mantenere inalterate le responsabilità dei vari soggetti.

Conclusione delle riflessioni

Potremmo proseguire con la disamina tecnica di questa, per fortuna ancora incompiuta, nefandezza, ma ci preme sottolineare alcuni aspetti che interessano tutti i genitori:

  • già oggi si può essere multati se non si utilizzano tali dispositivi, anche se è stata prorogata l’entrata in vigore al novembre 2019.
  • non esistono dispositivi omologati, perché la bozza del decreto neppure prevede l’omologazione.
  • i dispositivi in circolazione in teoria rispettano la bozza di decreto che in quanto tale non vale nulla e che circola tra gli addetti, senza che su di essa ci sia una data ed una firma.

Immaginiamo la felicità dei fabbricanti nel caso quel decreto venisse reso coerente e scoprissero che quasi nulla in esso contenuto ha un senso legale e tecnico.

Per ora rimane la costatazione che l’improvvisazione, tanto apprezzabile nell’arte, quando viene applicata alle cose concrete può creare molti danni.

Speriamo che queste considerazioni spingano qualcuno ad approfondire l’argomento, perché il problema è serio, ma non lo è la soluzione proposta.

Come diceva un mio conoscente: la situazione è tragica ma non seria.

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