Il manuale di istruzione
Dall’analisi dei rischi al manuale, un passaggio spesso ignorato.
Il nome corretto è manuale di installazione, uso e manutenzione e come si comprende facilmente, segue tutta la vita del prodotto.
E’ un documento indispensabile e già da decenni negli Stati Uniti, un prodotto consegnato senza manuale viene considerato incompleto, ora anche in Europa ci siamo allineati.
Il manuale deve dare tutte le informazioni per far si che tutti coloro che con esso interagiranno, non corrano rischi inutili e soprattutto prevedibili ed evitabili.
Il documento si sviluppa sulla base dell’analisi dei rischi, che è l’attività che viene svolta per prima, allo scopo di evidenziare la potenziale pericolosità del prodotto.
Il manuale deve fornire nel modo più semplice possibile, tutte le istruzioni per poter installare, utilizzare e fare la manutenzione del prodotto, in completa o massima sicurezza, sfruttando al meglio le sue caratteristiche d’uso.
Può presentarsi in varie forme, da semplice fogliettino es: quello degli ovetti kinder, a veri e propri fascicoli, a volte suddivisi per destinatario cioè l’installatore, l’utente ed il manutentore.
Va redatto secondo determinate regole e nella direttiva macchine si trova lo schema più completo per la redazione del manuale, mentre altre direttive lasciano più spazio all’iniziativa del costruttore.
Deve essere scritto nella lingua del Paese in cui il prodotto è distribuito ed in una delle lingue ufficiali della Comunità Europea.
Un consiglio finale, pretendete sempre il manuale quando acquistate un prodotto, verificate se è comprensibile, la sua assenza è un primo segnale di un prodotto scadente.
Ascolta il podcast
Fabbricante, produttore, mandatario, importatore
I nostri video tutorial
La marcatura CE e la conformità dei prodotti
Telefonaci
Uff: +39 049 8875489
Cel: + 39 335 7815770
Invia una mail
carraro@marchioce.net
Skype
carraro@marchioce.net
I nostri orari
Dal lunedì al venerdì
dalle 8.30 alle 18.30
buongiorno Ingegnere, siamo delle cliniche dentali ed il quesito è il seguente: il manuale d’uso può sostituire la dichiarazione di conformità che siamo obbligati a tenere per ogni apparecchio? E’ obbligatorio conservare il manuale? Grazie anticipatamente per la risposta.
Salve, la dichiarazione di conformità riguarda ogni singolo prodotto, ed ogni singolo paziente se il d.m. è su misura
Il manuale riguarda una categoria di prodotti, quindi non può sostituire la dichiarazione di conformità, anche perchè dice cose diverse dalla dichiarazione.
La legge impone la conservazione del fascicolo tecnico, che riguarda ogni tipologia di prodotto e che contiene anche una copia del manuale, le dichiarazioni essendo una per prodotto, vanno conservate in copia, nell’interesse di tutte le parti.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Siamo un’azienda metalmeccanica con diverse filiali. L’obbligo di fornire il manuale tradotto nella lingua del cliente finale è del rivenditore oppure anche del produttore? mi spiego meglio.
Io vendo solo tramite rete di distribuzione: distributori multimarca e filiali. Questi a loro volta vendono all’utilizzatore finale.
Se io vendo ad un distributore spagnolo una macchina (regolarmente fornita da manuale in spagnolo) e il mio distributore poi vende la macchina in Repubblica Ceca, chi deve tradurre il manuale? il produttore o il distributore?
Saluti.
Salve, se il distributore bende le macchine nome proprio è tenuto alla marcatura CE in prima persona con tutto ciò che consegue, se invece distribuisce i Vostri prodotti si presume che lo faccia nei vari Paesi con il Vostro consenso e quindi Voi dovete fornire la documentazione nella lingua dei vari Paesi.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Buongiorno Ingegnere,
se posso le chiederei se quando un cliente compra un prodotto che vuole rivendere a suo marchio debba riemettere la dichiarazione CE.Mi spiego la situazione prevede che egli voglia inserire la dichiarazione CE nel libretto istruzioni, chiamando il prodotto con un nome differente ma lasciando il made by “nome del produttore” sull’etichetta di prodotto.
Non credo egli possa usare la CE originale a questo punto riportando essa il nome originale del prodotto che è differente da quello che il cliente vuole usare.
In pratica se c’è un rebrand il cliente deve riemmetere la dichiarazione o può tenere quella oriiginale del produttore?
Ringrazio in Anticipo
Andrea
Buongiorno Ingegnere,
lavoro per un’azienda che produce serbatoi di accumulo per acqua tecnica e/o sanitaria. Il nostro ufficio tecnico si è trasformato in una vera e propria tipografia da quando siamo tenuti a stampare il manuale d’installazione, uso e manutenzione da allegare ad ogni singolo prodotto. Volevo chiederle se la normativa europea, magari al fine di limitare il consumo della carta, possa in qualche modo prevedere che questi manuali siano scaricabili da internet direttamente dall’utente finale senza che questo li riceva stampati su carta (come ad esempio accade per i manuali in lingua dell’IPhone che si possono scaricare solo da internet).
Grazie mille
Salve, mi scuso per il ritardo, ma una disfunzione tecnica non ha segnalato i commenti.
Ho già risposto direttamente al Suo quesito, i documenti si possono pubblicare sul sito o fornire con un cd, risparmiando tempo e carta.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Egr Ing Carraro
L’azienda per la quale lavoro importa in Italia prodotti da paesi CE (in qualche caso anche extra CE) , essi sono dotati di documentazione/manuali solo in lingua inglese.
Questi prodotti vengono venduti a costruttori di macchine ed impianti , sono parte integrante (sia attiva che passiva) di essi.
La mia domanda è :
è obbligatorio per questi prodotti fornire documentazione/manuali in Italiano ?
Sa indicarmi il riferimento di una norma o articolo di legge a cui fare riferimento per questo caso ?
Grazie 1000
Cordiali Saluti
Salve, per tutti i prodotti esiste l’obbligo delle istruzioni in italiano (in Italia) in base al codice del consumo.
Per i prodotti provenienti da fuori UE, questo è l’ultimo dei problemi, in quanto i prodotti devono essere marcati CE (presenza di fascicolo tecnico) cura dell’importatore.
Il fascicolo tecnico non è il manuale, ma la documentazione completa che dimostra che il processo di marcatura CE è stato eseguito completamente.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Buongiorno Ingegnere,
siamo un azienda produttrice di macchine per il taglio e la piegatura del tondino per cemento armato.
Attualmente i nostri manuali sono redatti oltre che in italiano anche in inglese, francese, tedesco, spagnolo, portoghese e in arabo.
Collaboriamo da tempo con un rivenditore in Belgio e finora gli abbiamo fornito macchinari con manuali tradotti nelle lingue di cui sopra.
Dopo l’ultima fornitura in cui il rivenditore deve aver venduto una nostra macchina ad un suo cliente di lingua “fiamminga”, ci vien richiesta la traduzione del manuale in “fiammingo”.
E’ una richiesta lecita?
Oppure come recita l’art. 1.7.4 dell’allegato 1 della Direttiva macchine “le istruzioni devono essere redatte in una o più lingue ufficiali della comunità – il fabbricante o il suo mandatario si assume la responsabilità di tali traduzioni apponendovi la dicitura “Istruzioni originali”. Qualora non esistano “Istruzioni Originali” nella/nelle lingue ufficiali del paese di utilizzo della macchina, il fabbricante o il suo mandatario o chi immette la macchina nella zona linguistica in questione, devono fornire la traduzione nella/nelle lingue di tale zona. Tali traduzioni devono recare la dicitura “Traduzione delle Istruzioni originali”.
Considerando che in Belgio le lingue ufficiali sono: Francese, Tedesco, Nederlandese ed avendo noi fornito un manuale già tradotto in due delle tre lingue ufficiali belghe, possiamo ritenerci sollevati da questa loro richiesta oppure no?
Ringrazio anticipatamente e cordialmente saluto
Salve, è una mia prassi controllare sempre i testi ufficiali, prima di fornire le risposte, per la regola “fidarsi (anche della propria memoria) è bene e non fidarsi è meglio, ed ecco cosa ho letto all’inizio dell’art. 1.7.4 da Lei citato e che io ricordavo comunque molto bene.
“Ogni macchina deve essere accompagnata da istruzioni per l’uso nella o nelle lingue comunitarie ufficiali dello
Stato membro in cui la macchina è immessa sul mercato e/o messa in servizio.”
Le istruzioni devono essere comprese da chi deve utilizzare la macchina, dato che le lingue “considerate” ufficiali UE sono inglese , francese e tedesco, in quale lingua dovrebbero essere scritti i manuali che vengono usati in Italia?In Italia, anche l’italiano è lingua comunitaria ufficiale (per fortuna).
Le altre varianti inserite successivamente nell’articolo rappresentano delle ipotesi sulle quali fabbricante e distributore si possono accordare, ma rimane il concetto di fondo: l’utilizzatore deve avere il manuale nella sua lingua, e su questo concordano legge e buon senso.
Su chi abbia poi l’onere della traduzione (tra fabbricante e distributore) si può discutere, ma tale discussione non coinvolge l’utilizzatore finale.
Ritengo che, al di là delle questioni di principio, che possono essere interessanti per la discussione, ma non produttive, la cosa più utile sia valutare il costo della traduzione ed il “valore economico” del distributore e stabilire da quale parte pende la bilancia.
Il principio richiamato anche dal Codice del consumo, che riprende la direttiva 2001/95/CE dice, che il manuale deve essere nella lingua o nelle lingue parlate nel Paese.
Spero che la risposta sia chiara e esaustiva.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ing. Carraro,
Stiamo realizzando una macchina per un cliente che ci ha richiesto i manuali tecnici in una lingua e i manuali operatori in un’altra.
c’è stato evidenziato che la differenza tra manuale tecnico e manuale operatore è definito da uno standard CE.
Mi potrebbe cortesemente dire dove trovare la differenza tra i due?
Salve, credo che sarebbe più logico che Lei chiedesse questo chiarimento a chi Le ha fornito questa informazione, peraltro priva di fondamento, non entro nel dettaglio della questione, perchè sinceramente mi sembra troppo stupida per meritare un chiarimento. (naturalmente non mi riferisco a Lei).
Lei ha l’obbligo di realizzare la documentazione tecnica nella lingua del Paese in cui venderà il Suo prodotto, questo dice la legge.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ingegnere,
Ho un quesito riguardante la lingua dei manuali di strumenti (sensori per automazione industriale) prodotti in Germania e venduti in Italia (con spedizione direttamente dalla Germania)
Tali prodotti sono corredati da manuale di istruzioni in Tedesco, Francese ed Inglese. E’ obbligatoria la disponibilità del manuale in Italiano, anche se il prodotto è spedito direttamente dalla Germania?
I clienti italiani ordinano e ricevono fattura dalla succursale commerciale Italiana, mentre il prodotto viaggia direttamente dal magazzino tedesco a quello del cliente finale.
Il prodotto è da considerarsi “immesso nel mercato” in Germania o in Italia?
Grazie per l’attenzione e per l’aiuto nel fare chiarezza
Salve, non ha alcuna importanza il luogo di immissione in commercio, Lei acquista in Italia da soggetto italiano, non è andato in Germania ad acquistare il prodotto in un negozio.
Inoltre il produttore DEVE utilizzare la lingua del Paese in cui venderà il prodotto, quindi se anche l’Italia è tra questi, DEVE utilizzare l’italiano.
Nessuno obbliga il produttore tedesco a vendere in Italia, o direttamente o tramite una filiale, ma tutti i prodotti che arrivano ai consumatori/utilizzatori italiani, devono avere le istruzioni in italiano.
Ovviamente lo stesso vale per ogni Paese UE, che ha pari dignità di tutti gli altri e non sta scritto da nessuna parte che un cittadino italiano o sloveno, debba conoscere una delle lingue da Lei indicate.
Tutto questo è contenuto in specifiche leggi europee, vale per tutti i cittadini UE, siano essi produttori o clienti.
Se i cittadini conoscessero e pretendessero il rispetto dei loro diritti, anziché come spesso succede, lamentarsi piagnucolosamente, FORSE le cose cambierebbero.
E’ colpevole solo colui che non rispetta i diritti degli altri, o anche quelli che non pretendono il rispetto di tali diritti? Stendiamo un velo pietoso su coloro che dovrebbero vigilare su tutto ciò, ma che spesso non vengono neppure informati di tali illegalità, che comunque ben conoscono.
Se al produttore tedesco e/o alla filiale italiana, venisse comminata la multa prevista dalla legge, sarebbe utile ed educativo.
Le indicazioni di nazionalità sono puramente casuali, ed il discorso vale per qualsiasi produttore in UE e qualsiasi cittadino UE.
La ringrazio e La saluto cordialmente.
ing. Carraro
buongiorno,Ingegnere.
Le sottopongo un quesito,
Costruiamo attrezzature da poledance: uno sport non ancora normato, poco noto e spesso equivocamente interpretato come attività ludica da nigh club…
Benchè le molte apparizioni televisive, anche pre-olimpiche abbiano fatto un po di chiarezza, fatico a formulare una dichiarazione di conformità per i miei prodotti: l’unica norma a cui posso parzialmente riferirmi sembra essere quella delle attrezzature secondo quanto previsto dalla Direttiva 2001/95/CE e, per quanto applicabile, alla norma UNI EN 913:2009.
Ora, volendo fare meglio dei miei competitors (che nulla dichiarano), vorrei sapere quale valore ha questa dichiarazione (autocertificazione), e se a Suo parere, andrebbe integrata con qualcos’altro.
grazie mille per il Suo contributo.
Salve, tutte le dichiarazioni sono redatte dal produttore e tutta le marcature sono delle “autodichiarazioni” ed è vero il contrario di ciò che comunemente si pensa, cioè non sono necessari enti terzi, nella maggior parte dei casi.
La dichiarazione è però la parte conclusiva della marcatura o della conformità alla 2001/95/CE, come la ciliegina sulla torta, se non c’è la torta, ovvero il fascicolo tecnico, la ciliegina vale poco.
La dichiarazione è una sintesi dietro la quale ci deve essere tutta la documentazione prevista dalla legge.
Il nostro lavoro consiste nel mostrare e spiegare come si redige questa documentazione.
La saluto cordialmente
Ing. Carraro
Buonasera dr.Carraro
Sono impiegato tecnico presso la filiale Italiana di una azienda tedesca,la quale immetterà sul mercato Italiano nei prossimi mesi macchinari di produzione Tedesca ed Inglese. I manuali presentano ovviamente la marcatura CE, ma sono tutti in Inglese, ed a causa di una revisione degli stessi in atto attualmente, la traduzione in lingua Italiana non rientra nei piani immediati. La mancanza della versione Italiana dei manuali può bloccare l’immissione delle apparecchiature sul Nostro territorio? che tipo di sanzioni sono previste? A quale normativa posso fare riferimento per sollecitare la necessità di tradurre velocemente i testi?
Cordiali saluti
Salve, ci sono molte leggi ed anche il buon senso, che impongono di vendere un prodotto accompagnato dalle istruzioni nella lingua compresa dall’utilizzatore, cioè presumibilmente quella del Paese in cui il prodotto viene venduto.
La mancanza di questa caratteristica espone, giustamente, chi transige, a condanna civile con ammenda fino a 50.000 € e con condanna penale fino ad un anno di reclusione.
Perciò a prescindere dai piani aziendali, che dovrebbero prendere in considerazione anche il costo di un’eventuale multa, la legge è chiara e considero chi non la rispetta, non solo un trasgressore, ma anche uno stupido, che confida nel mancato controllo delle autorità di controllo e nell’accettazione silenziosa di chi acquista un prodotto, nonostante sia privo di istruzioni comprensibili.
Quando i consumatori si sveglieranno, queste furbate avranno termine e si arriverà al rispetto ed alla sicurezza.
Cordiali saluti
ing. Carraro
Buongiorno ing. Carraro,
la nostra società rivende software in ambito medicale.
Tali software sono prodotti in Europa (Spagna) ed hanno una dichiarazione di conformità CE come dispositivo medicale: tale documento è redatto in lingua inglese e spagnola.
Per l’Italia dobbiamo fornire una traduzione del testo della dichiarazione di conformità (scritto da noi fornitori) ed allegare una copia della dichiarazione CE in inglese? Può andare bene questa soluzione? Grazie in anticipo.
Salve, se la Sua azienda vende con il nome del produttore, deve solo fare la registrazione presso il Ministero della salute, se invece vende con la propria ragione sociale, deve fare l’intera marcatura.
È compito del fabbricante redigere la dichiarazione di conformità e di firmarla, quindi qualsiasi intervento da parte Vostra su un documento firmato da altri non è corretto, perché non avete titolo per fare questa operazione.
La saluto cordialmente
Ing. Carraro
Una domanda “fuori tema”
Gentilissimo Ing Carraro, devo gestire un centinaio di manuali per differenti prodotti. Il testo è simile, ma non identico: vi sono alcuni capitoli e le figure che sono “prodotto specifiche”.
Capita spesso, durante le revisioni annuali del manuale d’uso, di voler modificare una frase (nella parte comune) per renderla più chiara, questo comporta di dover aprire tutti i documenti word e correggerli uno ad uno; un lavoro immane e noiosissimo.
Esiste un software che mi può aiutare? Ho provato ad usare stampa-unione di word, ma non gestisce del testo con formattazioni così complesse e le figure.
Mi può aiutare?
Grazie mille
Massimo
Salve, la domanda non è fuori tema, però è fuori contesto, nel senso che per risponderLe avrei bisogno di entrare nello specifico e conoscere una serie di dettagli tecnici, che comporterebbe una lunga discussione che forse interesserebbe Lei, me a qualcun altro.
Può contattarmi direttamente, così magari potremmo discuterne più ampiamente e vedere se posso esserLe di aiuto.
La saluto cordialmente
ing. Carraro
Buongiorno Ingegnere,
I nostri prodotti vengono inviati ai CLienti con un manaule in forma cartacea.
Vorremmo per non gestire tanta carta renderli disponibili sul nostro sito
o ancor meglio mettere sul prodotto stesso una etichetta con un matrix code leggibile che collega al manuale.
Si può fare?
Il cliente va avvisato in qualche modo?
Grazie
infinite
Salve, ciò che Lei ipotizza é perfettamente legale è previsto dalle direttive, a condizione che si comunichi al cliente la sua facoltà di richiedere il manuale in forma cartacea.
Quindi si può fare ed il cliente deve essere avvisato.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
La mancanza del libretto di istruzioni può essere motivo di sequestro dei beni importati? Non in Dogana ma al momento delal vendita
Salve, assolutamente si e ritengo che questa azione si applica con una rarità disperante, se le autorità applicassero anche solo questa minima parte della legge, i consumatori ne trarrebbero molto vantaggio.
Lo stesso vale per i manuali senza la lingua italiana, è come se non ci fossero.
La ringrazio e La saluto cordialmente.
Buon giorno Ing.,
Se vendo un prodotto fabbricato in Italia, con tanto di certificato CE, ad un cliente francese, devo per forza consegnare i vari manuali (uso e manutenzione, fascicolo tecnico,…) in lingua francese ? Non è corretto inviare la documentazione sia in italiano sia in inglese ?
Ringrazio fin d’ora per la Sua gradita risposta.
cordiali saluti.
Buongiorno, assieme al prodotto è necessario consegnare: manuale, dichiarazione di conformità, etichetta identificativa con il marchio CE, possibilmente attaccata al prodotto, il tutto nella lingua o nelle lingue del Paese di destinazione (in Spagna o in Belgio, sono più di una).
Il fascicolo tecnico (che non è il manuale) è un documento riservato che deve essere messo a disposizione solo delle autorità, se esso è completo, come richiede la legge, contiene informazioni sensibili, che nessuno fornirebbe ad un cliente, quindi probabilmente parliamo di cose diverse identificate con lo stesso termine.
La saluto cordialmente.
ing. Carraro
Buon pomeriggio Ing. Carraro, ho acquistato una stufa a legna da poco, la quale mi è stata consegnata senza alcun manuale d’uso, libretto, garanzia e quant’altro.
Mi è stato detto che fino a quando non saldo l’acquisto non mi verranno consegnati: non vorrei sbagliare ma non credo sia una modalità corretta di operare: per quanto ne so io, questi documenti dovrebbero essere già presenti e consegnati all’interno del prodotto per legge.
Sbaglio?
Cordiali saluti.
Buona sera ing. Carraro, sono titolare di un’azienda che produce impianti speciali per l’industria alimentare e da quest’anno alcuni mie clienti (specie nle nord Europa) mi chiedono di integrare la dichiarazione di conformità con il regolamento 10/2011 in materia di materiali plastici a contatto con i prodotti alimentari.
Noi già indichiamo il regolamento 1935/2004 che regolamente tutte le tipologie di materiali che durante il processo produtivo possono venire a contatto con il prodotto alimentare. Non è già più che sufficiente?
Quando è necessario indicare le norme armonizzate UNI?
Saluti e Grazie
Salve, a parte tutte le norme sui prodotto a contatto con i cibi, mi sembra strano che Lei non nomini la marcatura CE, parlando di macchinari o impianti speciali. Non funzionano con qualche tipo di energia?
A parte ciò che chiedono i clienti ciò che conta è ciò che chiede la legge al costruttore e questo lo dovreste conoscere bene per poterlo applicare sulla costruzione dei Vostri prodotti.
Cordiali saluti
Ing. Carraro
Ingegnere da Ingegnere le dò il mio modesto parere… la mentalità diffusa è quella di far le cose a braccio…. Conseguentemente il voler cercare di essere rigorosi, come nella dimostrazione di un teorema, è impossibile… quindi l’unica cosa che ci è data di fare è , purtroppo, accontentarsi cercando di ottenere con le condizioni al contorno che si ha di far la migliore cosa per tutto e tutti….
Di nuovo grazie
Certamente la Sua è una fotografia corretta, da parte mia sia nel contatto con i clienti sia nel blog, grazie a molte persone come Lei, approfitto per gettare sassi nello stagno, vanno sempre a fondo, però fanno un pò di onde. Meglio di niente, per l’accontentarsi ho una massima “chi si accontenta muore“, e non riguarda nè i soldi nè il cibo, ma il volere fare bene ciò che si fa.
Saluti e grazie.
Buonasera Ingegnere,
non avevo assolutamente notato il filmato che adesso mi guarderò;
credo di aver capito e posso dire che
1) direttive e norme sono state individuate dal costruttore;
2) non credo che venga fatta l’analisi dei rischi o perlomeno a me non risulta;
3) il manuale d’uso/istruzioni è semplicemente lo schema UNIFILARE;
4) La conformità di prodotto se c’è a me non risulta trasparente a meno che non coincida con il verbale di collaudo;
5) l’etichetta con i dati identificativi del quadro e del costruttore è normalmente presente;
6) Il fascicolo tecnico a noi non viene consegnato quindi dubito dell’esistenza;
Alla luce di questo credo di poter affermare che la marcatura CE sia un po zoppa come sospettavo…. vedrò cosa posso fare….
Grazie mille
Condivido pienamente i Suoi sospetti, pensi che in migliaia di interventi ormai al nostro attivo, non abbiamo mai trovato una sola analisi dei rischi decente, anche in aziende multinazionali e di primissimo livello.
A volte mi è capitato di trovare delle analisi eseguite anche da primari Organismi Notificati, che rilasciano anche marchi di Qualità e che erano una semplice parodia dell’analisi dei rischi, come a dire: c’è il rischio di folgorazione? Si, l’ho considerato ed ora è tutto OK! Perchè? Perchè lo dico io! Secondo Lei e secondo Voi lettori, questa è un’analisi?
Oppure in un altro caso ho trovato in un sollevatore a pantografo analizzato sempre da primario Organismo Notificato: pericolo di cesoiamento – non pertinente. credo che ogni commento sia superfluo, ed il Suo caso è perfettamente nella norma, mi sarei stupito del contrario.
Saluti.
Buonasera Ingegnere,
nel mio lavoro ho a che fare con aziende produttrici di quadri elettrici in bassa tensione (sinusoidale).
Dato che non mi torna assolutamente la metodologia che seguono per applicare la marcatura CE sui quadri e soprattutto la documentazione che ci rilasciono, potrebbe in una serie di punti illuminarmi su cosa è necessario fare per poter apporre la marcatura CE su un quadro elettrico in bassa tensione e la documentazione che deve essere allegata al quadro?
Grazie
Salve, parlando di bassa tensione, il termine “iluminarmi” mi sembra adeguato, e La ringrazio per la fiducia che mi riserva.
Come può vedere anche sulla seconda pagina del nostro sito, c’è un filmato dell’Unione Europea che mostra in dettaglio i vari passaggi che ora Le riassumo.
1 identificazione direttive e norme (queste ultime volontarie in alcuni casi in altri obbligatorie, es: CEI), nel Suo caso direttive Bassa tensione e Compatibilità elettromagnetica, poi bisogna vedere se i quadri vanno installati su macchine, o su ambienti.
2 esecuzione dell’analisi dei rischi che ovviamente dipende dalle direttive ritenute pertinenti
3 redazione del manuale/istruzioni d’uso
4 dichiarazione di conformità, che nel caso dei quadri può essere doppia ovvero conformità del prodotto e conformità di installazione
5 etichetta con il marchio CE e i dati identificativi del prodotto e del produttore
6 costituzione del fascicolo tecnico
Con il prodotto va SEMPRE e SOLO consegnato: manuale/istruzioni, dichiarazione di conformità e se c’è installazione anche di installazione, etichetta CE sul prodotto, applicata in modo non rimovibile.
Spero di essere stato chiaro e comprensibile, altrimenti invierà un altro commento.
Buona giornata