Conformità dei giocattoli e operatori economici
Giochi sicuri, giochi marcati CE.
Quali sono le leggi che disciplinano i giocattoli?
I giocattoli sono disciplinati in primis dall’omonima Direttiva 2009/48/CE e parimenti dalla Direttiva 2001/95/CE, ora sostituita dal Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale di tutti i prodotti.
Solo i fabbricanti sono chiamati a garantire la sicurezza dei giocattoli?
Tutti gli operatori economici, all’atto di immettere o di mettere a disposizione giocattoli sul mercato, sono tenuti ad agire in modo responsabile e in piena conformità alle prescrizioni giuridiche applicabili.
Nello specifico cosa devono fare gli operatori commerciali in relazione alla conformità dei giocattoli?
Tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione dovrebbero adottare misure appropriate per garantire che in condizioni di utilizzo normali e ragionevolmente prevedibili i giocattoli che essi immettono sul mercato non abbiano effetti pericolosi sulla sicurezza e la salute dei bambini e che siano messi a disposizione sul mercato solo i giocattoli che soddisfano la normativa comunitaria pertinente. La presente Direttiva 2009/48/CE stabilisce una ripartizione chiara e proporzionale degli obblighi corrispondenti al ruolo di ogni operatore nel processo di fornitura e distribuzione.
Attenzione
I prodotti, inclusi i giocattoli, che rientrano nell’ambito di applicazione delle leggi europee sulla sicurezza dei prodotti possono essere immessi sul mercato solo se vi è un operatore economico stabilito nell’Unione Europea.
La responsabilità rispetto alla sicurezza è uguale per tutti gli operatori economici?
Poiché taluni compiti possono essere assolti solo dal fabbricante, è necessario distinguere chiaramente tra il fabbricante e operatori successivi nella catena di fornitura.
È inoltre necessario distinguere chiaramente tra l’importatore e il distributore, in quanto l’importatore introduce prodotti provenienti da paesi terzi nel mercato comunitario.
L’importatore deve quindi assicurarsi che detti giocattoli siano conformi alle prescrizioni comunitarie applicabili.
Qual è il ruolo specifico del fabbricante?
Il fabbricante, possedendo le conoscenze dettagliate relative al processo di progettazione e produzione, si trova nella posizione migliore per eseguire la procedura completa di valutazione della conformità relativa ai giocattoli.
La valutazione della conformità deve quindi rimanere obbligo del solo fabbricante.
Nota bene
Ai fini della marcatura CE imposta dalla Direttiva 2009/48/CE per i giocattoli, il fascicolo tecnico deve essere redatto dal fabbricante. Se il prodotto è importato da un paese extra UE, questo compito passa all’importatore o al mandatario con sede in Europa.
Come vengono considerati i giocattoli importati?
È necessario garantire che i giocattoli provenienti da paesi terzi che entrano nel mercato comunitario siano conformi a tutte le prescrizioni comunitarie applicabili e in particolare che i fabbricanti abbiano effettuato adeguate procedure di valutazione in merito a tali giocattoli. È opportuno, pertanto, provvedere affinché gli importatori si assicurino che i giocattoli che immettono sul mercato siano conformi alle prescrizioni applicabili e che non immettano sul mercato giocattoli che non sono conformi a tali prescrizioni o che presentano rischi. Per lo stesso motivo è inoltre opportuno provvedere affinché gli importatori si assicurino che siano state effettuate procedure di valutazione della conformità e che la marcatura dei prodotti e la documentazione elaborata dai fabbricanti siano a disposizione per controlli da parte delle autorità di vigilanza.
Come deve comportarsi il distributore di giocattoli?
Laddove il distributore renda disponibile sul mercato un giocattolo dopo che lo stesso è stato immesso sul mercato dal fabbricante o dall’importatore, dovrebbe agire con la dovuta attenzione per garantire che la manipolazione del giocattolo da parte sua non incida negativamente sulla conformità dello stesso. Sia gli importatori che i distributori sono tenuti ad agire con la dovuta attenzione in relazione alle prescrizioni applicabili ogniqualvolta immettono o mettono a disposizione giocattoli sul mercato.
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