Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti

Conformità dei prodotti e vigilanza all’interno del mercato unico Europeo.

Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti

Il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti si applica indipendentemente dal fatto che i prodotti siano immessi sul mercato tramite canali offline od online e che siano fabbricati nell’Unione o meno.

Le piattaforme on line che offrono servizi di intermediazione sono responsabili dei prodotti che mettono a disposizione dei clienti?

No, questi soggetti hanno ottenuto di essere esclusi da questa responsabilità in virtù del fatto che, a loro dire, si limitano a trasmettere informazioni al pubblico. Si potrebbero fare molti esempi di questo tipo di “connessione”, ma ognuno li può trovare da sé ed hanno un senso se si parte dal presupposto che le due parti siano allo stesso livello di preparazione e conoscenza e siano coscienti dei rischi.

regolamento (UE) 2019/1020

Ha senso parlare di marchio CE contraffatto?

No, la contraffazione riguarda prodotti e marchi commerciali privati o pubblici e mira a sfruttare la proprietà intellettuale dei proprietari. Questa attività è illegale, ma non ha nulla a che vedere con la marcatura CE. Il marchio CE è definito dalla legge, può essere corretto o errato, ma non contraffatto, perché è un obbligo e non una proprietà intellettuale.

ATTENZIONE

La forma e le dimensioni del Marchio CE sono state chiarite e stabilite dalla Comunità Europea in modo inequivocabile che ha inoltre diffidato chiunque da appore marchi che imitassero o simulassero quello corretto.

Gli operatori economici sono egualmente responsabili della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato comunitario?

No, i fabbricanti europei o gli importatori con ruolo di fabbricanti sono i diretti responsabili dei prodotti sia civilmente che penalmente. Gli altri operatori economici coinvolti nell’immissione in commercio dei prodotti hanno ruoli di corresponsabilità, ma non possono essere considerati responsabili diretti della sicurezza dei prodotti. Il loro ruolo è quello di garantire la presenza dei documenti che formalmente ne attestino la sicurezza.

Le informazioni di contatto degli operatori commerciali sono necessarie?

Queste informazioni sono sempre necessarie per consentire la tracciabilità dei prodotti.

Lo sapevi che

L’etichetta apposta sul prodotto è un elemento di fondamentale importanza e non trascurabile nel suo contenuto. Le sue caratteristiche ed i dati obbligatori che essa deve contenere sono descritti nelle leggi che disciplinano la sicurezza dei prodotti.

In quali casi può avvenire la sospensione dell’immissione in libera pratica di un prodotto?

Il Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e la conformità dei prodotti specifica che le autorità designate sospendono l’immissione in libera pratica di un prodotto se nel corso dei controlli è accertato quanto segue:

a) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione prescritta dal diritto dell’Unione ad esso applicabile o sussiste un ragionevole dubbio quanto all’autenticità, all’accuratezza o alla completezza di tale documentazione;

b) il prodotto non è contrassegnato o etichettato conformemente a tale diritto dell’Unione ad esso applicabile;

c) il prodotto reca la marcatura CE o altra marcatura prescritta da tale diritto dell’Unione ad esso applicabile apposta in modo falso o fuorviante;

d) il nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio registrato e i dati di contatto, incluso l’indirizzo postale, di un operatore economico avente compiti riguardanti il prodotto soggetto alla normativa di armonizzazione dell’Unione non sono indicati o identificabili;

o

e) per qualsiasi altra ragione quando vi è motivo di ritenere che il prodotto non è conforme al diritto dell’Unione ad esso applicabile o che esso presenta un rischio grave per la salute, la sicurezza, l’ambiente o un qualsiasi altro interesse pubblico.

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