Le mezze verità

La verità rispetto al contenuto delle leggi è necessaria, etica ed onesta.

Pochi giorni fa abbiamo avuto un interessante scambio di opinioni con un signore, che ci segue su questo blog, che oltre ad affermare che in un nostro video, non avevamo menzionato le certificazioni volontarie, da richiedere agli organismi notificati, ci suggeriva di supportare i nostri clienti indirizzandoli a vari laboratori, di cui “gentilmente” ci forniva i nominativi.
Abbiamo spiegato che la nostra non era stata dimenticanza, ma scelta volontaria e ponderata e che soprattutto non condividiamo il modo in cui certi organismi, informano i potenziali clienti.
Casualmente ci è capitato di leggere quanto segue, che secondo noi ne è la dimostrazione palese.

Ecco alcuni brani molto interessanti di questa comunicazione:

  • Il fabbricante è l’attore principale nella costruzione dell’attrezzatura ed è responsabile della conformità ai requisiti di sicurezza previsti dalla direttiva di riferimento.
    Questo è sempre vero, ma dovrebbe essere in sintonia con tutto il resto che viene comunicato di seguito.
  • Nell’ambito delle attrezzature a pressione la direttiva coinvolta è la Direttiva PED(Pressure Equipment Directive 2014/68/UE): le attrezzature e gli insiemi vengono sottoposti a specifiche procedure di verifica della conformità ai requisiti di questa direttiva, in base al livello di rischio a loro associato.
    Tali procedure generalmente coinvolgono un Organismo Notificato.Questo non è vero, bensì il contrario, in genere i casi in cui è necessario l’intervento di un organismo notificato sono definitilimitati e circoscritti, per non parlare di altre direttive, come quella di bassa tensione, nella quale il legislatore scrive: la presente direttiva non richiede l’intervento di alcun organismo notificato. Più chiaro di così.
  • Qualora l’esito delle verifiche sia positivo è possibile apporre la Marcatura CE all’attrezzatura/insieme; essa è sinonimo di sicurezza e tutela dell’utilizzatore ed è requisito essenziale per l’immissione del prodotto nel mercato europeo.
    Falso! Il rispetto di una norma è “presunzione” del rispetto della direttiva ed il certificato è un componente, a volte necessario, ma sempre “non sufficiente” per apporre la marcatura CE, la quale è soddisfatta SOLO da un fascicolo tecnico completo. Un certificato garantisce la sicurezza ESCLUSIVAMENTE del campione che ha superato la prova, e questo sta scritto a chiare lettere su tutti i certificati, un organismo notificato NON può dimenticare un “dettaglio” così importante.
  • Analisi dei rischi: si richiede che il fabbricante svolga un’analisi dei rischi, ossia una valutazione della probabilità del verificarsi di un danno e della sua gravità, mentre, in precedenza, bastava una valutazione dei pericoli, ossia una identificazione delle possibili fonti di danno. (questa è l’interpretazione di chi ha scritto queste cose, nelle direttive e nelle norme internazionali sulla sicurezza, non si trova traccia di tale affermazione, l’analisi dei rischi deve SEMPRE tenere conto della gravità e della probabilità, altrimenti non è analisi, sono le “analisi” fatte da certi organismi che descrivono solo i pericoli)
    L’ultima frase in grassetto dimostra che è falso quanto affermato in precedenza, ovvero: Qualora l’esito delle verifiche sia positivo è possibile apporre la Marcatura CE ecc…, perchè senza analisi dei rischi e soprattutto, cosa dimenticata in toto nella comunicazione di questo ente, senza un controllo interno della produzione e senza collaudo, non si completa il fascicolo tecnico e non si può fare la marcatura CE.

La disinformazione non è solo dire cose false, ma raccontare le mezze verità ed in questo giochetto molti organismi notificati si dimostrano maestri.
Ricordatelo, ogni volta che sentirete parlare di certificati e di organismi notificati, scaricatevi e leggete le direttive, NON fidatevi di ciò che Vi raccontano gli altri e di ciò che trovate in internet.

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