La soddisfazione del cliente

Vedere confermate le proprie tesi, anche se con anni di ritardo è sempre una soddisfazione che ripaga in parte di tutte le ingiustizie che abbiamo visto passare sotto i nostri occhi subite dai nostri clienti.

Perché facciamo i consulenti?

Per soddisfare i nostri clienti!

Per passione!

Perché pensiamo che sia la cosa che sappiamo fare meglio!

Per aiutare le persone!

Perché per svariate ragioni è diventato il nostro lavoro!

Richard Branson, molto più prosaicamente direbbe:

Tutte fantasie, se siete imprenditori lo fate per i soldi, ma …. non li fareste MAI senza soddisfare i Vostri clienti.

soddisfazione del cliente 2

Alla fine, siamo daccapo ovvero la soddisfazione del cliente deve essere il primo obiettivo di chiunque faccia impresa.

Esistono però anche delle soddisfazioni derivate, che non sono proprio trascurabili e recentemente ne abbiamo avute più di qualcuna.

Stiamo diventando un punto di riferimento in ambito di marcatura CE e sicurezza dei prodotti?

Funzionari di varie autorità di controllo che ci indicano come referenti a chi chiede loro delle informazioni sulla marcatura CE, funzionari doganali che iniziano a chiedere agli importatori di esibire il “fascicolo tecnico” dei prodotti e non più richieste insensate di certificati o documenti fantasiosi.

Rimangono ancora al palo i gestori delle maggiori piattaforme e-commerce e spedizionieri multinazionali, che ignorando la legge, continuano con farneticanti richieste ai loro clienti, ma questo non è un nostro problema, prima o dopo ci arriveranno anche loro a leggere almeno una volta una legge.

In riferimento alla sicurezza dei prodotti, non tutti sanno che il fascicolo tecnico (o documentazione tecnica) è obbligatorio per qualsiasi prodotto immesso in libera pratica all’interno del Mercato Comunitario.

Il fascicolo tecnico è l’insieme dei documenti e degli elaborati che dimostrano formalmente che le leggi sulla sicurezza che riguardano il prodotto realizzato sono state rispettate.

Episodio di un container bloccato

L’ultima soddisfazione in ordine di tempo ci viene da un cliente a cui è stato bloccato un container di attrezzature per palestra, perché la dogana o meglio i funzionari che stavano gestendo la pratica di sdoganamento, sostenevano che un attrezzo su cui si caricano dei pesi per poi sollevarli per allenamento fosse una macchina.

I funzionari riportavano il seguente punto della direttiva macchine: –insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta; per giustificare il blocco di un container di attrezzature per palestra.

Come siamo intervenuti per aiutare il nostro cliente?

Ecco la risposta predisposta per il nostro cliente e da questi inviata alla dogana:

La direttiva macchine 2006/42/CE attribuisce all’attività di sollevamento pesi, quella in cui un peso viene sollevato e spostato da un punto A ad un punto B. La valutazione è stata eseguita dal reparto tecnico della nostra azienda con supporto da parte della CEC.group S.r.l.

Nel caso specifico del ns. attrezzo per l’attività fitness PL-PENDULUMSQUAT invece, utilizzato per l’attività fitness volgarmente conosciuta come attività “di sollevamento peso”, il carico non viene sollevato per essere spostato, ma viene posizionato sulla macchina, mediante l’applicazione di dischi, per aumentare o diminuire la resistenza del suo movimento, così che l’atleta possa aumentare o diminuire lo sforzo per eseguire l’esercizio.

Questo attrezzo NON presenta carrucole, funi o cinghie, motivo per cui è stato escluso dall’ambito di applicazione della direttiva macchine.

Altrimenti anche una panca piana con porta bilanciere sarebbe da considerarsi macchina.

Ebbene, dopo due giorni la dogana ha sbloccato la merce, ritenendo che le argomentazioni addotte a sostegno della scelta di rispettare la direttiva 2001/95/CE, anziché la direttiva macchine, fossero corrette.

Sembra inoltre che la presenza del nome della nostra società nella risposta inviata all’ufficio doganale, sia stata considerata in modo positivo.

La soddisfazione del cliente

Certamente il cliente ha pagato la nostra consulenza per la preparazione del fascicolo tecnico, non abbiamo lavorato per la gloria ed era pronto a pagare l’integrazione se avessimo dovuto rispettare l’eventuale imposizione della dogana e rispettare la direttiva macchine.

Questo non è successo, il cliente ha risolto il problema, noi non abbiamo dovuto fare l’upgrade della documentazione e quindi non c’è stata alcun compenso integrativo, ma la soddisfazione per l’epilogo della vicenda va ben oltre la gratificazione economica.

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