Marcatura CE prodotti da costruzione

Ciò che è stabilmente inglobato in un edificio è prodotto da costruzione, a prescindere dal fatto che sia strutturale oppure no.

Parlare della marcatura CE dei prodotti da costruzione significa conoscere e parlare del Regolamento (UE) n. 305/2011.

Questi prodotti si suddividono in due grandi sottoinsiemi:

  •  STRUTTURALI
  •  NON STRUTTURALI

Qual è la differenza nell’iter di marcatura CE dei prodotti da costruzione?

La differenza tra i due sottoinsiemi è decisamente importante per il fabbricante:

  • i prodotti strutturali necessitano obbligatoriamente dell’intervento di un Organismo Notificato per l’esecuzione di certificati CE, necessari per completare l’iter di marcatura CE;
  • i prodotti non strutturali, in genere, possono avvalersi del sistema 4 di valutazione delle prestazioni, ovvero NON c’è l’obbligo di intervento da parte di un Organismo Notificato per l’esecuzione dei certificati CE per completare l’iter di marcatura CE.

I sistemi di valutazione di prestazione consentiti sono indicati nelle norme armonizzate del prodotto, le uniche a consentire la marcatura CE oltre agli ETA (parete tecnico europeo).

Il fabbricante, quando non è obbligatorio l’intervento di un organismo notificato, deve rispettare sempre la o le norme armonizzate che riguardano il suo prodotto.

Un esempio pratico di marcatura CE dei prodotti da costruzione: sanitari per il bagno

Prendiamo ad esempio i sanitari per bagno come bidet, wc, lavabi, ecc.

Come anticipato, esistono delle norme armonizzate che prevedono lo svolgimento di prove a dimostrazione che il prodotto raggiunga specifiche prestazioni.

Tali prove le può effettuare il fabbricante senza grosse difficoltà e successivamente redigere autonomamente il fascicolo tecnico e la relativa dichiarazione di prestazione. In Internet si trovano con facilità fac-simile di dichiarazioni di prestazione delle maggiori case internazionali di sanitari, in riferimento al sistema 4.

Quindi l’iter per marcare CE i prodotti da costruzione è:

  • leggere e comprendere il Regolamento (UE) n. 305/2011 (link al sito ufficiale);
  • individuare la norma armonizzata per il proprio prodotto e, qualora non ci fosse, si può valutare la richiesta di un ETA;
  • applicare la norma armonizzata;
  • se la norma NON prevede il sistema 4 per la valutazione delle prestazioni del prodotto, è obbligatorio l’intervento di un Organismo Notificato, purché abilitato alla categoria di prodotti in questione;
  • procedere con la procedura di marcatura CE ossia con la preparazione del fascicolo tecnico, nel quale inserire eventualmente anche i certificati rilasciati dall’O.N.

Cosa succede nelle dogane?

Ora che vi abbiamo spiegato cosa prevede la legge in vigore, vi raccontiamo cosa è successo lo stesso giorno in due differenti dogane in Italia.

Prodotti sanitari (bidet, lavabi, ecc.):

tutti non strutturali, per i quali esiste una norma armonizzata e per i quali il sistema 4 consente al produttore/importatore di essere l’unico soggetto responsabile della marcatura CE.

I fatti

Prima e seconda dogana: blocco della merce e richiesta di presentazione di documenti di marcatura CE dei prodotti da costruzione.

  1. Prima dogana: accetta le dichiarazioni di prestazione e chiede spiegazioni. La persona con la quale parliamo accetta il confronto e chiede documenti di chiarimento. L’esistenza di vari sistemi per la valutazione delle prestazioni gli era semplicemente sconosciuta. Abbiamo inviato tutto ciò che ci ha chiesto e si presume che la merce sia stata consegnata all’importatore.
  2. Seconda dogana: in questo caso parliamo con lo spedizioniere nella persona di una signorina corretta e molto sicura di sè, la quale afferma: “questa dogana è la più fiscale di tutte, pretende certificati da Organismi Notificati e solo dalle loro sedi europee. Se riceviamo un certificato da SGS con sede in Cina , lo respingiamo (chissà che contenta SGS) e li pretendiamo per tutti i prodotti, compresi i lavabi”. Abbiamo fatto presente che ci sono precise LEGGI che regolano il passaggio in dogana, che è cosa diversa dall’immissione in libera pratica (link). Riceviamo questa risposta: “ci sono anche delle “leggi non scritte” che la dogana pretende vengano rispettate perciò ho detto all’importatore che se non gli va bene può cambiare operatore doganale e dogana di importazione”.

La nostra conclusione

Cari produttori e cari importatori, apprendiamo dunque che non dovete rispettare solo le leggi scritte.

Da oggi, ci sono anche le “LEGGI NON SCRITTE”, decise da ogni singolo doganiere o da ogni singola dogana alle quali dovrete sottostare.

Tutto ciò non succedeva nel Medioevo mentre oggi succede tutti i giorni!

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