Avere ragione a rate, meglio di niente

Non sempre si può convincere qualcuno, ma scoprire nel tempo che le nostre posizioni erano esatte, fa piacere.

Circa due anni fa avemmo una discussione più che civile con un funzionario della dogana di Trieste, che ci aveva chiesto un parere sull’obbligo di marcatura CE di un prodotto controllato in dogana.
Noi rispondemmo nel merito, poi facemmo presente che i controlli eseguiti dai doganieri, molto spesso erano e sono, condotti in modo diverso da quanto prevede la legge.
Il funzionario, certamente in buona fede, sosteneva che esistevano precise leggi che conferivano a lui ed ai suoi colleghi il diritto di fare ciò che fanno tutti i giorni, durante il transito doganale delle merci.
Nel merito abbiamo manifestato il nostro totale disaccordo in merito e ci siamo lasciati da persone civili, con la mia richiesta di inviarmi indicazioni di tali leggi.
A distanza di due anni non abbiamo ricevuto nessuna indicazione, ma una nuova telefonata dello stesso funzionario, con l’ennesima richiesta di parere sull’obbligo di marcatura CE di un dispositivo elettrico.
Ancora una volta abbiamo risposto nel merito, ed ancora una volta abbiamo chiesto in base a quali leggi venivano eseguiti tali controlli, che noi sosteniamo essere totalmente illegali, in quanto non previsti da alcuna legge.
Il funzionario ha obiettato se la nostra interpretazione della legge non implicasse l’assoluta mancanza di controlli sulle merci in entrata nel territorio UE, a questa obiezione abbiamo risposto che gli attuali controlli, proprio perchè illegali sono assolutamente inefficaci, mentre invece se si rispettasse la legge si fornirebbero certamente più garanzie ai consumatori.
La legge da un lato dice che qualsiasi merce deve (dovrebbe per l’Italia) attraversare la dogana entro 3 giorni lavorati, ma aggiunge che dal 4° giorno in poi, si può eseguire qualsiasi tipo di azione presso la sede dell’importatore, dove la merce è immagazzinata e presupponendo l’immissione in libera pratica, cosa che non è possibile durante il transito doganale, quando l’importatore non ha ancora preso visione e possesso della merce, applicare tutte le azioni repressive previste dalla legge, che comprendono da 10 a 50 mila euro di multa e fino ad un anno di condanna penale.
Come si può contestare un illecito se l’illecito non può essere stato commesso, dato che il “presunto colpevole” non ha neppure avuto accesso al corpo del reato?
Non è necessario essere dei principi del foro, ma semplicemente ragionare con il proprio cervello, avendone uno funzionante a disposizione, per comprendere che le contestazioni elevate durante il transito doganale sono illegali, a meno che non riguardino: l’importo di fattura, il codice doganale, la contraffazione di marchio, non quello CE, ma quelli commerciali, in questi casi il reato eventuale è stato commesso e si può agire, ma se manca l’immissione in libera pratica, cosa si può contestare in merito alla marcatura CE? Nulla, proprio nulla.

Di fronte a queste argomentazioni il funzionario ha riflettuto e poi ha affermato: avevo avuto l’impressione che il nostro operato fosse più una gestione personale di ipotesi legali che non della legge, e lei me ne da conferma.

Ovviamente l’abbiamo ringraziato e invitato a farsi promotore della diffusione di quanto dice la legge e di quanto contenuto nel regolamento interno delle dogane, che riportiamo di seguito se per caso è sfuggito a qualche doganiere (abbiamo lasciato anche le intestazioni delle pagine del manuale, nel caso qualcuno volesse verificare la fonte).

QUADRO NORMATIVO COMUNITARIO DAL REG.(CE) 339/93 AL REG.(CE) 765/2008 Il 1° gennaio 2010 entra in vigore il Reg. (CE) N. 765/08 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il Reg. (CEE) n. 339/93 del Consiglio, dell’ 8 febbraio 1993, relativo ai controlli sulla conformità delle merci importate da paesi terzi alle norme in materia di sicurezza dei prodotti. Per un aggiornamento sulle principali novità introdotte dal nuovo Reg.(CE) 765/2008, se ne riporta integralmente la Sezione 3, relativa ai controlli dei prodotti che entrano nel mercato comunitario. (L 218/42 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13.8.2008) Reg.(CE) 765/2008 – Capo III – SEZIONE 3 Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario.

Articolo 27

Controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario

  1. Le autorità degli Stati membri responsabili del controllo dei prodotti che entrano nel mercato comunitario dispongono dei poteri e delle risorse necessari per svolgere adeguatamente i propri compiti. Esse controllano in modo appropriato e su scala adeguata le caratteristiche dei prodotti, conformemente ai principi enunciati all’articolo 19, paragrafo 1, prima dell’immissione in libera pratica dei prodotti stessi.
  2. Se in uno Stato membro le autorità responsabili della vigilanza del mercato o dei controlli alle frontiere esterne sono più di una, esse cooperano tra loro, scambiandosi le informazioni rilevanti per l’esercizio delle loro funzioni e, se opportuno, con altre modalità.
  3. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne sospendono l’immissione in libera pratica di un prodotto nel mercato comunitario qualora una delle seguenti situazioni sia rilevata durante i controlli di cui al paragrafo 1;                   7
    SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
    AGENZIA DELLE DOGANE
    DIREZIONE CENTRALE
    ACCERTAMENTI E CONTROLLI                                                                                                                                                 Ufficio metodologia e controllo degli scambi                                                                                                                                           a) il prodotto presenta caratteristiche le quali danno motivo di ritenere che esso, se installato, mantenuto e utilizzato correttamente, comporti un rischio grave per la salute, la sicurezza, l’ambiente o un altro interesse pubblico di cui all’articolo 1;                                                                                                                                                                                                b) il prodotto non è accompagnato dalla documentazione, in forma scritta o elettronica, richiesta dalla pertinente normativa comunitaria di armonizzazione o non reca i marchi previsti da tale normativa;                                                       c) sul prodotto è stata apposta una marcatura CE in modo falso o fuorviante. Le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato circa il provvedimento di sospensione. d) Per quanto riguarda i prodotti deperibili, le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne fanno in modo, nella misura del possibile, che le condizioni da esse imposte relativamente al deposito dei prodotti o allo stazionamento dei veicoli di trasporto non siano incompatibili con la conservazione dei prodotti.                                                                    e) Ai fini della presente sezione, l’articolo 24
    [che riporta “Principi di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione” e che prevede, tra l’altro, da parte delle autorità di vigilanza del mercato di ciascuno Stato membro l’offerta adeguata di attività di assistenza e di scambio di informazioni alle corrispondenti autorità degli altri Stati membri … ndr … ] si applica alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne, ferma restando l’applicazione della normativa comunitaria che prevede più specifici sistemi di cooperazione tra tali autorità.

Articolo 28

Immissione in libera pratica di prodotti

  1.  Un prodotto la cui immissione in libera pratica sia stata sospesa dalle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne ai sensi dell’articolo 27 è immesso in libera pratica se, entro tre giorni lavorativi dalla sospensione, tali autorità non sono state informate di provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza del mercato e purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all’immissione.
  2. Qualora le autorità di vigilanza del mercato concludano che il prodotto in questione non comporta un rischio grave per la salute e la sicurezza o che il prodotto non può essere considerato non conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, esso viene immesso in libera pratica purché siano state soddisfatte tutte le altre condizioni ed espletate le formalità relative all’immissione.
    8
    SICUREZZA GENERALE DEI PRODOTTI
    AGENZIA DELLE DOGANE
    DIREZIONE CENTRALE
    ACCERTAMENTI E CONTROLLI
    Ufficio metodologia e controllo degli scambi

Articolo 28

Immissione in libera pratica di prodotti

Misure nazionali

  1. Qualora constatino che un prodotto comporta un rischio grave, le autorità di vigilanza del mercato adottano misure intese a vietarne l’immissione sul mercato e chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati: «Prodotto pericoloso – Immissione in libera pratica non autorizzata – Regolamento (CE) n. 765/2008».
  2. Qualora constatino che un prodotto non è conforme alla normativa comunitaria di armonizzazione, le autorità di vigilanza del mercato adottano i provvedimenti opportuni, che possono comprendere, se necessario, il divieto di immettere il prodotto sul mercato. Qualora vietino l’immissione del prodotto sul mercato ai sensi del primo comma, le autorità di vigilanza del mercato chiedono alle autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne di non immettere in libera pratica il prodotto e di inserire la seguente dicitura nella fattura commerciale che accompagna il prodotto e in qualsiasi altro pertinente documento di accompagnamento o, quando il trattamento dei dati è effettuato in forma elettronica, nello stesso sistema di trattamento dei dati: «Prodotto non conforme – Immissione in libera pratica non autorizzata – Regolamento (CE) n. 765/2008».
  3. Qualora tale prodotto venga successivamente dichiarato per una procedura doganale diversa dall’immissione in libera pratica e purché le autorità di vigilanza del mercato non vi si oppongano, le diciture di cui ai paragrafi 1 e 2 sono inserite, alle stesse condizioni, anche nei documenti utilizzati in relazione a tale procedura.
  4. Qualora lo ritengano necessario e proporzionato, le autorità degli Stati membri possono distruggere o rendere altrimenti inutilizzabili i prodotti che presentino un rischio grave.
  5. Le autorità di vigilanza del mercato informano le autorità incaricate dei controlli alle frontiere esterne quanto alle categorie di prodotti che presentano un rischio grave o che non sono conformi a i sensi dei paragrafi 1 e 2.

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