Marcatura CE giocattoli e Regolamento (UE) 2025/2509
Una legge più accurata e più stringente per la protezione dei bambini
Recentemente è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli in quanto la Direttiva 2009/48/CE, seppur pertinente ed in linea generale efficace per la protezione dei bambini, ha alcuni punti deboli, in particolar modo riscontrati in relazione alle sostanze chimiche nocive nei materiali di cui sono costituiti i giocattoli. La presenza sul mercato di molti giocattoli non conformi e non sicuri ha richiesto una nuova legge che ne disciplini la sicurezza.

Qual è la funzione del gioco “secondo natura”?
In natura moltissimi cuccioli di animali svolgono un’attività ludica che è propedeutica a ciò che dovranno affrontare nella vita da adulti.
Spesso sotto l’occhio attento della madre i cuccioli di leone, piuttosto che di cane o gatto, si “divertono” giocando tra loro, imitando la lotta o la caccia, seguendo istintivamente leggi che hanno radici nella notte dei tempi e nel loro DNA.
Per qualche animale domestico trattato sempre più come un figlio anziché come un animale da compagnia, questi istinti stanno venendo meno. In natura, infatti, non esiste la caccia alla crocchetta e mai e poi mai dovranno pensare alla loro sopravvivenza, dato che il pericolo più grande per loro è spesso rappresentato dal padrone.
Per i cuccioli di uomo, si è persa ormai la funzione del gioco finalizzato all’apprendimento di modalità importanti per la vita da adulto, che a differenza degli animali, è posticipata sempre di più rispetto all’età ludica.
Il gioco come tale dovrebbe essere SOLO quello la cui finalità è il divertimento intrinseco nel suo svolgimento e non dovrebbe avere altre finalità; quindi, il gioco vero non è il Monopoli o qualsiasi altro che punta ad un risultato, ma solo quello che impegna il bambino a fare qualcosa che lo diverte nel farlo.
Purtroppo, l’età del gioco, con il cosiddetto “progresso” si è abbassata sempre più e lo si può verificare osservando quali siano le attuali attività ludiche dei bambini.
Esistono anche i giochi con finalità di apprendimento e/o didattiche che hanno certamente un ruolo importante nello sviluppo dei bambini.
Qual è la definizione di giocattolo nei testi di legge?
Tutto ciò che viene utilizzato da una persona di età inferiore ai 14 anni per svolgere attività ludica è considerato dalla legge “giocattolo” ed in quanto tale disciplinato da una specifica legge che ha la finalità di garantire la sicurezza del bambino.
Quali leggi disciplinano la sicurezza dei giocattoli?
La prima direttiva europea che disciplina la sicurezza dei giocattoli risale al 2009, anno in cui l’Unione Europea ha deciso che questi prodotti immessi sul mercato comunitario dovessero garantire degli standard minimi di sicurezza, tenuto conto anche del fatto che erano destinati a degli utilizzatori con capacità di valutazione dei pericoli ridotte rispetto, si presuppone, agli adulti. Si tratta della Direttiva 2009/48/CE.
Che la presunzione di sicurezza non sia sempre corretta lo dimostrano gli episodi di cronaca che hanno evidenziato che il mancato rispetto delle leggi da parte di chi le doveva rispettare e far rispettare e la stupidità di alcuni fruitori, ha trasformato un locale pubblico in una trappola di fuoco.
La natura insegna agli umani e non solo che la sicurezza si apprende e si affina SOLO attraverso gli errori, si chiama ESPERIENZA, ma l’esperienza, cioè gli errori degli altri dovrebbe diventare conoscenza per chi viene dopo.
Non è necessario ripetere gli sbagli fatti da altri per conoscere la pericolosità insita nei prodotti e nel loro utilizzo; quindi, la conoscenza dovrebbe diventare patrimonio comune per una vita più sicura per tutti.
Naturalmente in una società che si evolve in modo continuativo anche le leggi devono seguire questo corso evolutivo ed adeguarsi alle sempre nuove esigenze di sicurezza.
Il nuovo Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli
Per i giocattoli è di recente pubblicazione il nuovo Regolamento (UE) 2025/2509 che ribadisce il contenuto della precedente direttiva inserendo all’interno della legge i criteri che in precedenza erano contenuti solo in una norma di prodotto.
Gli aspetti principali che determinano la sicurezza dei giocattoli sono:
- pericoli di natura meccanica;
- resistenza alle fiamme libere accidentali;
- la migrazione di sostanze chimiche.
A seguire aspetti relativi a categorie molto specifiche di giocattoli, come quelli elettrici e chimici.
Nota bene
Quando viene approvata una nuova legge come nel caso del Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli, si stabilisce un periodo di convivenza tra la vecchia e la nuova. Ciò per dar modo ai fabbricanti di adeguarsi.
Infatti, il testo di legge riporta chiaramente che la Direttiva 2009/48/CE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2030.
Qual è l’aspetto più considerato in relazione alla sicurezza dei giocattoli?
L’aspetto di gran lunga più considerato è quello della migrazione di sostanze, perché è quello rilevabile solo mediante un’attività di laboratorio, che punta ad individuare se ed in quale quantità possono uscire dai giocattoli delle sostanze nocive.
A proposito delle sostanze che nel nostro continente vengono monitorate, va sottolineato un aspetto che si conosce poco e poco viene valutato relativamente a questo aspetto.
Le sostanze note sono oltre 140.000, chiedo venia sui numeri approssimativi, anche perché ogni anno se ne aggiungono di nuove, quasi tutte sintetiche e legate a produzione in laboratori di ricerca.
Circa 40.000 sono monitorate e oltre 10.000 sono disciplinate in modo preciso.
Per comprendere cosa significano questi numeri è opportuno ricordare che gli Stati Uniti, dai quali deriviamo molte abitudini, anche alimentari, e dai quali importiamo molte merci, anche alimentari, nel controllano 400.
Le leggi europee sulla sicurezza dei prodotti e sulle precauzioni delle fasce più deboli sono certamente all’avanguardia nel mondo e questo deriva da una cultura e da una sensibilità radicate nella nostra cultura, alla faccia dei denigratori d’oltre oceano e dei lamentosi nostrani.
Solo chi pensa che la vita sia solo una questione di dollari o di euro, può pensare che la natura non ci ricordi costantemente che dimenticarla e dimenticare i suoi insegnamenti sia a costo zero, il conto si paga sempre.
Chi deve rispettare la Direttiva 2009/48/CE ed il nuovo Regolamento (UE) 2025/2509 sulla sicurezza dei giocattoli?
La legge deve essere rispettata da tutti gli operatori commerciali che nella loro attività hanno a che fare con i giocattoli, con particolare riguardo al fabbricante, cioè colui che immette il prodotto sul mercato comunitario. Il fabbricante è il soggetto a cui spetta la valutazione di conformità del suo prodotto perché è lui che possiede, o dovrebbe possedere, la conoscenza dettagliata del processo di progettazione e di produzione ed è colui che deve redigere e mantenere aggiornato il FASCICOLO TECNICO (o documentazione tecnica).
Oltre al fabbricante ricordiamo che sono molti altri i soggetti che devono conoscere ed applicare la legge!
Attenzione
Molti giocattoli, com’è noto, vengono importati ed è essenziale sapere che l’importatore per legge fa le veci del fabbricante del prodotto, se il produttore extra UE non ha nominato un mandatario o non ha una sede propria in Europa.
Come suddetto, la documentazione tecnica deve essere redatta dal fabbricante del giocattolo che, nel caso lo acquisti e lo faccia arrivare da fuori Europa, è di fatto l’importatore. Infatti, commerciare a proprio nome significa assumersi il ruolo di fabbricante e la documentazione del produttore è certamente utile ma mai sufficiente per essere in regola a quanto richiesto dalle leggi ed i continui blocchi doganali e sequestri di merce ne sono la prova.
In che cosa mi può aiutare la CEC.group?
CEC.group predispone il modello di fascicolo tecnico per dimostrare formalmente la conformità dei giocattoli e ti fornisce tutta l’assistenza per completarlo inserendo tutti quei documenti che fanno riferimento alle specifiche del prodotto e alla sua sicurezza.
Cosa devo controllare al momento dell’acquisto di un giocattolo?
Il consumatore dovrebbe imparare a fare acquisti consapevoli, apprendendo che sono molti gli strumenti a sua disposizione, ma che spesso non conosce.
La prima verifica da fare è la presenza del marchio CE sul giocattolo o sulla sua confezione, del nome del fabbricante e della sua sede in Europa, dell’identificazione del prodotto e delle avvertenze scritte in italiano.
Hai bisogno di ulteriori informazioni sulla marcatura CE dei giocattoli e sull’applicazione del nuovo Regolamento (UE) 2025/2509?
Noi di CEC.group possiamo assisterti in tutto il percorso necessario per immettere i tuoi prodotti in modo legale nel Mercato Europeo nel rispetto del diritto comunitario.
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Le marcature:
- Marcatura CE dei giocattoli per bambini sotto i 3 anni
- Marcatura CE dei giocattoli per la piscina e per il mare
- Marcature CE dei puzzle
- Marcatura CE dei giocattoli elettrici
- Marcatura CE giocattoli chimici e cosmetici
- Marcatura CE giochi da tavolo
- Marcatura CE libro sensoriale
- Marcatura CE giocattoli da spiaggia
- Marcatura CE dei coriandoli
Approfondimenti:
- Cos’è il fascicolo tecnico? Di quali documenti è composto?
- Articolo: dichiarazione di conformità, documento latitante
- Approfondimento: quali sono le caratteristiche di una corretta documentazione?
Marcatura CE giocattoli da 0 a 3 anni
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