Consulenza per la marcatura CE delle macchine

 

Il Regolamento (UE) 2023/1230, diventato unica legge per questi prodotti, ha uniformato la situazione in tutti i Paesi UE.

Una direttiva, per essere considerata legge, deve essere ratificata da ogni singolo Paese europeo.

L’ applicazione della Direttiva Macchine 2006/42/CE ha permesso di acquisire esperienza e ha messo in luce carenze ed inconguenze nella copertura dei prodotti e nelle procedure di valutazione della conformità delle macchine. Per questa ragione è stato approvato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Regolamento (UE) 2023/1230 che ha permesso di uniformare la situazione nei diversi Paesi UE.

Il regolamento, inoltre, è legge a tutti gli effetti su tutto il territorio comunitario non appena viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea (ventunesimo giorno dopo la pubblicazione con esattezza) e, a differenza di una direttiva, nessuno Stato Sovrano può variarne gli effetti.

Chi produce una macchina per uso proprio cosa deve fare?

Per rispondere a questa domanda, riportiamo il testo del Regolamento (UE) 2023/1230: “Una persona che fabbrica macchine o prodotti correlati per uso proprio è considerata un fabbricante e dovrebbe essere tenuta ad adempiere tutti i relativi obblighi. In tal caso, la macchina o il prodotto correlato non sono immessi sul mercato, poiché il fabbricante non li mette a disposizione di un’altra persona, ma sono utilizzati dal fabbricante stesso. Tuttavia, tali macchine devono essere conformi al presente regolamento prima della loro messa in servizio.

Qual è il ruolo degli importatori in relazione alle macchine che importano da Paesi terzi?

In assoluto devono garantire che tutti gli obblighi sostanziali e formali siano stati assolti dal fabbricante. Qualora il produttore abbia sede in un Paese al di fuori dell’Unione Europea, l’importatore essendo il soggetto europeo che immette il prodotto sul mercato comunitario assume automaticamente il ruolo di “fabbricante” con tutti gli oneri conseguenti.

Attenzione

Nel caso in cui ci sia un fabbricante interno alla Comunità Europea, oppure un produttore con mandatario, l’importatore deve comunque indicare il proprio nome ed i propri recapiti sui prodotti che importa, quindi, partecipa anch’egli all’immissione in commercio della macchina. 

Qual è il ruolo dei distributori che operano in UE?

I distributori, pur non rientrando all’interno di specifici obblighi di marcatura CE, devono essere parte attiva nel verificare che i prodotti rientranti nel “regolamento “macchine” siano conformi a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2023/1230 e la manipolazione che subiscono in fase di distribuzione non comprometta alcun aspetto di sicurezza.

Inoltre hanno l’obbligo di verificare che la documentazione in accompagnamento alla macchina sia quella minima e con le caratteristiche di legge previste.

Quindi, chi deve rispettare il Regolamento (UE) 2023/1230?

Tutti gli operatori economici che nella loro attività hanno a che fare con le macchine e tutti gli altri prodotti indicati nel regolamento, con particolare riguardo al fabbricante, cioè colui che immette il prodotto sul mercato comunitario, ma sono molti altri i soggetti che devono conoscere ed applicare questa legge.

Oltre al Regolamento (UE) 2023/1230 il fabbricante deve far riferimento ad altre leggi o norme?

Nel caso ci siano altri regolamenti o direttive essi devono essere rispettati contestualmente al Regolamento (UE) 2023/1230 sulle macchine, mentre le norme rimangono di tipo volontario, cioè il fabbricante le può rispettare per scelta ma non ne ha l’obbligo, se non per alcuni specifici casi di macchina.

“Il rispetto delle norme armonizzate e delle specifiche comuni stabilite dalla Commissione dovrebbe essere volontario.”  (testo di legge)

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