Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione
Per i prodotti importati ci sono gli stessi obblighi di quelli prodotti in Italia ed in Europa, nessuna eccezione.
Trattiamo il Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione perchè importazioni ed obblighi riguardanti merci importate ed operatori che vi intervengono sono tra i nostri argomenti più scritti e dibattuti.
Questo, sia con chi ci segue sui siti e sui social, sia con chi ci contatta direttamente per motivi di lavoro.
Discutere del passato Regolamento 765/2008/CE definitivamente modificato dal Regolamento 1020/2019/UE, non vale più la pena.
I suoi articoli 27, 28 e 29, oggetto di tante discussioni, sono oggi sostituiti dal 26 e seguenti, che chiariscono meglio, a nostro avviso, cosa succeda durante il transito doganale.
Regolamento (UE) 2019/1020 – link ufficiale
Terminologia e definizioni del Regolamento (UE) 2019/1020
Facciamo innanzitutto un chiarimento su alcuni termini fondamentali di questo importante argomento e contenuti nel Regolamento (UE) 2019/1020:
- immissione in libera pratica,
- immissione sul mercato,
- autorità di controllo delle frontiere dei Paesi UE, designate dal governo di ogni singolo Paese comunitario,
- ed autorità di controllo del mercato, che vigila appunto sulle merci che entrano o stanno per entrare nel marcato UE
Immissione in libera pratica
è la condizione in base alla quale una merce viene ammessa all’interno dell’area doganale dell’Unione Europea.
L’autorità di controllo del mercato decide questa condizione che consente a chi importa la merce di averla a disposizione, per poi immetterla sul mercato se rispetta le norme comunitarie.
L’immissione in libera pratica NON è autorizzazione all’immissione sul mercato. Nessuno può dire: la merce ha passato la dogana, quindi la posso vendere.
Immissione sul mercato UE
la decide l’importatore, dopo che la stessa ha ottenuto l’autorizzazione all’immissione in libera pratica.
Al momento dell’immissione sul mercato l’importatore dovrà:
- dimostrare che il prodotto rispetta tutte le direttive, regolamenti e norme comunitarie
- fornire evidenza di ciò tramite la dichiarazione di conformità da lui sottoscritta, l’etichetta esaustiva apposta sul prodotto o sulla confezione, il manuale di istruzioni ed i restanti documenti del fascicolo tecnico.
Cosa può accadere in dogana?
Vediamo quali sono le situazioni che si possono verificare al momento del transito doganale.
Se l’autorità di controllo delle frontiere ritiene che il prodotto sia pericoloso o difforme dalle norme comunitarie, sospende l’immissione in libera pratica. Successivamente avvisa l’autorità di controllo del mercato.
L’autorità di controllo del mercato può prendere una di queste decisioni:
- Non risponde entro il tempo di 4 giorni
- Risponde che la merce rispetta le norme comunitarie
- Dispone il divieto di immissione in libera pratica
Nei primi due casi la merce dovrebbe essere rilasciata all’importatore che deve assicurarne la conformità, indipendentemente dal fatto che sia transitata senza problemi in dogana. Quella merce, infatti, ha ottenuto lo status di merce comunitaria, ma non l’autorizzazione all’immissione sul mercato. La responsabilità assoluta all’immissione sul mercato dell’importatore.
Ricordiamo che in mancanza di un mandatario europeo, l’importatore si assume il ruolo di “fabbricante”.
Nel terzo caso viene vietata l’immissione in libera pratica da parte dell’autorità di controllo del mercato, la quale può fornire varie ipotesi risolutive:
- Offrire all’importatore l’opportunità di conformare la merce
- Rispedire la merce al luogo di partenza
- Provvedere alla distruzione della merce
(questi tre punti sono frutto della nostra esperienza, non sono indicati nel Regolamento (UE) 2019/1020)
L’importatore potrà avanzare le sue richieste che l’autorità competente prenderà in considerazione.
Naturalmente queste spiegazioni, per necessità di semplificazione non possono essere assunte a valore di legge, che esiste e deve essere consultata dagli interessati.
Queste spiegazioni vogliono invece essere una prima lettura generale di quanto gli operatori del settore dovrebbero conoscere a menadito.
Alcune puntualizzazioni sul Regolamento (UE) 2019/1020
Poniamo l’attenzione su alcuni punti, non per polemizzare, poiché concordiamo con l’impostazione del Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione, ma che non ci sembrano del tutto coerenti con la logica.
Concordiamo, per quanto può contare la nostra opinione, sul fatto che il rilascio delle merci da parte della dogana non costituisca autorizzazione all’immissione sul mercato, ma una delle condizioni possibili per l’approvazione è il rispetto del diritto comunitario.
Qualora verificato il rispetto del diritto comunitario da parte dell’autorità di controllo del mercato, viene autorizzata l’immissione in libera pratica, quindi perché questo non rappresenta l’effettiva possibilità di immettere il prodotto sul mercato comunitario?
Affermare che il passaggio in dogana NON è autorizzazione all’immissione sul mercato, per esempio perché non tutte le merci vengono sottoposte a controllo, ci sembra corretto.
Affermare che una merce “rispetta il diritto comunitario ma non è autorizzata ad essere immessa sul mercato” ci sembra contraddittorio, pur riconoscendo che la responsabilità deve rimanere sempre e solo dell’operatore economico.
Forse il testo poteva far riferimento al “passaggio in dogana” e non all’autorizzazione all’immissione in libera pratica.
Non è poi chiaro se una merce di cui è vietata l’immissione in libera pratica, perché magari è incompleto il manuale, il marchio CE è stampato in modo errato, la dichiarazione di conformità richiede correzioni, possa essere resa conforme, con la correzione dei documenti, oppure debba essere semplicemente distrutta.
I dubbi dell’importatore sul Regolamento (UE) 2019/1020
Un altro punto che fa sorgere qualche dubbio è il seguente:
il diritto comunitario indicato nel Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione, ossia tutte le leggi comunitarie che disciplinano un prodotto, prevede che nel fascicolo tecnico ci siano tutti gli elementi per dimostrare la conformità dei prodotti. Si tratta dei medesimi documenti imposti anche al fabbricante UE.
Tra questi alcune voci sono particolarmente interessanti:
schemi, disegni, progetti, calcoli, report di prova attestanti il rispetto delle norme, procedure di controllo della produzione e della costanza delle prestazioni di sicurezza.
Dato che l’importatore diventa per la legge il “fabbricante”, tutti questi documenti dovrebbero essere verosimilmente a nome dell’importatore. Di conseguenza, a nulla varrebbero i certificati a nome del produttore, i disegni e gli schemi realizzati dal reale produttore e le procedure di controllo dovrebbero essere garantite da un soggetto che non ha forse neppure l’idea di dove venga prodotta la merce che acquista.
In merito questo, come si comporteranno le varie autorità investite del compito di vigilare sulle frontiere e di vigilare sul mercato UE?
Un’utile precauzione
Come unica soluzione possibile, un importatore oggi potrebbe:
- importare innanzitutto un campione
- controllare se esso è conforme
- predisporre il fascicolo tecnico, chiedendo al produttore tutti i documenti realizzati per la progettazione e la produzione delle merci importate.
Presentare il materiale importato accompagnato dal fascicolo tecnico completo. Che documenti potranno rappresentare le procedure di controllo della produzione e della costanza delle prestazioni di sicurezza?
Il Regolamento (UE) 2019/1020 sull’importazione definisce con chiarezza il comportamento delle varie autorità, ma come si dovranno comportare gli importatori per rispettare tale regolamento, non si sa.
Riteniamo che questo vulnus dipenda dal fatto che le leggi studiate ed approvate per i fabbricanti europei siano state ipso facto estese alle merci extra UE ed agli importatori, semplicemente attribuendo loro il ruolo di “fabbricanti”, cosa che in realtà non sono e non potranno mai essere.
Leggi altri articoli relativi all’argomento DOGANA: link
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