Regolamento (UE) 2023/988 e Direttiva 2001/95/CE alla dogana

Di fronte all’ignoranza di un funzionario, che non ha mai sentito parlare del periodo di coesistenza di due leggi, le conseguenze sono tragiche ma non serie.

Tutti gli operatori economici, le autorità di controllo del mercato, insomma gli addetti ai lavori, sono a conoscenza di un fatto che anche il solo buon senso dovrebbe rendere evidente.

Quando il legislatore promulga una direttiva o un regolamento che abroga una legge precedente, prevede SEMPRE un periodo di coesistenza tra la vecchia e la nuova.

Nel nuovo regolamento o nella nuova direttiva, è indicata la data di “entrata in vigore”, 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea ed una data di “applicazione” che è quella dalla quale sarà applicato in modo cogente.

Tutto ciò significa che dalla data di entrata in vigore quella legge “vige” ovvero è valida, ma rimane valida anche la precedente; quindi, valgono entrambe e sarà la scelta del fabbricante a stabilire quale rispettare.

Dalla data di applicazione non esiste alcuna possibilità di scelta da parte di NESSUNO e la nuova legge deve essere rispettata, perché è la sola esistente.

Regolamento (UE) 2023/988 e Direttiva 2001/95/ce alla dogana

Sembra semplice ma non per tutti

Sembra semplice, ma evidentemente quando abbiamo scritto “tutti gi operatori ecc….) avremmo dovuto aggiungere salvo eccezioni e noi ne abbiamo incontrata una.

Un funzionario ministeriale ha infatti contestato un fascicolo tecnico di un nostro cliente che era stato preparato nel rispetto del Regolamento (UE) 2023/988, imponendo che fosse realizzato nel rispetto della Direttiva 2001/95/CE, adducendo la seguente spiegazione: il regolamento si applica dal 13 dicembre 2024.

Cosa c’è scritto nel testo di legge?

Per chiarezza riportiamo gli ultimi tre articoli del Regolamento (UE) 2023/988:

Articolo 50

Abrogazione

1.

Le direttive 87/357/CEE e 2001/95/CE sono abrogate con effetto dal 13 dicembre 2024.  (Significa che da quel giorno NON si potranno più utilizzare ndr)

2.

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti al presente regolamento e al Regolamento (UE) n. 1025/2012 e si leggono secondo le tavole di concordanza di cui all’allegato del presente regolamento.

Articolo 51

Disposizione transitoria

Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti contemplati dalla Direttiva 2001/95/CE conformi a tale direttiva e immessi sul mercato prima del 13 dicembre 2024. (Significa che fino a tale data e non oltre, il fabbricante può rispettare la Direttiva 2001/95/CE ndr)

Articolo 52

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 13 dicembre 2024.

(Significa che è vigente dal 8 luglio 2023, quindi il fabbricante può scegliere di rispettarlo volontariamente, mentre dopo il 13 dicembre 2024 dovrà rispettarlo obbligatoriamente ndr)

Conclusioni

Seguendo le imposizioni del funzionario ministeriale, basate su ignoranza, arroganza e prevaricazione dovrebbe irragionevolemnte succedere quanto segue:

fino al 12 dicembre 2024 ogni fabbricante deve rispettare ESCLUSIVAMENTE la Direttiva 2002/95/CE, poi da 13 dicembre deve rispettare ESCLUSIVAMENTE il Regolamento 2023/988.

Naturalmente tutto l’aggiornamento dei fascicoli tecnici dei suoi prodotti dovrà essere svolto nottetempo, oppure dovrà interrompere la commercializzazione fino ad aggiornamento avvenuto.

Inoltre, se dal 8 luglio 2023 al 12 dicembre 2024 ha realizzato tutti i suoi fascicoli nel rispetto della vecchia direttiva dovrà buttarli via e rifarli rispettando il nuovo regolamento.

Forse la vicenda non ispirerà un nuovo bardo per un’allegra commedia, ma ci riporta alla mente un adagio che purtroppo si adatta a molte situazioni del nostro Bel Paese: “la questione è drammatica, ma non seria”. 

Eppure sarebbe sufficiente un po’ di buon senso e sapere “intelleggere”, perché l’intelligenza è la capacità di comprendere il significato di un testo e non le singole parole.

Ad ogni buon conto il nostro cliente ha dovuto rifare i fascicoli tecnici, in base al dictat di questo funzionario. Edificante!

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